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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 31 marzo 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 17 marzo 2020

Proroga del termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020.

Note per la trasparenza

In considerazione delle misure previste dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 finalizzati al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 ed al fine di evitare situazioni di temporaneo assembramento presso le strutture regionali territoriali preposte, si ritiene di disporre la proroga, al 30 aprile 2020, del termine temporale di restituzione del tesserino venatorio regionale come previsto dal comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’articolo 14 - Esercizio dell'attività venatoria della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO» prevede, al comma 4, che a ciascun cacciatore veneto viene rilasciato un tesserino venatorio regionale, previsto dal comma 12 dell’articolo 12 della L. n. 157/1992, nel quale devono essere annotate le giornate di attività venatoria oggetto di fruizione nell’ambito del pertinente calendario venatorio nonché i prelievi venatori effettuati.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 14 della L. R. n. 50/1993 prevede che il cacciatore deve provvedere, entro il termine temporale del 31 marzo di ogni anno, alla restituzione - alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, del tesserino compilato, in riferimento alla pertinente stagione venatoria.

In caso di mancato adempimento a quanto disposto dal predetto comma 6 dell’articolo 14, il successivo articolo 35 – Sanzioni amministrative della medesima L. R. n. 50/1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, compresa tra € 25,82.= ed € 154,94.=.

Trattandosi, a tutt’oggi, di un supporto documentale di tipo cartaceo – tesserino venatorio regionale a lettura ottica, il cui modello è oggetto di annuale adozione da parte della Giunta regionale (da ultimo ed in riferimento alla stagione venatoria 2019/2020, con DGR n. 815/2019), è evidente che la restituzione del tesserino venatorio, ancorché realizzata in forma collettiva da parte delle Associazioni venatorie quale servizio per i propri associati, si viene a configurare, in ragione anche del ristretto spazio temporale a disposizione, con un rilevante afflusso di utenza presso le Strutture regionali preposte, ovvero le sedi territoriali facenti parte delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino», in riferimento agli ambiti provinciali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», in riferimento agli ambiti provinciali di Padova e Rovigo ed a quello della Città metropolitana di Venezia.

In considerazione dei contenuti prescrittivi e dispositivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, finalizzati al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale, in riferimento, in particolare:

- alle disposizioni di cui all’articolo 1, lettera g) del DPCM del 8 marzo 2020 in ordine alla sospensione, sino al 3 aprile 2020, di tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico e privato;

- alle disposizioni di cui all’articolo 1, punto 2 del DPCM del 9 marzo 2020 in ordine al divieto, sino al 3 aprile 2020, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

si ritiene necessario ed opportuno disporre una deroga, in riferimento alla stagione venatoria 2019/2020, rispetto al termine temporale di restituzione fissato dal comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993, individuando al 30 aprile 2020 il nuovo termine temporale entro cui provvedere all’adempimento in parola, fatta salva, ovviamente, l’eventuale necessità di individuare un nuovo termine temporale qualora l’evolversi della situazione imponesse nuovi provvedimenti governativi in modifica della data del 3 aprile 2020 sin qui individuata con i DPCM 8 e 9 marzo 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.», fatto particolare riferimento al comma 12 dell’articolo 12;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 24/2019 e fatto particolare riferimento al comma 6 dell’articolo 14;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

RICHIAMATA la DGR 30 luglio 2019, n. 1079 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR 11 giugno 2019, n. 815 «Tesserino per l'esercizio venatorio (articolo 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993). Approvazione del modello di tesserino venatorio e autorizzazione all'acquisizione del servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2019/2020.»;

VALUTATI i contenuti prescrittivi e dispositivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, finalizzati al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, al 30 aprile 2020 ed in riferimento alla stagione venatoria 2019/2020, il termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio previsto dal comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993;

3. di demandare a successivi provvedimenti l’eventuale necessità di individuare un nuovo termine temporale rispetto a quello indicato al precedente punto 2 qualora l’evolversi della situazione imponesse nuovi provvedimenti governativi in modifica della data del 3 aprile 2020 sin qui individuata con i DPCM 8 e 9 marzo 2020.

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto e di affidare al Direttore della stessa l’attivazione di azioni finalizzate a garantire adeguata e capillare informazione rispetto alla proroga di cui al precedente punto 2;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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