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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 22 gennaio 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1881 del 29 dicembre 2020

Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. Proroga dell'operatività e modifica della commissione.

Note per la trasparenza

Viene prorogata fino al 31/12/2021 l’operatività dell’intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica di cui alla DGR n. 1028 del 28/07/2020. Si propone, inoltre, una modifica in aumento alla commissione per la remunerazione dell'attività svolta dai soggetti finanziatori e un incremento del contributo massimo erogabile per pratica.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con deliberazione di giunta regionale n. 1028 del 28/07/2020, al fine di far fronte alla situazione emergenziale dettata dalla pandemia da Corona virus, attraverso l’utilizzo del Fondo di rotazione del settore primario di cui alla L.R. n. 40/2003, è stato attivato, in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, articolo 1, commi 3 e 5, un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica. Per tale intervento sono stati riservati 3.000.000,00 euro a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione, eventualmente incrementabili a 5.000.000,00 euro.

Con tale misura si interviene, in particolare, su una fascia di finanziamenti che rappresentano, tradizionalmente, il target principale per le imprese agricole e per i quali si riscontrano oggi difficoltà di reperimento.

Possono accedere al finanziamento le PMI agricole con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività.

L'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi.

Il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati dal Gestore, Veneto Sviluppo S.p.A. tramite avviso pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore.

Per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprensivo non superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento. 

L'aiuto  è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i., sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun beneficiario.

Considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", con DGR n. 1028 del 28/07/2020 è stato stabilito che questa nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali, gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., rimanesse in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020 prevedendo la possibilità di approvare eventuali proroghe con successivi provvedimenti di Giunta.

L’operatività dello strumento è iniziata  in data  5 ottobre 2020, successivamente  alla procedura di selezione degli intermediari finanziari a cura di Veneto Sviluppo S.p.A. e della sottoscrizione del nuovo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetti finanziatori. Questo fatto e il contemporaneo persistere dell’emergenza pandemica da Corona virus che ha provocato il protrarsi della crisi dei settori economici compreso quello agricolo e agroalimentare, creano i presupposti e le condizioni per una proroga dell’operatività dello strumento che si propone fino al 31/12/2021.

Dal punto di vista operativo, i soggetti finanziatori hanno segnalato a Veneto Sviluppo come il valore della commissione, fissato al 1,20%, non sia in grado di remunerare i costi di gestione e il fattore di rischio rispettivamente per le imprese che si attestano sui valori minimi di prestito richiesto e per quelle che presentano i profili di rischio più elevati.

Dall'analisi svolta da Veneto Sviluppo S.p.a., trasmessa all'Amministrazione regionale con nota prot. n. 7182/20 del 16/12/2020, finalizzata a valutare, attraverso considerazioni tecniche, l’opportunità di incrementare la commissione omnicomprensiva massima sulla quale calcolare il contributo regionale nonché il valore massimo di quest’ultimo, si possono formulare le seguenti considerazioni.

L’analisi prende in esame, in prima battuta, la valutazione dei costi mediamente applicati dalle banche su operazioni confrontabili all’operatività dello strumento regionale. Analizzando le statistiche di sintesi sull’operatività del Fondo di Garanzia PMI (FGPMI), su finanziamenti concessi a imprese con sede in Veneto, risulta che sui circa 80 mila finanziamenti perfezionati a valere sulla lettera m) del “Decreto Liquidità” (importo massimo max 30 mila euro, garantito al 100% dal Fondo) il valore medio del tasso applicato è pari allo 1,05%. In questo caso il tasso è fissato per legge pari al Rendistato (con durate da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi) vigente, maggiorato dello 0,20%. Sempre per legge è stabilito che questo tasso venga riconosciuto ai finanziatori “a copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione”, essendo le operazioni integralmente garantite dal FGPMI. L’importo medio dei finanziamenti appartenenti a questo gruppo risulta di poco superiore ai 20 mila euro. Dalla medesima statistica si rileva inoltre che sulle ulteriori circa 33 mila operazioni di supporto finanziario di tipologia diversa dalla precedente, a fronte di una copertura media del Fondo di garanzia pari all’85,2% il tasso medio registrato è pari al 2,45%; quindi un valore oltre il doppio di quello prevista dallo strumento regionale.

L’analisi di Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue esaminando le condizioni economiche riportate dai “fogli trasparenza” di due soggetti ritenuti rappresentativi del settore, un istituto bancario e un consorzio di garanzia collettiva fidi, da cui risulta che per la medesima tipologia di operazioni, i tassi di interesse esposti sono ampiamente superiori al tasso medio di cui sopra.

Per il settore agricolo, in considerazione del ritardo con cui è iniziata l’operatività dello strumento regionale rispetto agli altri settori economici e del fatto che solo da pochi mesi il FGPMI ha aperto l’operatività anche su tale settore, non si registra un numero di pratiche sufficiente per un elaborazione statistica.

Valgono, tuttavia, le medesime considerazioni svolte per gli altri comparti atteso che, a parità di esposizione al rischio, le spese di gestione amministrativa siano comparabili.

In base a quanto sopra considerato, si propone di rivedere i limiti posti per la commissione omnicomprensiva e per il contributo massimo, avvicinando lo strumento regionale alle condizioni che gli operatori mediamente risultano applicare.

Su queste basi, si propone di elevare il livello massimo della commissione omnicomprensiva dall’1,2% attuale all’1,9% portando il tetto massimo di contributo al valore di 3.000,00 euro. Con tali valori, viene favorita una maggiore copertura del rischio per le pratiche non interamente coperte dal FGPMI determinando una migliore propensione dei finanziatori ad attivare le operazioni di credito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi 22 maggio 2017, n. 81 e 31 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013); relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.;

VISTO il DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge di conversione n. 40/2020 (DL "liquidità");

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1028 del 28 luglio 2020;

VISTI i rilievi tecnici esposti da Veneto Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 7182/20 del 16/12/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 maggio 2020, n.21;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54; 

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare l’operatività dell’intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" al 31/12/2021;
  3. di modificare il valore massimo della commissione omnicomprensiva di cui alla DGR 1028/2020 con un incremento dall'1,2% all'1,9% ed il relativo valore massimo del contributo regionale a 3.000,00 euro per pratica di finanziamento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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