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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 573 del 12 maggio 2020
Contributo regionale a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane per le spese correnti. Riparto dei finanziamenti. Esercizio finanziario 2020. Primo semestre Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, articolo 6 ter
Con il presente atto si provvede, sulla base dei criteri stabiliti dell’articolo 6ter della L.R. n. 40/2012, come modificata dalla 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali” ad approvare il piano di riparto per la concessione dei contributi annuali a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per le spese correnti relative all'esercizio finanziario 2020, primo semestre.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" ora abrogata dalla legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”, la Regione del Veneto aveva provveduto alla delimitazione delle aree omogenee e all'istituzione delle Comunità montane, disponendo con l’articolo 16 la concessione alle predette Comunità di un contributo annuo per le spese di funzionamento, nonché individuando al comma 1 i sotto riportati criteri per la ripartizione dello stanziamento finanziario disponibile nel bilancio regionale:
Successivamente la legge regionale 28 settembre 2012 n. 40, come ora modificata dalla legge regionale n. 2/2020, prevede agli articoli 6ter e 6quater la concessione di contributi rispettivamente per le spese correnti e per le spese di investimento, da ripartirsi annualmente con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie montane.
Per quanto qui interessa l’art.6ter relativo alle spese correnti nel definire i criteri del riparto non ha più indicato, come in precedenza, delle percentuali numeriche fisse ed ha introdotto una funzione premiante per le unioni montane che svolgono in forma associata funzioni e servizi comunali.
Il richiamato articolo 6ter ripartisce i contributi da esso previsti in base ai seguenti criteri:
Dal punto di vista dei soggetti che possono partecipare al riparto, va evidenziato come attualmente, ai sensi della legge regionale n. 40/2012 e preso atto del passaggio del comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia, risultano costituite le seguenti Unioni montane, risultanti dalla trasformazione delle Comunità montane preesistenti:
U.M. Agordina
U.M. Alpago
U.M. Cadore Longaronese Zoldo
U.M. Val Belluna
U.M. Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi
U.M. Centro Cadore
U.M. Comelico
U.M. Feltrina
U.M. Valle del Boite
U.M. del Grappa
U.M. Prealpi Trevigiane
U.M. Baldo-Garda
U.M. Alto Astico
U.M. Astico
U.M. Valbrenta
U.M. Pasubio Alto Vicentino
U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
U.M. Marosticense
U.M. Monfenera-Piave-Cesen
Con riferimento alle Comunità montane della Lessinia e Agno-Chiampo è da ricordare che la legge regionale n. 2/2020, all’art. 20, comma 2, prevede che le due succitate Comunità Montane, ove entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, non provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, siano dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale. A riguardo occorre ricordare, che, ad oggi, le Comunità montane della Lessinia e Agno-Chiampo non hanno ancora provveduto alla loro trasformazione in Unioni montane: conseguentemente i relativi organi sono stati commissariati dalla Amministrazione regionale, commissariamenti da ultimo prorogati al 30 Giugno 2020, con deliberazioni di Giunta regionale n. 1987 e n. 1988 assunte in data 30 Dicembre 2019.
L'Unione montana del Monfenera Piave Cesen, costituitasi il 01/09/2015, alla data odierna non ha posto in essere gli adempimenti amministrativi necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente comunitario. Non sussistono pertanto i presupposti amministrativi per ammettere la stessa al predetto piano annuale di riparto dei contributi per spese di funzionamento.
Si tratta ora con il presente provvedimento di provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie per le spese correnti disposte dal bilancio regionale per l’esercizio in corso a favore delle Unioni montane e Comunità montane e pari ad € 1.400.000,00.
Viene previsto un primo riparto parziale pari al 50% della somma complessiva, riservando l’attribuzione della rimanente quota all’esito del completamento degli effetti della succitata norma transitoria di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 2/2020, riferita alle due Comunità montane commissariate.
Quanto alla ponderazione e specificazione dei criteri di cui al succitato art.6ter della legge regionale 40/2012, la stessa viene rappresentata nella tabella di cui all’allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Nella stessa vengono, quindi, indicate le somme spettanti a ciascun soggetto all’esito della applicazione dei criteri così ponderati.
In merito alla suddetta ripartizione, Il Consiglio delle autonomie montane riunitosi nella seduta del 6 Maggio 2020 ha espresso parere favorevole al provvedimento, parere conservato agli atti della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”;
VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Montane in data 06.05.2020;
VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 ;
VISTA la legge reginale 25/11/2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 25/11/2019, n. 45 Legge di stabilità regionale 2020”
VISTA la legge regionale 25/11/2019 n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 1716 del 17/11/2019, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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