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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1130 del 06 agosto 2020
Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Approvazione graduatoria. Bando 2020. D.G.R. n. 85/CR del 21 luglio 2020.
Con il presente provvedimento si approva, ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’art. 9 della L.R. 30.12.1991, n. 39 e s.m.i., la graduatoria degli interventi ammissibili e ammessi a finanziamento, predisposta sulla base dei criteri di cui al bando approvato con la D.G.R. n. 167/2020. Si incarica il Presidente, o un suo delegato, alla firma degli Accordi di Programma con le Amministrazioni Comunali risultate beneficiarie di contributi.
L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi a favore della sicurezza stradale e sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.
Con provvedimento D.G.R. n. 141/CR del 23.12.2019 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere favorevole in merito a quanto di seguito viene riportato.
Nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, tenuto conto del parere di cui sopra, sono stati individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc,…) che interessano esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc,...) che interessino esclusivamente Strade Statali o parti di esse.
Nel medesimo provvedimento è stato altresì disposto che il contributo ai Comuni avvenga nella misura massima del 70 % della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00.
Fatto proprio il parere sopraccitato, a seguito dell’approvazione del bando avvenuto con deliberazione di Giunta Regionale n. 167 del 14.02.2020 e della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. BUR n. 23 del 21 febbraio 2020 sono pervenute, nel termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione, n. 171 domande.
Come noto, a partire dal 23 febbraio 2020, con Decreto Legge n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, sono state emanate dal Governo misure urgenti di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 predetto.
Tali disposizioni hanno di fatto condizionato l’attività ordinaria delle Amministrazioni comunali, sia per la limitata presenza del personale in servizio, ma soprattutto perché le stesse Amministrazioni hanno dovuto dare precedenza allo svolgimento di attività urgenti e di verifica sul territorio delle disposizioni normative emanate in materia di COVID-19, con conseguenti rilevanti difficoltà sul piano operativo al rispetto dei termini procedimentali previsti.
Alla luce di quanto soprariportato, la Giunta con deliberazione n. 499 del 31 aprile 2020 ha ritenuto di proporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a contributo a valere sul bando di cui alla citata D.G.R. n. 167/2020, considerando valide le domande presentate entro i termini originari stabiliti a partire dal 21 febbraio fino al 23 marzo 2020, e prevedendo, con la riapertura dei termini, anche la possibilità per le Amministrazioni Comunali che avevano già presentato domanda, di poter integrare la documentazione trasmessa.
Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione n. 499/2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 24 aprile 2020 sono pervenute n. 129 domande.
Le domande pervenute, in numero totale di 300, si riportano quale Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.
Le domande pervenute sono state ritenute tutte ammissibili a finanziamento e riportate nell’ Allegato B al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.
In generale, l’ammissibilità delle domande è stata valutata tenendo altresì conto dell’interesse pubblico sotteso alla presente azione, poiché, mantenendo ampio l’elenco degli interventi ammissibili, si permette un più ampio coinvolgimento di Enti locali interessati ed un maggior numero di potenziali interventi di messa in sicurezza della rete viaria nel territorio regionale.
Per quanto attiene la formulazione della graduatoria di priorità delle domande presentate, di cui all’Allegato B, sono stati utilizzati i sotto elencati criteri di valutazione:
A parità di punteggio conseguito è stata data priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest’ultimi il livello di progettazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 85/CR del 21 luglio 2020 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare n. 561 con prot. n. 10547 del 31.07.2020, in merito alla graduatoria degli interventi ammissibili a contributo per l’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, predisposta sulla base dei criteri sopra esposti.
Le successive fasi procedurali prevedono che, per gli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento, in ordine di priorità in base ai criteri precedentemente esposti, la Giunta Regionale concluda uno specifico Accordo di Programma, il cui schema è già stato approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 167 del 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001 e, sulla base della successiva presentazione da parte del Comune della progettazione definitiva delle opere, si pervenga alla formale concessione del contributo con apposito decreto dirigenziale, con il relativo impegno contabile.
Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è previsto altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo di presentare un cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma.
Il termine per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale viene fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91 e la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi. Il mancato rispetto di tale ultima data, comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario con deliberazione di Giunta regionale n. 825 del 23 giugno 2020 si è proceduto alla programmazione delle risorse per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, nell’ambito di quanto stanziato nel bilancio di previsione 2020-2022, destinando Euro 8.000.000,00 per gli interventi di cui all’Allegato C del presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.
Si ritiene ora di procedere all’approvazione dei sopra elencati allegati, Allegato A, Allegato B e Allegato C, precisando che lo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B, potrà avvenire nel successivo esercizio finanziario, a seguito della relativa disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa n. 104143, con apposito atto direttoriale di conferma ed impegno del contributo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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