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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 04 maggio 2021


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 20 aprile 2021

Concessioni per l'estrazione di acque minerali per imbottigliamento, idropiniche, termali e di sorgente. Approvazione del Programma Annuale Lavori 2021 (Art.18, L.R. 40/1989) - DGR 15/CR del 02/03/2021.

Note per la trasparenza

Approvazione dei lavori minerari da effettuarsi presso le concessioni acque minerali per imbottigliamento, idropiniche, termali e di sorgente per l’anno 2021.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 10 ottobre 1989 n.40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" prevede all'art.18 che ogni concessionario di acque minerali e termali, entro il mese di novembre di ciascun anno, presenti alla Giunta Regionale il programma dei lavori minerari da eseguire l’anno successivo.

In tale programma deve essere contenuta l'eventuale apertura di nuovi pozzi, la captazione di nuove sorgenti, la somministrazione a terzi di acque minerali e termali nonché la richiesta di ogni eventuale intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e relative pertinenze come indicate dall’art.16 della L.R. n.40/1989.

I lavori di straordinaria manutenzione delle pertinenze sono quelli di importanza sostanziale quali, ad esempio, l’approfondimento, la ri-camiciatura, la ri-alesatura del diametro o la sostituzione della condotta di adduzione del pozzo o della sorgente.

La Giunta Regionale, avendo riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma nel suo complesso entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo eventuali varianti.

Gli interventi contenuti nel Programma lavori approvato devono essere conclusi entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Inoltre, in ottemperanza al comma 4 dell’art.18 della citata legge regionale, i programmi annuali dei lavori approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono da considerarsi decaduti.

Per quanto attiene alle concessioni di acque termali ricadenti nel Bacino Termale Euganeo (B.T.E.), i programmi dei lavori, come previsto dell’art.14, lettera e) dello Statuto della Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), istituito ai sensi dell’art.20 della citata Legge Regionale, vengono trasmessi alla Regione corredati del relativo parere del Consiglio Direttivo della medesima Gestione Unica.

Relativamente ai programmi lavori per dette concessioni, il Consiglio del B.I.O.C.E., nella seduta del 16/11/2020, ha espresso parere favorevole, anche in riferimento al “Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale” (P.U.R.T.), approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980 e s.m.i. .

Detto parere è stato espresso valutando:

  • il numero e l'efficienza dei pozzi nell'ambito della concessione, in relazione agli stabilimenti da alimentare, per garantire la disponibilità di approvvigionamento nel corso dell'anno;
  • le portate estratte e la temperatura dell'acqua disponibile per gli stabilimenti termali;
  • i livelli idrostatici dell'acqua termale, derivanti dall'analisi dei dati di monitoraggio.

I programmi dei lavori, riassunti nell’Allegato A che è parte integrante al presente provvedimento, sono stati esaminati dalla Direzione regionale Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con finalità di salvaguardia nel tempo della risorsa e del buon governo del giacimento nell'ottica di garantire la disponibilità d’acqua sia agli stabilimenti di imbottigliamento che a quelli termali.

Il Programma Annuale Lavori (PAL) 2021 intende proseguire gli obiettivi del precedente PAL 2020 approvato con D.G.R. 551/2020 e, perciò, dare continuità all’attività finalizzata a garantire il mantenimento dell’efficienza dei pozzi, tramite verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità delle opere, con esclusione delle captazioni non utilizzate per la coltivazione delle miniere ma destinate o utilizzate ai fini del monitoraggio della risorsa.

Le verifiche sulle opere di captazione sono finalizzate a controllare nel tempo il mantenimento delle caratteristiche del fluido, così come riconosciute dai rispettivi decreti del Ministero della Salute, nonché le condizioni di funzionamento in sicurezza. Qualora le opere di captazione non dovessero fornire garanzie per la salvaguardia e la tutela della risorsa idrica, le stesse dovranno essere sottoposte a chiusura mineraria tramite opportuna sigillatura con cementazione, dal basso verso l’alto nel caso di pozzi, e con spesa a carico del concessionario.

Al riguardo, tenuto conto anche dell‘emergenza sanitaria che ha rallentato considerevolmente le attività, i lavori di messa in sicurezza dei pozzi vetusti e la riattivazione dei pozzi inattivi, previsti nel programma 2020 che non si sono conclusi entro febbraio 2021 vengono prorogati fino a febbraio 2022.

L’esecuzione dei lavori previsti dal programma annuale è comunque subordinata all’acquisizione, da parte dei concessionari, di tutti i pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità in applicazione di specifiche normative, con particolare riguardo alla Valutazione di impatto ambientale, alla Valutazione di incidenza, al vincolo paesaggistico, ai vincoli di area parco, al vincolo idrogeologico o forestale e ai vicoli urbanistici, fermo restando che il presente provvedimento ha effetti esclusivamente sotto l’aspetto minerario ai sensi della L.R. 40/1989.

In particolare, i lavori all’interno del B.I.O.C.E. dovranno essere eseguiti in conformità agli esiti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui al Decreto della Direzione regionale Commissioni e valutazioni n. 22 del 25/02/2019 pubblicato sul BUR n. 24 del 12/03/2019 e nel rispetto delle prescrizioni in esso indicate.

Le operazioni di coltivazione della risorsa sono in ogni caso subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. n.117/2008 e all’approvazione dello stesso da parte della struttura regionale competente ovvero alla riconferma dei contenuti dei Piani già approvati, in conformità a quanto stabilito dalla medesima struttura regionale in data 29/07/2014 con nota prot. n.323597.

Con D.G.R. n.15/CR in data 02/03/2021, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Annuale Lavori (PAL) 2021 e ha trasmesso il provvedimento medesimo alla Commissione consiliare competente, per il parere richiesto dal comma 3 dell’art.18 della L.R. 40/1989.

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25/03/2021, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla proposta della Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10 ottobre 1989 (in particolare l'art.18) e ss.mm.ii.;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980, e ss.mm.ii.;

VISTI i Programmi Lavori presentati dai titolari delle concessioni per l’estrazione di acque minerali e termali, per l’anno 2021;

VISTI gli aggiornamenti e/o nuovi piani di gestione rifiuti di estrazione, presentati dai concessionari;

VISTO il parere del Consiglio Direttivo della Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) formulato nella seduta del 16/11/2020, come riportato in premessa;

VISTA la propria Deliberazione n. 15/CR del 02/03/2021;

VISTO il “Parere alla Giunta Regionale n.32” espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 25/03/2021, con esito favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale;

VISTO il comma 3 dell’art.18 della L.R. 40/1989, che individua la Giunta Regionale quale organo competente per l’adozione del Programma Annuale Lavori (PAL);

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della LR n. 54/2012 e smi;

VISTI gli atti d’ufficio;

delibera

  1. di approvare la proposta di Programma Annuale Lavori 2021, predisposta sulla base delle comunicazioni presentate dai titolari delle concessioni per l’estrazione di acque minerali e termali di cui all’art.18 della L.R. n.40 del 10 ottobre 1989, come riportato nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  2. di stabilire che l’esecuzione dei lavori è subordinata all’acquisizione, da parte dei concessionari, di tutti i pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità per l’applicazione di specifiche normative, in particolare in materia ambientale, paesaggistica e urbanistica, poiché il presente provvedimento attiene esclusivamente all’aspetto minerario;
  3. di stabilire che l’approvazione del Programma Annuale Lavori 2021, come disposta con il presente atto, si estende anche ai Piani di Gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. n.117/2008, qualora i concessionari abbiano presentato conferma e/o variazione di un Piano esistente ovvero abbiano presentato un nuovo Piano;
  4. di stabilire che, in assenza del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, l’inizio dei lavori è subordinato alla predisposizione del Piano medesimo, la cui approvazione è demandata al Direttore della struttura regionale competente;
  5. di prorogare al febbraio 2022 il termine ultimo per il completamento dei lavori di chiusura dei pozzi vetusti e riattivazione dei pozzi inattivi previsti nei punti 6 e 7 della D.G.R. n.569/2018;
  6. di stabilire che per l’esecuzione dei lavori approvati, l’Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità e restano salvi gli eventuali diritti di terzi;
  7. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio Regionale;
  8. di incaricare la Direzione Regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  10. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

Dgr_488_21_AllegatoA_446667.pdf

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