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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1361 del 16 settembre 2020
Approvazione dell'elenco degli stabilimenti termali accreditati con assegnazione del livello tariffario. DGR n. 1201 del 14 agosto 2019 e L.R. 16 agosto 2002 n. 22.
Col presente provvedimento si approva l’elenco degli stabilimenti termali accreditati ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L.R. n. 22/2002 e ss.mm.ii. ed a seguito del procedimento di rinnovo avviato con la DGR 1201/19 viene attribuito il livello tariffario in conformità agli esiti delle verifiche svolte da Azienda Zero. Si prende atto infine degli stabilimenti termali per cui non sussistono più le condizioni per il rinnovo dell’accreditamento.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale disciplina quadro legittima nel sistema sanitario regionale la presenza delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con un approccio di sistema.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai bisogni di salute della persona (D. Lgs. n. 502/92).
L'art. 16 della L.R. n. 22/02 subordina il rilascio dell’accreditamento istituzionale al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la DGR n. 2501/04, successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.” è stata avviata la riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell’assetto territoriale delle Aziende U.l.s.s. ed è stata attribuita ad Azienda Zero anche la funzione di Organismo Tecnicamente Accreditante, titolare della funzione di istruttoria tecnica sui requisiti delle strutture richiedenti l’accreditamento e il suo rinnovo.
Successivamente, con L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, in conformità all’art. 1, comma 13, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel citato atto, in attuazione degli articoli 2 e 6 della L.R. n. 56 del 14 settembre 1994, in coerenza con il Piano Socio Sanitario Regionale (prorogato dall’art. 24 della L.R. n. 19/2016), è stato approvato il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 (PSSR 2019-2023). Detto Piano individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria per il quinquennio di riferimento e, fra l’altro, richiama il ruolo delle cure termali nella promozione “delle cure preventive e riabilitative con l’utilizzo di acque e fanghi termali”.
Gli stabilimenti termali sono stati oggetto di rinnovo di accreditamento istituzionale rilasciato con i successivi provvedimenti di Giunta DGR 1968/2016, DGR 2165/2017, DGR1868/2018 e DGR 2/2019 con cui si è preso atto altresì delle variazioni che hanno interessato la titolarità.
Nel 2019, a seguito di domande di rinnovo dell’accreditamento istituzionale agli atti presentate dalle strutture termali, è stata avviata un’istruttoria le cui conclusioni hanno trovato esito nella DGR 1201 del 14 agosto 2019. Tale provvedimento, con riferimento agli stabilimenti termali, ha disposto, infatti, “il rinnovo dell’accreditamento istituzionale subordinato all’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti svolte da Azienda Zero, anche con riferimento all’attribuzione del livello tariffario”, in conformità ai criteri di cui all’Allegato C “Regole e criteri per la definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate con accordo contrattuale” della DGR 2417 del 31 luglio 2007.
Detti stabilimenti termali, come indicati nell’Allegato A, sono stati oggetto di verifica a cura dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) istituito presso Azienda Zero al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento e per l’attribuzione, in conformità ai criteri di cui all’Allegato C della DGR 2417 del 31 luglio 2007 del relativo livello tariffario.
Si precisa altresì che ciascuno stabilimento termale può erogare, qualora siano state riconosciute, in regime di accreditamento le prestazioni di cui alla corrispondente scheda, richiamata la DGR 2714/2012, anche in regime INAIL e INPS, ai sensi della L. 323/2000, nel caso che la struttura abbia sottoscritto la relativa convenzione con i suddetti Enti. Si ricorda al riguardo che le prestazioni erogabili in regime INPS e INAIL sono quelle indicate espressamente nell'allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 avente ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
A seguito degli esiti delle verifiche svolte da Azienda Zero sugli stabilimenti termali di cui all’Allegato E della DGR 1201/19, sono risultati in possesso dei requisiti tutti gli stabilimenti richiamati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Per alcuni stabilimenti termali non si è realizzata la condizione sospensiva di cui alla citata DGR n. 1201/19, come già motivato nelle comunicazioni dei motivi ostativi rispettivamente prot. reg. 52138 e 52147 del 3 febbraio 2020, inviate agli stabilimenti:
Gli stabilimenti interessati non hanno presentato osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990.
Sulle conseguenze di tali ultimi esiti e, in particolare, sulla cessazione dell’accreditamento in capo a due stabilimenti termali citati “a causa della impossibilità di effettuare la verifica dei requisiti prevista dalla DGR 1201/2019 come condizione per il rinnovo”, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 2 marzo 2020 ha espresso parere come da prot. reg. 124138 e 124139 del 17 marzo 2020.
Si prende atto inoltre che, come comunicato dall’Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea con nota prot.reg. 311061 del 5 agosto 2020, con Sentenza n. 73 del 30 giugno 2020 il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento di L.D.F. titolare di omonima ditta individuale con sede legale in Abano Terme, V.le delle Terme n. 60, avente ad oggetto l’attività dello stabilimento termale “Hotel Terme Villa Piave”, motivo per cui anche per tale stabilimento si deve intendere cessato l’accreditamento.
Premesso quanto sopra, preso atto che gli stabilimenti termali eccettuati i casi succitati, sono conformi alle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. 22/02, si propone di concludere il procedimento di rinnovo dell’accreditamento istituzionale avviato con la DGR 1201/19 assegnando il relativo livello tariffario come da Allegato A, procedendo alla contestuale presa d’atto di eventuali variazioni di titolarità dell’accreditamento intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento originario nel rispetto delle procedure di cui alla DGR 2201/12.
La validità dell’accreditamento degli stabilimenti termali in elenco, già oggetto di accreditamento anche con DGR 2165/2017, DGR1868/2018 e DGR 2/2019 viene allineata al 31 dicembre 2022.
Si rammenta che l’’autorizzazione all’esercizio in corso di validità è condizione minima necessaria per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale.
Il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTA la Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 “Riordino del settore termale”;
VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 “Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;
VISTA la DGR n. 2417 del 31 luglio 2007 “L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio”;
VISTA la DGR n. 3945 dell’11 dicembre 2007 “L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007”;
VISTA la DGR n. 4203 del 30 dicembre 2008 “Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127”;
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002”;
VISTA la DGR n. 2714 del 24 dicembre 2012 “Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 “Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell’accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 1968 del 06 dicembre 2016 “Conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimenti termali (class. B7). Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 2165 del 29 dicembre 2017 “Accreditamento istituzionale con contestuale attribuzione di budget a valere dal 2018 dello stabilimento termale Aquardens di Aquardens S.p.A. con sede operativa in Via Valpolicella, 63 - Santa Lucia Pescantina (VR) class. cod. B7. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 1868 del 10 dicembre 2018 “Accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019: istanze presentate da titolari di strutture sanitarie private. Deliberazione n. 90 CR del 10 settembre 2018. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22”;
VISTA la DGR n. 2 del 4 gennaio 2019 “Aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale di stabilimenti termali accreditati e conferma dell'accreditamento istituzionale. DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 e L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 1201 del 14 agosto 2019 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti titolari di strutture sanitarie private a valere dall'anno 2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 195 del 18 febbraio 2020 “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021 (Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019);
VISTI i report di verifica di Azienda Zero, Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) agli atti;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 21 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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