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Materia: Opere e lavori pubblici
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1823 del 29 dicembre 2020
Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, e proroga del regime transitorio riguardante l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.
Il presente provvedimento approva le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi “rilevanti”, di “minor rilevanza”, “privi di rilevanza” e sulle varianti “non sostanziali”, secondo quanto previsto dall’art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, nonché proroga di ulteriori 6 mesi l’assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2 agosto 2005.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è intervenuto con modifiche di rilevante entità sulla Parte II “Normativa tecnica per l’edilizia” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ed in particolare sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall’83 al 106 del Testo Unico.
La Regione del Veneto, con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848 del 06/12/2019 e n. 967 del 14/07/2020 ha confermato in via transitoria, utilizzando la facoltà concessa alle Regioni dal comma 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/01 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019), il previgente assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica, costituito, in particolare dall’art. 66 “Procedure per la realizzazione degli interventi” del Capo XII, “Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche”, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni ed i relativi criteri attuativi approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005, fino al 31/12/2020.
Le citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848/2019 e n. 967/2020 hanno consentito di prorogare il regime transitorio, incaricando, tra l’altro, la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia di analizzare e proporre le iniziative necessarie per la redazione ed approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall’art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01: trattasi di documenti di natura prettamente tecnica e specialistica nel campo dell’architettura ed ingegneria.
L’iter che ha preceduto la definizione delle citate Linee Guida Regionali si è rivelato particolarmente complesso e articolato; ha coinvolto, oltre alle Strutture Regionali competenti, anche gli Ordini Professionali, e i rappresentanti dell’Università IUAV di Venezia e dell’Università di Ingegneria di Padova, concludendosi con il parere favorevole della Commissione Sismica Regionale, ai sensi dell’art. 67 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, nella seduta in data 29 ottobre 2020.
Non risultano ancora completate, tuttavia, le iniziative necessarie all’implementazione organizzativa delle nuove attività proposte a regime presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di personale tecnico ed amministrativo, per il quale sono in fase di esecuzione alcune procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale, che verrà dedicato anche alle istruttorie di pratiche sismiche.
Con il presente provvedimento si intendono approvare le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi “rilevanti”, di “minor rilevanza”, “privi di rilevanza” e sulle “varianti non sostanziali”, secondo quanto previsto dal c. 2 del citato art. 94-bis, conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:
Allegato A “Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”;
Allegato B “Individuazione degli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;
Allegato C “Individuazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;
Allegato D “Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale”.
Contestualmente, si ritiene di stabilire l’entrata in vigore delle stesse Linee Guida Regionali al 31 marzo 2021, e si confermano nelle more le procedure autorizzative di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122/2005, al fine di consentire, in attuazione a quanto stabilito con DGR 967 del 14/07/2020, alle Aree cui afferiscono le Strutture competenti in materia di tutela e sviluppo del territorio e di risorse umane, di completare le iniziative necessarie all’implementazione organizzativa delle nuove attività proposte a regime presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di personale tecnico ed amministrativo.
Si specifica che eventuali variazioni non sostanziali delle Linee Guida Regionali di cui ai citati Allegati A, B, C, D possono essere approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e s.m.i.;
VISTO l’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30/04/2020 (G.U. 15/05/2020);
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e s.m.i.;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n.27, e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. 2 agosto 2005, n.2122;
VISTA la D.G.R. 6 dicembre 2019, n. 1848;
VISTA la D.G.R. 14 luglio 2020, n. 967;
delibera
Allegato A “Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”
Allegato B “Individuazione degli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”
Allegato C “Individuazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”
Allegato D “Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale”
(seguono allegati)
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