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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 13 marzo 2020


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 10 marzo 2020

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". DGR n. 711 del 28 maggio 2019 "Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese". Incremento dotazione finanziaria, proroga del termine finale di conclusione dei progetti e determinazioni conseguenti. Aggiornamento delle "Modalità operative di rendicontazione" e approvazione modelli.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dispone l’incremento della dotazione finanziaria del bando “Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese” approvato con DGR n. 711 del 28 maggio 2019, al fine di scorrere parzialmente la graduatoria dei progetti ammissibili, approvata da AVEPA con Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR n. 39 del 13 febbraio 2020.

Si dispone altresì la proroga del termine di conclusione dei progetti finanziati e si approva la modulistica per la rendicontazione delle spese.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Nell’ambito dell’Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del POR FESR 2014-2020 è prevista l’azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.

Con deliberazione n. 711 del 28 maggio 2019 la Giunta Regionale ha approvato il “Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese” il quale concorre all’attuazione della predetta azione 1.1.4 del POR FESR Veneto.

Con uno stanziamento complessivo di euro 10.000.000,00 tale bando finanzia progetti attuati da aggregazioni composte da almeno 3 imprese che si avvalgono della collaborazione di almeno un organismo di ricerca per la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Sono parte integrante della citata deliberazione l’Allegato A, contenente le disposizioni normative del bando di finanziamento, l’Allegato B, relativo al modello da utilizzare per la descrizione della proposta progettuale, l’Allegato C, contenente gli ulteriori modelli necessari per la presentazione della domanda di sostegno e l’Allegato D, contenente disposizioni specifiche in materia di rendiconto e di eleggibilità delle spese di progetto.

Con Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR n. 39 del 13 febbraio 2020, in seguito all’istruttoria svolta dall’Organismo Intermedio, è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili, con l’indicazione della relativa spesa ammessa in riferimento a ciascun capofila dell’aggregazione di imprese.

Le risultanze evidenziano il notevole riscontro partecipativo registrato sul bando e la propensione del territorio imprenditoriale a svolgere attività di Ricerca e Sviluppo. In particolare, le 136 domande di sostegno presentate corrispondono a una richiesta di contributo di euro 31.476.200,23 pari a più del triplo dell’importo stanziato.

Le domande di sostegno ammissibili sono 110 e determinano un ammontare di contributo pari ad euro 24.726.914,37. Si segnala che tale ammontare è in grado di generare spesa complessiva in ricerca e sviluppo per euro 53.731.699,23. Lo stanziamento da bando di euro 10.000.000,00 ha tuttavia consentito il finanziamento di sole 45 proposte progettuali, pari al 41% dei progetti ammissibili.

Al fine di non pregiudicare l’efficacia del nuovo modello di politica economica regionale per lo sviluppo e la competitività dei settori produttivi, che individua nell’aggregazione di imprese uno strumento cardine e tenuto conto dei documenti di programmazione regionale e dei relativi obiettivi strategici di valorizzazione degli ambiti di specializzazione regionale della “RIS 3” del Veneto e d’implementazione delle riferite traiettorie di sviluppo, ne deriva l’opportunità di disporre un incremento dello stanziamento, di cui alla DGR n. 711 del 28 maggio 2019, volto a scorrere la graduatoria, soddisfacendo così un numero maggiore di interventi di R&S.

Tale operazione può essere attuata mediante l’utilizzo di economie nel frattempo rilevate nell’ambito dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020, sui bandi finora finanziati.

Pertanto, si ritiene di incrementare lo stanziamento di cui alla DGR n. 711 del 28 maggio 2019 di ulteriori euro 5.978.120,92 risorse ad oggi disponibili rispetto alla dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Asse. Tale importo trova copertura sui capitoli di spesa del POR FESR 2014-2020, di seguito elencati, che presentano sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione 2020-2022:

  • Capitolo 102546 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota comunitaria - contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
  • Capitolo 102547 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota statale - contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
  • Capitolo 102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota regionale - contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903).

In conformità ai principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, il “Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese” all’Allegato A alla DGR n. 711/2019, all’articolo 12 “Formazione della graduatoria e concessione del sostegno”, comma 1, fissa il termine massimo per la conclusione del procedimento di ammissione al sostegno delle domande presentate in 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno, fissato al 2 agosto 2019. Dato l’elevato numero di domande pervenute, l’Organismo Intermedio AVEPA ha concluso il procedimento di ammissione al sostegno in data 13 febbraio 2020, con l’approvazione del già menzionato decreto n. 39 del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, con un ritardo quantificato in 75 giorni.

Lo slittamento del termine di approvazione della graduatoria può aver determinato un ritardo nell’avvio delle attività progettuali con conseguenti riflessi sul rispetto del cronoprogramma operativo previsto dall’articolo 14 dell’Allegato A alla DGR n. 711/2019. Da qui la necessità di riconsiderare e riformulare le tempistiche di realizzazione come segue.

  • Allegato A alla DGR n. 711/2019, l’articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” prevede quale termine ultimo per la conclusione del progetto il 1° febbraio 2021. In virtù di quanto in precedenza esposto è opportuno disporre la proroga al 19 aprile 2021. Si dispone, pertanto, la modifica dell’articolo 14, comma 1, in relazione alla data “1° febbraio 2021” la quale è sostituita dalla data “19 aprile 2021”. Inoltre, la stessa data “1° febbraio 2021” richiamata anche al comma 6 dello stesso articolo è parimenti sostituita dalla data “19 aprile 2021”.
  • Allegato A alla DGR n. 711/2019, articolo 15 “Modalità di rendicontazione e di pagamento del sostegno”, comma 6, lettera c): “Saldo, al termine del progetto ed entro i successivi 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto, la capofila presenta in SIU la domanda di pagamento del sostegno completa del report finale. Qualora il progetto si concluda nell’ultimo giorno utile, 1° febbraio 2021, la domanda di pagamento del saldo deve quindi essere presentata entro il 2 aprile 2021.”. In conseguenza di quanto stabilito al punto precedente, la data sopra richiamata “1° febbraio 2021” è sostituita dalla data “19 aprile 2021”; la data “2 aprile 2021” è invece sostituita dalla data “18 giugno 2021”.
  • Allegato A alla DGR n. 711/2019, articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”, comma 1: “(…) La spesa rendicontata in relazione al 1° periodo deve essere pari almeno al 40% del totale della spesa prevista e ammessa con il provvedimento di concessione.”. Per le stesse motivazioni esposte in precedenza il valore percentuale “40%” è sostituito dal valore percentuale “20%”.
  • Allegato A alla DGR n. 711/2019, all’articolo 15 “Modalità di rendicontazione e di pagamento del sostegno”, comma 6, lettera b), il valore percentuale di spesa da imputare nel rendiconto del 1° periodo, indicato nel “40%”, è sostituito dal valore percentuale “20%”.

Si fa presente che le disposizioni sopra citate, contenute nell’Allegato A (bando), sono anche richiamate nell’Allegato D alla DGR n. 711/2019 “Modalità operative di rendicontazione”.

Al fine di mettere a disposizione dei beneficiari un documento completo e integralmente revisionato con le opportune indicazioni derivanti dalle modifiche apportate al bando, con il presente provvedimento si propone di approvare una versione aggiornata del documento denominato “Modalità operative di rendicontazione”, il quale è dunque riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto.

Con il presente provvedimento si approvano inoltre i modelli di relazione intermedia, finale e di registro del personale (timesheet) da utilizzare a corredo della domanda di pagamento dell’acconto e del saldo. Tali modelli sono in appendice al documento aggiornato “Modalità operative di rendicontazione” e sono quindi riportati anch’essi in Allegato A al presente atto. Si segnala che i citati modelli sono funzionali a garantire una valutazione efficace delle attività svolte da parte della competente Commissione Tecnica di Valutazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 8 del citato bando.

Infine, si rileva il decreto n. 98 del 30 luglio 2019 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Allegato B), temporalmente successivo all’approvazione del bando, che aggiorna il Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale. Tenuto conto che il bando di cui trattasi all’articolo 1, comma 6, stabilisce: “Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni (…)” si rileva che alcune disposizioni contenute all’articolo 17 “Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno”, comma 3, non risultano allineate con il Manuale Procedurale.

Sono di seguito individuate le disposizioni che necessitano, pertanto, di una modifica che tenga conto delle disposizioni introdotte con il Manuale Procedurale.

  • Allegato A alla DGR n. 711/2019, articolo 17, comma 3, lettera a): “(…) Per ogni giorno di ritardo oltre la scadenza è applicata una riduzione dell’intensità del sostegno concesso del 2%, fino al completo azzeramento;”. Il periodo citato viene così riformulato: “Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento dell’acconto, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all’1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la revoca totale;”.
  • Allegato A alla DGR n. 711/2019, articolo 17, comma 3, lettera b): “mancata rendicontazione all’interno del 1° periodo di un ammontare di spesa ammissibile di almeno il 40% della spesa prevista e ammessa con il provvedimento di concessione. Ogni punto percentuale inferiore alla soglia comporta una pari riduzione dell’intensità del sostegno concesso, fino al completo azzeramento;” Per la motivazione esposta, la lettera “b” del comma citato viene così riformulata: “mancata rendicontazione all’interno del 1° periodo di un ammontare di spesa ammissibile di almeno il 20% della spesa prevista e ammessa con il provvedimento di concessione. Verrà applicata una riduzione del sostegno spettante del 5% per una spesa rendicontata compresa tra il 15% e il 20%, una riduzione del sostegno spettante del 15% per una spesa rendicontata inferiore al 15% e pari o superiore al 10%, una riduzione del sostegno spettante del 30% per una spesa rendicontata inferiore al 10%. La riduzione del sostegno non potrà essere in nessun caso recuperata in sede di pagamento del saldo;”.
  • Allegato A alla DGR n. 711/2019, articolo 17, comma 3, lettera c): “(…) Per ogni giorno di ritardo oltre la scadenza è applicata una riduzione dell’intensità del sostegno concesso del 2%, fino al completo azzeramento;”. Per la motivazione esposta, il periodo citato viene così riformulato: “Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all’1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la revoca totale;”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo, 2 comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la comunicazione COM (2010) del 3 marzo 2010 della Commissione europea;

VISTO i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea;

VISTE le decisioni C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015, C(2018) 4873 final, del 19 luglio 2018, C(2019) 4061 final, del 5 giugno 2019 della Commissione europea;

VISTO il decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018;

VISTE le leggi regionali 25 novembre 2011, n. 26 e 30 maggio 2014, n. 13;VISTA   la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46;

VISTA la deliberazione n. 77/CR del 17 giugno 2014 della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014 del Consiglio regionale;

VISTE le deliberazioni n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1° settembre 2015, n. 1500 del 29 ottobre 2015, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216 e n. 226 del 28 febbraio 2017, n. 581 del 28 aprile 2017, n. 1140 del 31 luglio 2018, n. 711 del 28 maggio 2019 della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;

VISTO il decreto n. 98 del 30 luglio 2019 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva le modifiche del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO), con particolare riferimento all’Allegato B “Manuale procedurale programma operativo regionale – Gestione ed attuazione – Verifiche – Linee guida per la rendicontazione”;

VISTO il decreto n. 39 del 13 febbraio 2020 del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA ad oggetto: “Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 711 del 28 maggio 2019. Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” – Progetti sviluppati da aggregazioni di imprese. Approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse al sostegno.”;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di incrementare per l’ammontare di euro 5.978.120,92 la dotazione finanziaria del “Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese”, approvato con DGR n. 711 del 28 maggio 2019 ed attuativo il POR FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”;

3. di dare atto che l'importo massimo delle ulteriori obbligazioni di spesa relativo all’azione 1.1.4, di cui alla presente deliberazione, è determinato in euro 5.978.120,92 a valere sulle risorse ancora disponibili nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale 2020-2022 che presentano sufficiente disponibilità:

  • Capitolo 102546 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota comunitaria - contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
  • Capitolo 102547 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota statale - contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
  • Capitolo 102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota regionale - contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);

4. di dare atto che la spesa, di cui al precedente punto 3), verrà impegnata ed erogata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA che, a propria volta, provvederà ad assumere gli impegni e le liquidazioni nei confronti dei beneficiari, a seguito delle ammissioni a finanziamento e delle verifiche di gestione;

5. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al “Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese” di cui all’Allegato A alla DGR n. 711 del 28 maggio 2019:

  • articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”, commi 1 e 6: la data “1° febbraio 2021” è sostituita dalla data “19 aprile 2021”;
  • articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”, comma 1: il valore percentuale “40%” è sostituito dal valore percentuale “20%”;
  • articolo 15 “Modalità di rendicontazione e di pagamento del sostegno”, comma 6, lettera b): il valore percentuale “40%” compreso tra le parole “almeno al 40% di quella ammessa” è sostituito dal valore percentuale “20%”;
  • articolo 15 “Modalità di rendicontazione e di pagamento del sostegno”, comma 6, lettera c): la data “1° febbraio 2021” è sostituita dalla data “19 aprile 2021” e la data “2 aprile 2021” è sostituita dalla data “18 giugno 2021”;
  • articolo 17, comma 3, lettera a): il periodo “Per ogni giorno di ritardo oltre la scadenza è applicata una riduzione dell’intensità del sostegno concesso del 2%, fino al completo azzeramento;” è sostituito dal periodo: “Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento dell’acconto, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all’1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la revoca totale;”;
  • articolo 17, comma 3, la lettera b) “mancata rendicontazione all’interno del 1° periodo di un ammontare di spesa ammissibile di almeno il 40% della spesa prevista e ammessa con il provvedimento di concessione. Ogni punto percentuale inferiore alla soglia comporta una pari riduzione dell’intensità del sostegno concesso, fino al completo azzeramento;” è così sostituita: “mancata rendicontazione all’interno del 1° periodo di un ammontare di spesa ammissibile di almeno il 20% della spesa prevista e ammessa con il provvedimento di concessione. Verrà applicata una riduzione del sostegno spettante del 5% per una spesa rendicontata compresa tra il 15% e il 20%, una riduzione del sostegno spettante del 15% per una spesa rendicontata inferiore al 15% e pari o superiore al 10%, una riduzione del sostegno spettante del 30% per una spesa rendicontata inferiore al 10%. La riduzione del sostegno non potrà essere in nessun caso recuperata in sede di pagamento del saldo;”;
  • articolo 17, comma 3, lettera c): il periodo “Per ogni giorno di ritardo oltre la scadenza è applicata una riduzione dell’intensità del sostegno concesso del 2%, fino al completo azzeramento;” è sostituito dal periodo: “Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all’1% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la revoca totale;”;

6. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente il documento “Modalità operative di rendicontazione”, il quale sostituisce integralmente lo stesso documento approvato con Allegato D alla DGR n. 711 del 28 maggio 2019 e comprende i modelli di relazione intermedia, finale e di registro ore del personale (timesheet), i quali dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dai beneficiari a corredo delle domande di pagamento (acconto e saldo) del sostegno;

7. di disporre la pubblicazione sul sito Internet regionale, alla sezione “Bandi Avvisi e Concorsi”, alla pagina dedicata al bando di cui trattasi, della versione consolidata dell’Allegato “A” alla DGR n. 711/2019, che comprende le modifiche approvate al punto 5), nonché la pubblicazione del documento aggiornato “Modalità operative di rendicontazione” e dei relativi modelli editabili per la compilazione, di cui al punto 6);

8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ad esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA di cui alla DGR n. 226/2017, il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_296_20_AllegatoA_416416.pdf

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