Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 27 settembre 2019


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1372 del 23 settembre 2019

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Semplificazione delle disposizioni operative e procedurali per gli agriturismi con ospitalità e relativa classificazione. Proroga dei termini per la classificazione. Legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano alcune semplificazioni amministrative per le aziende agricole e agrituristiche, allineando le procedure per la classificazione degli agriturismi con ospitalità a quelle relative al riconoscimento delle attività agrituristiche e del piano agrituristico, al fine di permettere alle aziende di presentare la domanda di classificazione contestualmente alla SCIA e iniziare l’attività. Viene di conseguenza prorogato il termine per la classificazione delle strutture agrituristiche già in attività.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico testo normativo, le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche.

Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla citata L.R. n. 28/2012, introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, nonché due nuovi profili relativi per il turismo rurale e per le fattorie didattiche, modificando la denominazione di detta legge in "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7” sono state definite, in Allegato A, le “Disposizioni generali per l’attività agrituristica”.

Secondo tali procedure l’impresa, per ottenere il riconoscimento dell’attività agrituristica, può presentare contestualmente la comunicazione di riconoscimento alla Provincia (ora Regione) e la S.C.I.A. al Comune tramite SUAP, al fine di iniziare l’attività agrituristica anche prima della scadenza dei termini previsti per il riconoscimento.

Per quanto riguarda le imprese agrituristiche che intendono offrire ospitalità, la DGR n. 1423 del 2 ottobre 2018, recependo  le procedure e le tempistiche previste per la classificazione delle altre strutture ricettive del settore turistico, di cui alla L.R. n. 11/2013, prevede che la presentazione al Comune della SCIA di inizio attività possa avvenire solo a seguito dell’ottenimento della classificazione da parte della Regione, con provvedimento espresso o dopo i 60 giorni previsti dall’istituto del silenzio assenso.

A qualche mese dall’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla DGR n. 1423/2018 è tuttavia emerso come le due distinte procedure - di riconoscimento e di classificazione - risultando disallineate nella tempistica di presentazione della SCIA, determinino situazioni di difficoltà all’impresa che può comunicare e iniziare l’attività agrituristica ma, per poter ospitare, deve attendere i suddetti termini del procedimento di classificazione prima di presentare la SCIA.

Si propone pertanto, al fine di semplificare la procedura per la classificazione degli agriturismi, allineandola a quella ormai consolidata per il riconoscimento delle attività di agriturismo, di modificare le disposizioni di cui all’Allegato A “Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità” alla DGR n. 1423/2018, provvedendo alla sua sostituzione con l’Allegato A, di pari titolo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con l’introduzione delle nuove disposizioni di cui all’Allegato A, la domanda di classificazione va presentata contestualmente alla SCIA, al Comune tramite SUAP.  Pertanto, le aziende agricole che intendono avviare da subito l’attività di agriturismo con ospitalità, presentano contestualmente l'istanza di riconoscimento, la domanda di classificazione e la SCIA. Similmente, gli agriturismi già riconosciuti che intendano avviare anche l’attività di ospitalità, contestualmente alla domanda di classificazione devono presentare anche la SCIA e possono iniziare l’attività.

Si propone inoltre di prevedere che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, gli agriturismi che hanno presentato la domanda di classificazione e sono in attesa della scadenza dei termini previsti per l’istruttoria, possono presentare la SCIA e iniziare l’attività.

La presentazione contestuale della domanda di classificazione e della SCIA non modifica i termini del procedimento previsti dalla DGR n. 1423/2018; risulta pertanto evidente che qualora l’istruttoria per la classificazione rilevi difformità rispetto ai contenuti comunicati dall’impresa, aventi effetto sull’attribuzione della categoria di classificazione, sarà obbligo dell’impresa adeguarsi, anche con la sostituzione della “Targa di riconoscimento”.

Si propone inoltre, al fine di permettere agli operatori in attività di adeguarsi alla nuova procedura, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della domanda di classificazione, previsto dalla DGR n. 341 del 26 marzo 2019, dal 30 settembre 2019 al termine ultimo del 31 dicembre 2019.

Conseguentemente gli agriturismi con ospitalità, già in esercizio sulla base di un’autorizzazione/SCIA precedente alla vigenza della classificazione, trasmettono alla Regione tramite SUAP, entro il suddetto termine, la domanda di classificazione per l’attività agrituristica su modello regionale, completa della documentazione prevista.

Qualora un agriturismo con ospitalità non abbia presentato domanda di classificazione entro il suddetto termine, verranno applicate le sanzioni di cui all’articolo 28 della L.R. n. 28/2012.

Si rileva inoltre come il requisito per la classificazione "servizi igienici privati completi" -previsto dalla DGR n. 1423/2018 in Allegato B, punto 3.4- condizioni l’operatività di molte aziende, rendendo impossibile l'accesso alle classi III, IV e V qualora tutte le camere non siano dotate di servizi igienici privati completi; questo in quanto la citata DGR n. 502/2016, “Norme igienico sanitarie. Servizio di alloggio” definisce “bagno completo” il locale che prevede la presenza del bidet.

Si propone pertanto che, al punto 8 "Procedure di classificazione" dell'Allegato A al presente provvedimento, sia specificato che il requisito "dotazione di servizi igienici privati completi" debba ritenersi assolto "anche qualora il previsto bidet, sia sostituito con l'installazione di specifica doccetta". 

Si propone infine di autorizzare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ad apportare, con propri decreti, modificazioni ed integrazioni in termini non sostanziali all'Allegato A alla presente deliberazione qualora si rendessero necessarie in attuazione delle disposizioni contenute, nonché delle leggi vigenti in materia, o del loro coordinamento per sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti l'attività agrituristica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 19 aprile 2016 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1423 del 2 ottobre 2018 “Disposizioni operative e procedurali per la classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 341 del 26 marzo 2019 “Proroga del termine per la presentazione delle domande di classificazione degli agriturismi con ospitalità. Legge regionale 10 agosto 2012 n. 28, articolo 19. Deliberazione n.1423 del 01/10/2013”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare le modifiche alla procedura per la classificazione degli agriturismi, sostituendo l’Allegato A “Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità” della DGR n. 1423/2018 con l’Allegato A di pari titolo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine della semplificazione delle disposizioni operative e procedurali per gli agriturismi con ospitalità e relativa classificazione, permettendo alle aziende di presentare contestualmente la domanda di classificazione e la SCIA e iniziare l’attività;
  1. di prevedere che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
  • le aziende agricole che intendono avviare da subito l’attività di agriturismo con ospitalità, presentano contestualmente l’istanza di riconoscimento, la domanda di classificazione e la SCIA;
  • gli agriturismi che intendano avviare l’attività di ospitalità, contestualmente alla domanda di classificazione devono presentare anche la SCIA e possono iniziare l’attività;
  • gli agriturismi che hanno presentato la domanda di classificazione e sono in attesa della scadenza dei termini previsti per l’istruttoria, possono presentare la SCIA e iniziare l’attività;
  • gli agriturismi con ospitalità, già in esercizio sulla base di un’autorizzazione/SCIA precedente alla vigenza della classificazione, trasmettono alla Regione tramite SUAP, entro i termini previsti dal presente provvedimento, la domanda di classificazione per l’attività agrituristica su modello regionale, completa della documentazione prevista;
  1. di prevedere che la presentazione contestuale della domanda di classificazione e della SCIA non modifica i termini del procedimento di classificazione previsti dalla DGR n. 1423/2018;
  1. di prevedere che, qualora l’istruttoria per la classificazione rilevi difformità rispetto ai contenuti comunicati dall’impresa, aventi effetto sull’attribuzione della categoria di classificazione, sarà obbligo dell’impresa adeguarsi, anche con la sostituzione della “Targa di riconoscimento”;
  1. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della domanda di classificazione, previsto dalla DGR n. 341/2019, dal 30 settembre 2019 al 31 dicembre 2019;
  1. di autorizzare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ad apportare, con propri decreti, modificazioni ed integrazioni in termini non sostanziali all'Allegato A alla presente deliberazione qualora si rendessero necessarie in attuazione delle disposizioni contenute, nonché delle leggi vigenti in materia o del loro coordinamento per sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti l'attività agrituristica;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1372_19_AllegatoA_403742.pdf

Torna indietro