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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 31 marzo 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 17 marzo 2020

Stagione venatoria 2020/2021. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (articolo 18, L. n. 157/1992, articolo 16, L. R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005).

Note per la trasparenza

Vengono approvate le disposizioni procedurali e gestionali per l'attivazione, da parte dell’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per la stagione venatoria 2020-2021, della caccia di selezione agli ungulati in applicazione delle pertinenti norme nazionali, così come modificate con L. n. 248/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 5.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.“ (Legge finanziaria 2006), stabilisce, al comma 5, che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157", dando atto che, a decorrere dal 22.8.2008 e in attuazione di quanto dispone la L. 6.8.2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”, all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS è subentrato, a tutti gli effetti, l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - ISPRA.

A partire dal 2006, contestualmente all'approvazione dei pertinenti calendari venatori 2006/2007 e 2007/2008, rispettivamente con DGR n. 1864/2006 e n. 1759/2007, ovvero in anticipazione delle medesime disposizioni a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 in poi, e, da ultimo, con DGR n. 203 del 26.2.2019 relativamente alla stagione venatoria 2019/2020, la Giunta regionale ha ritenuto di dare attuazione alla previsione normativa di cui sopra, stabilendo che le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies della L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo” si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone la riproposizione, anche per la stagione venatoria 2020/2021, delle disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite per la scorsa stagione venatoria, nei termini seguenti comprensivi di specifico richiamo alle disposizioni vigenti concernenti la caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve:

  1. per la stagione venatoria 2020/2021 l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per ciascun territorio provinciale di competenza, possa regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies della L. n. 248/2005;
  2. per le finalità di cui al punto precedente, l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino predispone, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, e fissa, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA:
    1. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
    2. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
  3. sono confermate, anche per la stagione venatoria 2020/2021, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993:
    1. per l'esercizio della caccia di selezione nel territorio regionale e nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2020/2021, le annotazioni delle uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo, per ciascun territorio provinciale di competenza, assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino venatorio regionale;
    2. per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale, l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo rilascerà ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2020 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del modello che si ritiene di approvare quale “Allegato A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con un fabbisogno complessivo, quantificato sulla base di apposita verifica conoscitiva condotta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, in circa 800 tesserini per tutto il territorio regionale; la stessa Direzione è autorizzata ad apportare, al fine di assicurare efficacia all'attività di rilevazione, le necessarie modifiche al predetto modello;
  4. le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve sono stabilite dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;
  5. l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, trasmette entro il 31 marzo 2021 alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2020/2021 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento.

Infine, la medesima Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, è incaricata, al fine di assicurare il coordinamento operativo e la necessaria omogeneità applicativa, di procedere alla stampa del tesserino a carattere provvisorio anche avvalendosi del servizio stamperia interno all’Ente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

RICHIAMATE, in particolare, le norme e le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 12 e all’articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”;

RICHIAMATE, in particolare, le norme e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4 e all’articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993;

VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.” (Legge finanziaria 2006), fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1864 del 13.6.2006, n. 1759 del 12.6.2007, n. 1004 del 6.6.2008, n. 1150 del 28.4.2009, n. 1088 del 23.3.2010, n. 380 del 29.3.2011, n. 559 del 3.4.2012, n. 524 del 16.4.2013, n. 817 del 27.5.2014, n. 806 del 14.5.2015, n. 583 del 5.5.2016, n. 440 del 6.4.2018 e n. 203 del 26.2.2019;

Vista la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”, fatto particolare riferimento alle norme di cui ai commi 85 e 89 dell’articolo 1;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area

nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta

senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che, per la stagione venatoria 2020/2021, l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per ciascun territorio provinciale di competenza, possa regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

3. di disporre che, per le finalità di cui al punto 2, l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino predispone, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, e fissa, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA:

  1. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
  2. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;

4. di confermare, per la stagione venatoria 2020/2021, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993:

  1. per l'esercizio della caccia di selezione nel territorio regionale e nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2020/2021, le annotazioni delle uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo per ciascun territorio provinciale di competenza, che assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino venatorio regionale;
  2. per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale, l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, rilascia ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2020 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del modello che si ritiene di approvare quale “Allegato A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con un fabbisogno complessivo, quantificato sulla base di apposita verifica conoscitiva condotta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, in circa 800 tesserini per tutto il territorio regionale;

5. di dare atto che, in riferimento alla stampa del tesserino a carattere provvisorio di cui al precedente punto 4.2, la medesima Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, è incaricata, al fine di assicurare il coordinamento operativo e la necessaria omogeneità applicativa, di procedere alla stampa del tesserino a carattere provvisorio anche avvalendosi del servizio stamperia interno all’Ente; la stessa Direzione è autorizzata ad apportare, al fine di assicurare efficacia all'attività di rilevazione, le necessarie modifiche al predetto modello;

6. di disporre che le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve siano stabilite dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

7. di disporre che l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per ciascun territorio provinciale di competenza trasmetta entro il 31 marzo 2021 alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2020/2021 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino a all’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo, per gli adempimenti di competenza;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_323_20_AllegatoA_417279.pdf

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