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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 10 aprile 2020


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 374 del 31 marzo 2020

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2020. Deliberazione/CR n.20 del 02.03.2020

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si provvede ad approvare i  Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L’associazionismo intercomunale rappresenta lo strumento per recuperare competitività nella gestione delle funzioni e dei servizi a livello locale. Attraverso le forme di cooperazione tra Enti locali è possibile conseguire una dimensione economicamente conveniente nell’erogazione dei servizi e adempiere alle competenze secondo principi di efficienza ed economicità.

A seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” la Regione del Veneto promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, definendo, attraverso l’adozione del Piano di riordino territoriale, i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

In base all’art. 10 commi 1 e 2 della L.R. n. 18/2012 la Giunta Regionale determina i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali e statali destinati a sostenere le forme associative nelle loro spese per l’organizzazione e la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali.

In base all’Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di propria competenza esclusiva esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall’Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell’Intesa stessa.

Con nota del 21 gennaio 2020 prot. n. 28637 a firma del Vice Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale previste per l’anno 2020.

I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l’anno 2020 saranno contabilmente accertati al cap. 100307 dell’Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, con apposito successivo provvedimento.

Non può non essere tenuto in considerazione, inoltre, il fatto che negli ultimi anni si registra una costante riduzione delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Veneto con specifica destinazione per l’associazionismo intercomunale. Pertanto, nell’ambito delle azioni proprie della Amministrazione regionale, di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali a favore delle Unioni di Comuni, e delle Unioni montane considerato che la Regione intende, invece, riconfermare il riconoscimento del loro ruolo di supporto alle politiche regionali di riordino istituzionale, al fine di assicurare maggior efficienza nell’erogazione dei servizi alle comunità locali, la stessa ha inteso destinare alle suindicate forme associative, a titolo di contributo “ordinario” l’ulteriore importo di € 700.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio di previsione 2020/2022.

Il suddetto importo verrà assegnato in ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell’esercizio delle funzioni/servizi per conto dei Comuni associati.

Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 e della conclusione dell’attività di revisione organica della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni avviata dal Tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-città, la legge di conversione del D.L. n. 162 del 30.12.2019 c.d. “Milleproroghe” ha introdotto l’art. 18 bis, che differisce al 31.12.2020, il termine entro il quale i comuni di ridotte dimensioni demografiche sono tenuti ad esercitare in forma obbligatoriamente associata le restanti funzioni fondamentali.

E’ inoltre da considerare il percorso di riordino territoriale nei territori montani, già avviato dalla Regione con la LR n.40/2012” Norme in materia di Unioni montane” che ha portato  all’approvazione della L.R. n. 2 del 24.01.2020 “Disposizioni in materia di Enti locali”. Detta legge ridisegna e semplifica la governance delle Unioni montane per risolvere alcune fattispecie complesse nella fase di applicazione del processo di trasformazione delle Comunità montane, non ancora completato.

In ragione di tali elementi oggettivi, in continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità ai percorsi associativi, si propone un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale (PRT), derogando, per il 2020, alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT, dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e, da ultimo, al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012.

Vi è da considerare, infine, come il rispetto dei seguenti principi fondamentali è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:

  1. la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell’art. 14, c. 29, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che “i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;
  2. il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:

- oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;

- soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi e dei principi  sopra esposti, con il presente provvedimento si propone quindi:

  1. la destinazione vincolata dei fondi statali ai sensi dell’art. 53, c. 10, della L. n. 388 del 23/12/2000 e art. 9, c. 1, lett. a) dell’Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;
  2. di confermare la percentuale di assegnazione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Unioni Montane, in continuità con il 2019 e in ragione delle spese correnti sostenute dalle Unioni montane nell’ultimo biennio per l’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali per conto dei comuni di appartenenza, nella misura dell’80% a favore delle Unioni di comuni e del 20% a favore delle Unioni montane;
  3. di riservare un ulteriore importo di € 700.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio corrente, da ripartire nella misura dell’80% a favore delle Unioni di Comuni e del 20% a favore delle Unioni montane, per valorizzare l’efficienza e la stabilità dei processi aggregativi in ragione del numero di Comuni associati e delle funzioni/servizi conferite;
  4. che i criteri per l’accesso e la documentazione che le Unioni di Comuni/Montane dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto dei fondi statali “regionalizzati” 2020 per l’associazionismo, che verranno assegnati alla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, siano ritenuti validi anche ai fini della distribuzione delle risorse regionali;
  5. di rinviare ad altro provvedimento del Direttore della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l’erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l’assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

    Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, commi 1 e 2, della L.R. 18/2012, vengono pertanto stabiliti per l’anno 2020, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi ordinari e contributi statali “regionalizzati” le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre gli Allegati B e C contengono il modello di richiesta del contributo, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.

    Con deliberazione/CR n.20 del 02 Marzo 2020 è stato richiesto il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012,  in merito ai succitati criteri di accesso e riparto degli incentivi.

    In data 25 Marzo 2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente, di cui agli allegati succitati

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE l’Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l’Intesa n. 936 dell’1/03/2006 in Conferenza Unificata;

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 162/2019 e il D.L. n. 91/2018;

VISTO l’art. 19 del D.L. n. 95/2012;

VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le L.R. nn.45 e  46 del 25 novembre 2019;

VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019 “Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2020-2022”.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16.12.2019;

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011e s.m.e i.;

VISTA la Deliberazione/CR n.20 in data 02 Marzo 2020;

VISTO l’art. 10 c. 1 della LR 18/2012 che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO il parere in data 13 marzo 2020 del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTO il parere in data 25 Marzo 2020 della Prima Commissione Consiliare.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al rispetto dei principi fondamentali in esse enunciati;
  2. di approvare i criteri e le modalità, di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, per l’assegnazione e l’erogazione di:

- contributo statale “regionalizzato” a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2020, mediante riparto delle risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base all’Intesa n. 936/CU dell’1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno successivamente trasferite dal Ministero dell’Interno;

- contributo regionale ordinario, di cui all’articolo 10, c. 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, da corrispondersi a favore delle Unioni di Comuni e alle Unioni montane in ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, per l’importo complessivo di € 700.000,00;

  1. di stabilire un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale (PRT), derogando, per il 2020, alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT, dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012;
  2. di dare atto che la domanda per l’assegnazione del contributo regionale ordinario e del contributo statale “regionalizzato” deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato B per le Unioni di Comuni o all’Allegato C per le Unioni montane, che si approvano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione, per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati”, non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di determinare in € 700.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2020/2022 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, art. 10 L.R. n. 18/2012)”;
  5. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali e Servizi Elettorali dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 ;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c.1, e dell’art.27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_374_20_AllegatoA_417906.pdf
Dgr_374_20_AllegatoB_417906.pdf
Dgr_374_20_AllegatoC_417906.pdf

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