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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 20 aprile 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 06 aprile 2021

Regolamento (UE) n. 1408/2013 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35. Misura di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2021. Approvazione convenzione con AVEPA e Programma Operativo.

Note per la trasparenza

Il provvedimento reca disposizioni applicative relativamente ad aiuti regionali per il sostegno alla coltivazione delle barbabietole da zucchero per l’anno 2021, mediante aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, attraverso specifica convenzione con AVEPA, ed approvandone il relativo Programma Operativo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” la Regione del Veneto ha inteso approvare un intervento normativo al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli.

In particolare, l’art. 35 “Interventi nel settore agroambientale” prevede, al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

La barbabietola da zucchero è una coltura importante per il mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi del Veneto. La possibilità di praticare adeguate diversificazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell’avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l’insorgere di problematiche fitosanitarie.

Al fine di garantire le necessarie diversificazioni agronomiche degli ordinamenti colturali seminativi e sostenere al contempo il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, pertanto, la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 è lo strumento mediante il quale la Regione del Veneto, per la campagna 2021, può concedere aiuti “de minimis” alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell’adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni negli avvicendamenti colturali.

Si ritiene, infatti, opportuno provvedere alla concessione di un contributo per ettaro di superficie agricola seminata a barbabietola da zucchero, corrisposto alle aziende agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per la campagna agraria 2021, che rispettino l’impegno agroambientale di coltivare la barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale, conservandone il metodo di produzione praticato e diversificando le produzioni seminative, utilizzando, a tal fine, le opportunità offerte dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come ora modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea inerente gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

In proposito, allo scopo di evitare la sovrapposizione degli aiuti in parola, è necessario precludere l’accesso al regime “de minimis” di cui al presente provvedimento, alle superfici che nel 2021 risultino beneficiare di aiuti ad ettaro recati dalle Misure 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali” e dalle Misure 11 “Agricoltura biologica” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto.

Per garantire maggiore efficacia all’aiuto e per motivi di economicità dell’azione amministrativa, è opportuno prevedere che l’intervento sia gestito attraverso la presentazione ad AVEPA di una apposita richiesta.

Al riguardo, infatti, si rinnova che già in data 26 settembre 2008 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato il Decreto che ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per tutti gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR.

La L.R. 9 novembre 2001, n. 31, all’art. 2 comma 3, prevede che possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Veneto; pertanto, si considera opportuno affidare ad AVEPA anche la funzione di esecuzione dei pagamenti “de minimis” in argomento nel settore della produzione dei prodotti agricoli, come previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, ora modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, nonché di quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli.

Per quanto argomentato, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, propone l’approvazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) (Allegato A) per l’affidamento della funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’aiuto in oggetto, nonché quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli. Tale attività verrà realizzata dall’Agenzia in ragione di quanto definito dal Programma Operativo regionale di intervento (Allegato B), in cui si determinano procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso.

Si propone, pertanto, di conferire in capo ad AVEPA, in forza dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto per la campagna agraria 2021 che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo in oggetto.

Al fine di individuare le modalità più efficaci di attivazione dell’intervento, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha preventivamente concordato con AVEPA l’iter procedimentale e la gestione delle procedure operative da affidare, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AVEPA e dettare le disposizioni per l’accesso agli aiuti in argomento.

Al fine di procedere all’apertura del Bando per la presentazione delle istanze aziendali in oggetto, è disponibile la somma di euro 350.000,00 sul Capitolo 103518 – “Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero” (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003), salvo ulteriori disponibilità del Bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”;

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352 del 24.12.2013);

VISTO il Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

CONSIDERATO che il combinato disposto dei citati Regolamento (UE) n. 1408/2013 e Regolamento (UE) n. 316/2019 sugli aiuti “de minimis” prevedono espressamente:

  • l’applicazione del regime alle sole aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l’attivazione degli aiuti senza l’obbligo della notifica alla Commissione;
  • l’erogazione di un importo di Euro 25.000 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

ATTESO che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e pari a Euro 840.502.950,00;

ATTESO che con Decreto Ministeriale n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato attribuito alla Regione Veneto l’importo di Euro 43.107.023,09 quale quota di riparto del plafond de minimis nazionale;

RITENUTO di provvedere alla concessione di aiuti, in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, per la raccolta delle barbabietole da zucchero da parte dei bieticoltori veneti, per la campagna 2021;

PRESO ATTO che il “settore di prodotti” cui sono indirizzate le risorse previste dal presente regime di aiuti è classificato “zucchero” ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ATTESO che per i regimi di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l’importo complessivo totale concesso nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale, corrispondente al 50% dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi per lo Stato italiano di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316;

PRESO ATTO delle procedure previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 e dalle “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” relativamente alle modalità di controllo del rispetto dei massimali nazionale, regionale e settoriale, oltre di quello individuale per singola impresa agricola;

VERIFICATO in via preventiva, sulla base delle procedure stabilite dalle suddette Linee Guida, il rispetto dei massimali nazionale, regionale e settoriale;

VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 e s.m.i. recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTO in particolare l’articolo 52, comma 1 della predetta legge n. 234 del 2012 e s.m.i. che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca;

RITENUTO di provvedere ad affidare ad AVEPA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi, nonché quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli e di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AVEPA - Regione (di cui all’Allegato A alla presente deliberazione) e il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto “de minimis” (di cui all’Allegato B alla presente deliberazione), a favore delle imprese agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per l’anno 2021;

CONSIDERATA l’opportunità, anche per la campagna 2021, di continuare a concedere un contributo alle aziende agricole bieticolo-saccarifere del Veneto, che rispettano l’impegno agroambientale di coltivare la barbabietola da zucchero su terreni aziendali, utilizzando, a tal fine, le opportunità offerte dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 (come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019), inerente gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

DATO ATTO dell’importo reso disponibile sul Capitolo 103518 – “Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero” (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003) di Euro 350.000,00, potenzialmente soggetto a successivi rimpinguamenti in fase di assestamento del Bilancio regionale;  

VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di confermare in capo ad AVEPA, in forza dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31 l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione, con le medesime modalità già messe a punto nelle campagne 2018, 2019 e 2020 previste per la presentazione della Domanda Unificata;

VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;

VISTA la nota dell’8 marzo 2021, n. 108289 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con la quale si chiede ad AVEPA la disponibilità a collaborare all’attuazione dell’intervento in questione, con le modalità già messe a punto nelle precedenti campagne 2018, 2019 e 2020;

RITENUTO di procedere all’impegno e alla liquidazione dell’importo stanziato a bilancio su richiesta di AVEPA successivamente alla ricevibilità delle istanze presentate;

RITENUTO di determinare, come indicato nel Programma Operativo regionale di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di concessione e di liquidazione degli aiuti in oggetto;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 29.01.2021 con cui vengono in-dicati i Direttori di Direzione incaricati a svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o temporaneo impedimento dei Direttori di Area;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), che costituisce Allegato A al presente provvedimento, con la quale Regione del Veneto dispone che spetta ad AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa complessiva dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché la predisposizione della modulistica e della definizione delle procedure di istruttoria, di liquidazione e pagamento dei benefici;
  3. di approvare il Programma Operativo regionale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna agraria 2021, mediante la concessione di un aiuto “de minimis” che costituisce Allegato B alla presente deliberazione, contenente le procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;
  4. di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 3. costituisce, al contempo, avviso pubblico per la presentazione delle domande di pagamento agroambientale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero di cui al presente provvedimento;
  5. di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo qui approvato possono essere disposte con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  6. di determinare in Euro 350.000,00, l’importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 103518 – “Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero” (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003);
  7. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  8. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a provvedere all’adozione di eventuali adeguamenti tecnici di carattere non sostanziale agli Allegati A e B, e a provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento;
  9. di prevedere che il trasferimento delle risorse impegnate avvenga, su richiesta di AVEPA, successivamente alla definizione dell’elenco delle domande ricevibili e alla quantificazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto delle istanze presentate e ricevibili, secondo le specifiche contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione;
  10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto ed eventuali provvedimenti successivi;
  11.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  12.  di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  13.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  14.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_438_21_AllegatoA_445419.pdf
Dgr_438_21_AllegatoB_445419.pdf

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