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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1831 del 06 dicembre 2019
Estensione e rilascio di nuovo accreditamento istituzionale - Conclusione dei procedimenti avviati da titolari di strutture sanitarie private, a valere dall'anno 2020 - Deliberazione n. 84 CR del 30 luglio 2019 e n. 115 CR del 29 ottobre 2019. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
Il relatore riferisce quanto segue: il presente provvedimento conclude il procedimento di rilascio e di estensione di accreditamento istituzionale a valere da gennaio 2020 avviato a seguito di domande presentate da soggetti privati titolari di strutture che erogano prestazioni sanitarie, prendendo atto altresì di una rinuncia intervenuta.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Decreto Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede all’art. 8-quater l’istituto dell’accreditamento istituzionale rilasciato a soggetti giuridici pubblici e privati erogatori di prestazioni sanitarie che risultino,fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale allo scopo di garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza.
La Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”, all’art. 16, ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio alle seguenti condizioni: possesso dell’autorizzazione all’esercizio, sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
La medesima legge regionale, all’art. 17 bis, ha definito una procedura più articolata per il rilascio dell’accreditamento istituzionale a erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Tale norma, infatti, prevede tra l’altro che, prima del provvedimento conclusivo della procedura di accreditamento istituzionale adottato dalla Giunta regionale, i Direttori Generali della Aziende Ulss interessate esprimano il parere di coerenza con la programmazione attuativa locale e, successivamente alla conclusione dell’istruttoria, si esprima la competente Commissione consiliare.
Con DGR n. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2” è stato approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 bis della L.R. n. 22/02. In detta delibera sono stati codificati gli adempimenti ed individuate le strutture competenti nonché la relativa scansione procedimentale.
Successivamente, con DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002”, è stata estesa l’applicazione del procedimento di cui all’art. 17 bis della L.R. n. 22/02 a tutte le tipologie di strutture sanitarie, così uniformando la scansione temporale di tutti i procedimenti di rilascio di nuovo accreditamento istituzionale o di conferma dello stesso, all’iter previsto dalla legge regionale medesima per le strutture ambulatoriali.
Nell’anno in corso, come da indicazioni attuative di detta disciplina e modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione Veneto, è stato applicato per la prima volta a tutte le tipologie di strutture sanitarie il percorso per i rinnovi degli accreditamenti nonché per il rilascio di estensioni dell’accreditamento e di nuovi accreditamenti.
In tale quadro, alla scadenza indicata, risultano pervenute, oltre alle previste domande di conferma di accreditamento istituzionale, anche istanze relative a:
In conseguenza di quanto previsto da tale articolata disciplina e alla luce delle domande di accreditamento pervenute nell'anno 2019, è stata avviata un'analisi contestuale del fabbisogno di prestazioni sanitarie riferito ai nuovi bacini territoriali delle Aziende U.l.s.s. suddivisi in distretti, così come individuati dalla L.R. n. 19/16, volta al rilascio del parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale di cui all’art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n. 22/02.
Alla luce delle indicazioni procedimentali suesposte, con riferimento i particolare alle domande di estensione e rilascio di nuovo accreditamento pervenute, in attuazione del complesso iter procedurale come sopra disciplinato, risulta quanto segue:
Ai soggetti che hanno presentato istanze ritenute non coerenti con la programmazione sanitaria regionale ed attuativa locale è stata inviata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa, ai sensi dell’art. 10 bis Legge n.241/90, come da documentazione agli atti. Le osservazioni pervenute non sono risultate utili a modificare le risultanze non favorevoli. Infatti, alla luce degli approfondimenti istruttori condotti, la struttura regionale competente non ha evidenziato elementi utili per una valutazione diversa rispetto alle risultanze della C.R.I.T.E. del 14 giugno 2019 (prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019), come da prott. regg. 329908 del 23 luglio, 383307, 383311, 383275, 383295, 383305 del 4 settembre e n. 434358 del 9 ottobre 2019, valutando le richieste in questione non coerenti con la programmazione sanitaria regionale.
La Giunta regionale, preso atto delle citate conclusioni istruttorie, ha acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare, rilasciato nella seduta n. 150 del 5 settembre 2019 (prot. reg. 390529 dell’11 settembre 2019) e nella seduta n. 158 del 19 novembre 2019 (prot. reg. 500836 del 20 novembre 2019), in relazione alla DGR n. 84/CR del 30 luglio 2019 e alla DGR integrativa n. 115/CR del 29 ottobre 2019.
Si prende atto inoltre delle rinuncia pervenuta da parte della struttura di trasporto e soccorso con ambulanza:- Croce Verde Mestre società Coop. Onlus con sede in Mestre (VE) via Lussinpiccolo 45 acquisita agli atti con prot. reg. 514530 del 29 novembre 2019.
Si propone, a conclusione dell'iter istruttorio, di procedere all'adozione del presente provvedimento finalizzato all’estensione o al rilascio di nuovo accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni
sanitarie, come da:
Si dà atto che il rilascio dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”.
VISTA la DGR n. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2”;
VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 “Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”;
VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 “Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria”;
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002. Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018”;
VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale- Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13marzo 2019”;
VISTA la DGR n. 846 del 19 giugno 2019 “Ricorso avanti al TAR Veneto R.G. 454/2018 promosso dal Centro Tomasini Ongaro sas. Ottemperanza Ordinanza TAR n. 175/2018 con presa d'atto degli esiti del tavolo tecnico. Provvedimenti conseguenti”;
VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. del Veneto agli atti;
VISTO il report delle verifiche di Azienda Zero prot. reg. 206765 del 28 maggio 2019;
VISTO il verbale della seduta della CRITE del 14 giugno 2019, prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019 e del 21 giugno prot. reg. 306374 del 10 luglio 2019;
VISTE le Deliberazioni n. 84 CR del 30 luglio 2019 e n. 115 CR del 29 ottobre 2019;
VISTI i pareri della competente Commissione consiliare prot. reg. 390529 dell’11 settembre 2019 e prot. reg. 500836 del 20 novembre 2019;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la conclusione dei procedimenti di accreditamento istituzionale avviati a seguito di domande presentate da titolari di strutture sanitarie private, a valere dall’anno 2020, con le risultanze di cui agli Allegati A e B a seguito dell’acquisizione dei pareri della competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 17 bis, comma 6, lett. C, Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
3. di condizionare il rilascio dell’accreditamento al buon esito delle verifiche svolte da Azienda Zero presso le strutture private relative all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dell’assenza di cause di incompatibilità;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
8. di dare atto che l’Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare, prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale, l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata nonché acquisire le comunicazioni antimafia come previste dalla vigente normativa;
9. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
10.di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
11.di notificare il presente atto ai soggetti di cui agli Allegati A e B e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
12.di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell’adozione di eventuali rettifiche, in caso di errori materiali del presente atto, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
13.di dare atto che gli oneri di accreditamento risultano versati dai soggetti accreditandi ad Azienda Zero, Ente che garantisce lo svolgimento delle verifiche tecniche in quanto Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) come previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
14.di incaricare la Direzione programmazione sanitaria – LEA di coordinare le attività di monitoraggio e le relative conclusioni riferite all’attività di rilascio di certificazione DSA;
15.di incaricare la Direzione programmazione sanitaria – LEA di effettuare il monitoraggio del volume e degli importi delle prestazioni erogate da ciascuna struttura accreditata per Medicina dello Sport, al fine di governarne l’impatto economico;
16.di incaricare la Direzione programmazione sanitaria – LEA di effettuare il monitoraggio sugli esiti delle misure di razionalizzazione dell’offerta attuate dalle Direzioni generali incaricate;
17.di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
18.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
19.di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
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