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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 31 marzo 2020
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni, per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2020. Deliberazione/CR n.21 del 02 Marzo 2020.
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si provvede ad approvare i criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi per la fusione di Comuni, per l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell’Unione di Comuni, dell’Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2020
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: - Legge Regionale n. 18 del 27 Aprile 2012 - Deliberazione/CR n. 21 del 02.03.2020 - Parere Prima Commissione consiliare Consiglio Regionale del Veneto 25 Marzo 2020 - Parere Consiglio Autonomie locali del 13 marzo 2020
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, nel dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, la Regione del Veneto si propone di realizzare un riordino territoriale complessivo, in un’ottica di semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.
La necessità di ridurre i costi della frammentazione istituzionale, tentando di mantenere al contempo un adeguato standard di qualità di servizi offerti ai cittadini, spinge l’Amministrazione regionale a sostenere le politiche di promozione dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, attraverso contributi destinati all’avvio e allo sviluppo delle forme associative, oltre che alle fusioni di Comuni, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013. L'associazionismo intercomunale nasce con il duplice obiettivo di mettere in rete le realtà locali che gestiscono in modo associato funzioni e servizi che il singolo Comune, a causa dei vincoli posti alla finanza pubblica, non è più in grado di svolgere da solo e per promuovere una governance locale di sviluppo del territorio per renderlo maggiormente competitivo.
Le recenti riforme di riordino istituzionale e funzionale delle Autonomie locali, dirette a soddisfare la richiesta di maggiore capacità istituzionale per assicurare maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi, impongono ai territori forme di cooperazione per uno sviluppo locale sostenibile, sia economicamente che istituzionalmente. Questi processi riorganizzativi, in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse e da norme stringenti di finanza pubblica, hanno evidenziato una situazione di particolare complessità, caratterizzata non solo dall’esigenza di contenimento e di riduzione della spesa ma, soprattutto, da una riorganizzazione dell’assetto istituzionale degli Enti locali, che garantisca efficacia a parità di livello di servizi erogati e che richiede una tempistica di medio lungo periodo. Con l’approvazione della L.R. n. 2 del 24.01.2020 ”Disposizioni in materia di Enti locali”, che introduce modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n.18/2012 e n. 40/2012, la Regione ha inteso valorizzare ulteriormente le forme associative tra Comuni, favorendo, l’adesione volontaria di tutti i Comuni veneti e, in un’ottica di semplificazione, ha ridisegnato la governance delle Unioni montane, per agevolare il percorso di riordino nel territorio montano.
In questa fase, pertanto, anche in considerazione dell’ulteriore rinvio della scadenza temporale dell’attuazione dell’obbligo associativo al 31.12.2020, inserito nel D.L. n. 162 del 30.12.2019, nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 e della conclusione dell’attività di revisione organica della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni avviata dal Tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-città, (art. 1 c. 2 ter DL n. 91/2018) si rende necessaria una maggiore gradualità per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di accesso agli incentivi previsti nel Piano di riordino territoriale, con particolare riferimento ai seguenti criteri:
1) raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8 c. 3 della LR 18/201;
2) numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata per le Unioni di Comuni, previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, stabilendo, per il 2020, di derogare al criterio minimo di accesso dell’esercizio di quattro funzioni fondamentali.
La citata Legge Regionale n. 18/2012, all’art. 10 dispone che compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell’associazionismo intercomunale.
A tal fine, si propone di destinare, quale contributo di parte corrente a sostegno dell’avvio delle nuove forme associative o all’ampliamento di una forma associativa già costituita, le disponibilità finanziarie a carico del cap. 101742 del Bilancio dell’esercizio 2020 e, in considerazione dello stanziamento disponibile per l’esercizio in corso, si propone di integrare il contributo già erogato ai Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione a decorrere dal 1 gennaio 2019, con un contributo integrativo “una tantum.
Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 1, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti, per l’anno 2020, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre l’Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.
Con deliberazione/CR n.21 del 02 Marzo 2020 è stato richiesto il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012, in merito ai succitati criteri di accesso e riparto degli incentivi.
In data 25 Marzo 2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente, di cui agli allegati succitati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il D.L. n. 78/2010;
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.;
VISTA la LR n. 40/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 28, 30, 32 del TUEL;
VISTO il D.L. n. 162/2019 e il D.L. n. 91/2018;
VISTE le L.R. nn.45 e 46 del 25 novembre 2019;
VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019 “Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2020-2022”.
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16.12.2019.
VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020.
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.e i.;
VISTO l’art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012;
VISTA la Deliberazione/CR n.21 del 02.03.2020;
VISTO l’art. 10 c. 1 della LR 18/2012 che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto ;
VISTO il parere in data 13 marzo 2020 del Consiglio delle Autonomie locali
VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 25 Marzo 2020
delibera
(seguono allegati)
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