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Materia: Veterinaria e zootecnia
Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 11 maggio 2021
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione Piano regionale operativo 2021 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. 16/01/2015).
Il presente provvedimento approva il Piano regionale operativo 2021 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e lo schema di Accordo con le AULSS venete per lo svolgimento delle relative verifiche presso gli operatori della filiera considerata.
L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, dell’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare al Titolo II definisce le regole generali. Con il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione sono state precisate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000. In attuazione di tale regolamentazione, con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 gennaio 2015, sono state emanate le indicazioni e modalità applicative del citato regolamento per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine, a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n. 653/2014. E’ necessario altresì precisare che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, anche nel settore delle carni bovine prevede l’applicazione di talune norme di commercializzazione, con le relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti. Con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008 (n. 2551) sono state tra l’altro individuate le informazioni obbligatorie che devono comparire sull’etichetta e individuata la competenza anche delle Regioni per lo svolgimento dell’attività di controllo ufficiale. Inoltre, il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 prevede che le Regioni nell’ambito delle loro competenze provvedono all’accertamento delle violazioni amministrative ed all’irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni recate dalla Legge n. 689/81. Si sottolinea che, la normativa in parola costituita dal sistema obbligatorio di etichettatura, permette di evidenziare il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, ed il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, con la duplice finalità di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti fornendo al consumatore informazioni precise e di garantire la relativa tracciabilità. Considerata l’importanza che riveste la relativa attività di controllo, effettuata dall’autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, nonché di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, si ritiene necessario proseguire quanto intrapreso da tempo a livello regionale, in attuazione della vigente normativa di settore. In proposito si precisa che:
Già dal 2007 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3664, del 20 novembre 2007, ha dato avvio ad una prima fase di sperimentazione dell’attività di questi controlli attivando la collaborazione tra le competenti Strutture regionali - ex Direzione Produzioni Agroalimentari ed ex Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti per l’operatività. Tenuto conto della positiva ricaduta per i risultati conseguiti fino ad oggi, si propone di poter proseguire l’attività e pertanto di procedere ad approvare il Piano regionale operativo 2021 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria carni bovine, Allegato A della presente deliberazione, per l'effettuazione delle relative verifiche campionarie distribuite sulle diverse tipologie di operatori presenti per ciascuna delle AULSS, soggetti beneficiari di cui all'Allegato B del presente provvedimento, il cui campione è stato elaborato sulla scorta dei dati di monitoraggio 2020 - censiti dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria - U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare - riguardanti la filiera veneta in parola, comunicati alla Direzione Agroalimentare con nota del 10/03/2021 prot. n. 113090. Considerato che la collaborazione intrapresa con le suddette AULSS, nella realizzazione dei precedenti programmi operativi, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta sinergia sia per il contenimento della necessaria spesa che nella valorizzazione delle competenti risorse umane, si ritiene opportuno procedere alla definizione degli elementi per la sottoscrizione dello specifico Accordo ai fini dell’attuazione del Piano regionale operativo 2021, ai termini dell’art. 15 “Accordo fra pubbliche amministrazioni.” della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, attraverso l’approvazione dello specifico schema di Accordo di cui all’Allegato C del presente provvedimento. Tali attività, che potranno essere espletate entro il 1° novembre 2021, comprendono anche l’invio da parte di ciascuna AULSS delle risultanze dei controlli campionari indicati nella specifica procedura e della richiesta relazione finale considerata nell'Accordo succitato. In attuazione di quanto stabilito con la Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”, mentre con i Decreti del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, si è provveduto alla nomina degli “Agenti accertatori” incaricati allo svolgimento delle attività di controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina in parola. Si precisa che, le funzioni svolte dagli Agenti summenzionati si esplicano anche nell’accertamento e contestazione delle eventuali relative violazioni alla normativa di settore e nella trasmissione degli atti, previsti dalla L. n. 689/81 e dalla Lr n. 10/77, all’Autorità competente per il procedimento di irrogazione delle sanzioni. Allo scopo di determinare il relativo impegno di spesa a favore delle AULSS, firmatarie del citato Accordo, si propone il riconoscimento di un contributo forfetario - onnicomprensivo delle spese generali ed amministrative - quantificato in 300,00 euro per ciascun controllo effettuato. L’erogazione dei relativi importi di contrbuto per ciascuna AULSS avverrà in un’unica soluzione, a completamento del lavoro richiesto, previa presentazione da parte del rispettivo competente Direttore Generale di una relazione finale indicante in particolare le effettive verifiche svolte. Alla spesa necessaria per lo svolgimento dei succitati controlli si farà fronte con le risorse messe a disposizione dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023” a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103761 del bilancio 2021 “Azioni per la vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, l.r. 14/12/2018, n. 43)”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.”;
VISTO il DM 8 agosto 2008 (n. 2551) “Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.”;
VISTO il DM 16 gennaio 2015 “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3664 del 20 novembre 2007;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”;
VISTI i Decreti del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, di nomina degli “agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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