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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 146 del 20 dicembre 2019


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1863 del 17 dicembre 2019

Disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo. Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano le procedure per il riconoscimento dei distretti del cibo e si aprono i termini per la presentazione delle relative domande di riconoscimento.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’articolo 1 comma 499 della Legge 27/12/2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ha riformato l’articolo 13 del Decreto legislativo 18/5/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", istituendo i “distretti del cibo”.

Essi sono definiti come sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale, funzionali a perseguire lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

La norma prevede che siano le Regioni e le Province Autonome ad individuare i distretti del cibo, comunicandoli al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, presso il quale è costituito lo specifico Registro nazionale.

Sono oggetto di riconoscimento le diverse tipologie di distretto del cibo, quali sistemi produttivi locali caratterizzati, alternativamente:

  • da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  • da una interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, anche a carattere interregionale, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
  • dalla significativa presenza, nelle aree urbane e periurbane, di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale;
  • dall’interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
  • dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
  • dall’essere biodistretti e distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di porre in atto le procedure per il riconoscimento dei distretti del cibo, al fine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo di sistemi associativi e multisettoriali che possano esercitare un’azione aggregante più ampia rispetto a quella già prevista e riconosciuta dalle normative di settore, quali ad esempio le Organizzazioni dei produttori e i Consorzi di tutela delle produzioni a denominazione di origine o a indicazione geografica e dal diritto nazionale.

Il distretto opera in quanto soggetto o punto di incontro di evidenze di carattere agricolo ed agroindustriale rispetto ad una peculiarità territoriale, sia essa l’elevata interdipendenza e specializzazione tra imprese agricole e agroalimentari, o l’individuazione di filiere produttive di produzioni di eccellenza riconosciute dai sistemi di certificazione pubblici, ovvero di un territorio in cui la connessione ed il legame tra sapere, cultura, storia e società è intimamente collegato alle tradizioni e produzioni agricole ed agroalimentari, o, infine, di un territorio caratterizzato da una condivisione da parte dei diversi attori economici e sociali, anche pubblici, di principi di sostenibilità e recupero ambientale e sociale.

Il distretto rappresenta quindi uno strumento di grande rilievo sia per la valorizzazione del sistema agroalimentare come parte del tessuto sociale delle aree individuate e, quindi, funzionale anche alla salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale.

La individuazione dei distretti, le cui finalità devono essere in coerenza con le tipologie individuate dalla legge, deve far riferimento ad un determinato contesto geografico, all’analisi, nell’ambito di tale contesto, della situazione economico-sociale e ad un’analisi dei punti di forza e debolezza - in relazione alle finalità per cui si propone la costituzione del distretto – che determineranno le conseguenti azioni da intraprendere da parte dei soggetti aderenti al distretto stesso.

L’adesione al distretto da parte dei soggetti ed il loro impegno a perseguire le finalità del distretto, avverrà mediante la sottoscrizione dello statuto del distretto, dove, oltre all’oggetto e finalità del raggruppamento, saranno espliciti gli organi di governance, le modalità di adesione, partecipazione e recesso degli aderenti, gli obblighi delle parti.

Trattandosi di strumenti funzionali all’integrazione tra imprese e tra impresa e territorio, si propone che siano i soggetti economici e sociali che possano valutare la loro costituzione e quindi presentare la proposta di riconoscimento alla Regione, nell’ambito delle tipologie individuate dalla Legge nazionale, affidando l’istruttoria di ammissibilità delle domande di riconoscimento ed il relativo atto finale alla Direzione Agroalimentare.

Si propone, pertanto, di approvare le disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo, contenute nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale vengono specificati i requisiti necessari per il riconoscimento, la tipologia di soggetti proponenti ed aderenti, le modalità di presentazione delle domande e della relativa istruttoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 1 comma 499 della Legge 27/12/2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare l’allegato A “Disposizioni attuative per riconoscimento distretti del cibo”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di consentire, dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, la presentazione delle domande di riconoscimento dei distretti del cibo, secondo le procedure e modalità definite nell’allegato A alla presente deliberazione;
  4.  di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente provvedimento;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1863_19_AllegatoA_410375.pdf

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