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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 14 luglio 2020
Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).
Viene approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e dell’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 28 a seguito della riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca delle Province e della Città Metropolitana di Venezia. Vengono inoltre individuate ed autorizzate le risorse umane e finanziarie da assegnare ad AVEPA per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, quantificate rispettivamente in 5 unità-uomo e in € 50.000,00 una tantum a valere sulle risorse del Bilancio regionale.
L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
L’articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
In ossequio al suddetto dettato normativo, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l’acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 (Titolo V dell’Allegato A, artt. da n. 16 a n. 20).
Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l’erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subìto danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all’entità del danno subìto/dell’intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un’impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell’acquacoltura.
Nell’ambito del complesso iter legislativo regionale con il quale, a partire da e in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” (c.d. “legge Delrio”), si è pervenuti al riordino normativo e organizzativo delle funzioni cosiddette non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 è intervenuta, tra l’altro, modificando il sopra richiamato articolo 28 della L.R. 50/1993, che originariamente delegava l’erogazione dei contributi di cui trattasi alle Province. L’articolo, così modificato, prevede che:
Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 la Giunta regionale ha quindi approvato il modello organizzativo e la riorganizzazione del personale per l’esercizio delle funzioni non fondamentali da riallocare in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica, con decorrenza a far data dal 1° ottobre 2019.
Per il combinato disposto quindi, anche le sopra richiamate modifiche introdotte dalla L.R. 30/2018 all’articolo 28 della L.R. 50/1993 sono entrate in vigore alla data del 1° ottobre 2019.
Con DGR n. 1704 del 19.11.2019 la Giunta regionale ha quindi approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed AVEPA ai fini della liquidazione dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993 per l’anno 2019, provvedendo, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione in data 28.11.2019, a trasferire ad AVEPA le pertinenti risorse a valere sull’annualità 2019 del Bilancio regionale.
Con lo stesso atto di Giunta, la definitiva presa in carico da parte di AVEPA delle funzioni complessive previste dall’articolo 28 è stata rinviata ad un provvedimento successivo, da adottarsi a seguito degli approfondimenti necessari all’individuazione dei fabbisogni finanziari e di personale correlati allo svolgimento a regime della funzione da parte di AVEPA, e nelle more del quale gli uffici territoriali della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria hanno dato continuità, con risorse interne e con la collaborazione delle Polizie provinciali, alle attività di ricezione delle istanze per prevenzione e indennizzo dei danni e ai relativi accertamenti dopo il 01.10.2019.
A seguito di analisi economica e dei carichi di lavoro connessi alle attività da delegare, si è quindi determinato in 5 unità uomo il fabbisogno di personale del comparto (n. 3 categoria D profilo agroforestale, n. 2 categoria D o C profilo amministrativo/economico), e in € 50.000,00, una tantum, le risorse economiche funzionali all’adeguamento da parte di AVEPA delle dotazioni strumentali (adeguamento informatico, hardware e software ed acquisto di automezzi per le visite in loco).
Con nota prot. n. 272204 del 09.07.2020, agli atti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la Direzione Organizzazione Personale ha espresso parere favorevole all’assegnazione ad AVEPA del personale di comparto come sopra individuato, assegnazione a cui provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione medesima mediante distacco o altro istituto analogo.
A copertura delle spese in conto capitale che saranno sostenute da AVEPA per l’adeguamento strumentale, quantificate in € 50.000,00, è stato individuato il capitolo n. 100001 ad oggetto “Contributi per spese di investimento a favore dell'organismo per i pagamenti in agricoltura", assegnato alla Direzione Agroalimentare, che ne ha attestato la sufficiente disponibilità a valere sull’annualità 2020 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, autorizzandone l’operatività per i fini del presente provvedimento da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
Con i suddetti presupposti, si è quindi pervenuti alla definizione dello schema di “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e dell’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993” (di seguito, “Convenzione”), nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione, mediante la quale si realizza il definitivo passaggio di consegne ad AVEPA della funzione in oggetto.
Le attività previste in capo ad AVEPA e alla Regione sono descritte nell’articolo 2 della Convenzione, e possono essere sintetizzate come segue:
Dal punto di vista finanziario, le obbligazioni in capo alla Regione derivanti dall’attuazione della Convenzione sono quantificabili in € 50.000,00, che vengono qui autorizzati quale contributo una tantum per la copertura delle spese in conto capitale sostenute da AVEPA ai fin i dell’implementazione strumentale per lo svolgimento delle attività previste, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione stessa, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100001 ad oggetto “Contributi per spese di investimento a favore dell'organismo per i pagamenti in agricoltura" dell’annualità 2020 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione, con successivi atti della Giunta regionale verranno annualmente determinati ed assegnati ad AVEPA, a partire dal corrente esercizio, gli stanziamenti a valere sul capitolo 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria“ del Bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 50/1993, quali fondi vincolati ai fini dell’erogazione agli aventi titolo dei contributi per prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall’attività venatoria.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si provvede:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 26 della Legge 157/1992 “Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio”;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28, così come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, concernente la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica e in materia di agricoltura delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTI gli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;
VISTE le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07 e n. 1003 del 06.05.2008;
VISTA la DGR n. 1704 del 19.11.2019;
VISTA la nota prot. n. 272204 del 09.07.2020, agli atti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con la quale la Direzione Organizzazione Personale ha espresso parere favorevole all’assegnazione ad AVEPA del personale di comparto individuato dal presente provvedimento;
PRESO ATTO della disponibilità recata dal capitolo n. 100001 ad oggetto “Contributi per spese di investimento a favore dell’Organismo per i pagamenti in agricoltura“ del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020;
RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
(seguono allegati)
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