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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 06 agosto 2019
Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione dei progetti o delle domande di attivazione relative a percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio formativo 2019-2020/2020-2021/2021-2022 o a percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale da realizzare nell'Anno Formativo 2019-2020.
Il provvedimento approva l’Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione dei progetti o delle domande di attivazione relative a percorsi triennali Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio formativo 2019-2020/2020-2021/2021-2022 o a percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale da realizzare nell’Anno Formativo 2019-2020. Il presente provvedimento non assume impegni di spesa.
L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L’offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali di Stato (IPS) avviene in un contesto di programmazione regionale finalizzata a garantire un’offerta organica, in una logica di integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi già erogati dalle Scuole della Formazione Professionale, commisurata alle esigenze e specificità territoriali ed in un’ottica di massima prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile.
Dall’Anno Formativo (A.F.) 2011-2012 la Regione del Veneto ha infatti avviato un’offerta regionale di percorsi di IeFP realizzabili in modalità sussidiaria complementare negli IPS, in attuazione di quanto previsto dal DPR n. 87 del 15 ottobre 2010, dall’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 16 dicembre 2010 poi recepita con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 4 del 18 gennaio 2011, e dall’Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) siglato il 13 gennaio 2011, successivamente integrato con l’Accordo del 4 dicembre 2014 per la realizzazione di un’offerta sussidiaria complementare anche di percorsi di quarto anno di IeFP.
Ora, in attuazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato avviato un ulteriore processo di revisione dell’ordinamento dell’istruzione professionale, che ha portato all’approvazione del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. L’articolo 4, comma 4, di tale Decreto prevede che, al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica professionale triennale e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli Accordi di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto stesso; tali percorsi vanno realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2. L’articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 61/2017 inoltre precisa che le modalità realizzative dei percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di IeFP.
Va evidenziato che la tipologia dell’offerta sussidiaria presente nel D.lgs. n. 61/2017, riprendendo il modello della sussidiarietà complementare della precedente legislazione, prevede l’attivazione di percorsi di IeFP in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali degli IPS, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
Nel 2018 sono stati pubblicati i Decreti ministeriali attuativi del D.lgs. n. 61/2017 che recepiscono gli Accordi e le Intese già oggetto di approvazione in sede di Conferenza Stato Regioni:
Con la nota n. 3299 del 23 novembre 2018, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ad oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61” ha infine dato agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito agli accordi territoriali in via di definizione volti a definire le modalità realizzative dei percorsi di istruzione professionale e, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono attivati indirizzi di istruzione professionale.
Ciò premesso, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017, è stato predisposto uno schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’USRV per la realizzazione di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale nel Veneto, così come approvato dalla DGR n. 27 del 15 gennaio 2019 ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2”; l’Accordo è stato quindi sottoscritto dalle Parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato dalla Regione del Veneto con il n. 35985.
Le istituzioni scolastiche che intendono offrire percorsi di istruzione professionale potranno pertanto continuare ad attivare, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 226/2005, da realizzare nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione del Veneto e secondo criteri e modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 61/2017 e del citato Accordo territoriale.
Va rilevato che l’Art. 10 “Disposizioni finali” del citato Accordo espressamente precisa che esso “riguarda le prime classi dei nuovi percorsi dell’IP attivate a partire dall’Anno Formativo 2018/2019, disponendo l’articolo 11 dell’Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 marzo 2018, che per le classi successive alla prima, facenti parte del previgente ordinamento disciplinato dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, continuano a produrre i loro effetti gli accordi già stipulati dalle Regioni con gli Uffici Scolastici Regionali”.
Ne consegue che per i quarti anni in prosecuzione di interventi triennali avviati con il primo anno prima dell’A.F. 2018-2019 si applica, ad esaurimento, quanto previsto dall’Accordo integrativo tra Regione del Veneto e USRV del 04/12/2014.
Il citato Accordo territoriale ricorda che “le Istituzioni scolastiche possono attivare percorsi di IeFP finalizzati alla qualifica triennale o al diploma di quarto anno solo per studenti iscritti a distinti percorsi presso Istituti Professionali titolari di percorsi quinquennali di IP correlati con quelli di Qualifica e di Diploma di IeFP come da Allegato 4 al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 maggio 2018, n. 92 che adotta il Regolamento previsto dall’Intesa n. 249 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017 per il raccordo tra i percorsi dell’IP e i percorsi dell’IeFP”.
Le figure realizzabili in esito ai percorsi di IeFP in via sussidiaria presso gli IPS sono quelle contenute nel “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale” approvato con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e integrato con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, e sono individuabili per ogni IPS in corrispondenza con gli indirizzi quinquennali attivi presso gli stessi e nel rispetto della correlazione tra qualifiche e diplomi di IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale prevista nell’Allegato 4 al Decreto del MIUR n. 92/2018.
Và inoltre considerato che la realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte degli IPS avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, e più precisamente tenuto conto:
Gli IPS che hanno ottenuto l’autorizzazione a programmare uno o più percorsi di IeFP nei termini presenti nell’Allegato B - Nuovi percorsi triennali di IeFP attivabili negli Istituti Professionali di Stato nell'anno scolastico-formativo 2019-2020, di cui alla DGR n. 1760 del 19/11/2018, qualora intendano avviare i nuovi percorsi nell’A.F. 2019-2020 devono presentare idoneo progetto nei termini previsti dalla Direttiva, Allegato B, parte integrante al presente provvedimento; devono ripresentare il progetto anche gli IPS qualora intendano apportare modifiche ad un progetto già approvato o nel caso di percorsi programmabili per i quali non è mai stato presentato un progetto approvato.
Analogalmente nei termini previsti nella Direttiva, Allegato B, devono presentare il progetto anche gli IPS che intendano avviare nuovi percorsi di quarto anno di IeFP in continuità con percorsi triennali conclusi nell’A.F. 2018-2019; devono ripresentare il progetto anche gli IPS qualora intendano apportare modifiche ad un progetto già approvato.
Gli IPS che hanno già ottenuto l’autorizzazione ad avviare uno o più percorsi triennali di IeFP, e presenti in Allegato B - Figure programmabili per i percorsi triennali di IeFP in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato, di cui alla DGR n. 1039 del 17/07/2018, così come successivamente modificato nei termini previsti dall’Allegato E - Indirizzi e percorsi triennali di IeFP eliminati dall’offerta formativa degli Istituti Professionali di Stato, di cui alla DGR n. 1760/2018, in presenza di un progetto già approvato, possono presentare una semplice domanda di attivazione, nei termini previsti dalla Direttiva Allegato B, e senza necessità di ripresentare il progetto.
La domanda di attivazione, nei termini previsti dalla Direttiva, Allegata B, e senza necessità di ripresentare il progetto è prevista anche per interventi di quarto anno previsti per l’A.F. 2019-2020 in continuità con percorsi triennali conclusi nell’A.F. 2018-2019 laddove si tratti di progetti già approvati.
Tenuto conto delle finalità dell’offerta sussidiaria individuate dall’art. 3 del recente Accordo tra Regione del Veneto e USRV di cui alla DGR n. 27/2019, laddove in particolare si precisa che i percorsi “possono essere erogati in via sussidiaria con riferimento prevalentemente a figure professionali o bacini territoriali non presenti o sottodimensionati all’interno dell’offerta erogata dalle scuole della formazione professionale”, si propone di non approvare per il Piano 2019/2022 nuovi percorsi triennali sussidiari di IeFP per le qualifiche di “Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti” e per “Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar”, aggiuntivi rispetto all’offerta consolidata già esistente, in quanto si tratta di una tipologia di offerta formativa già ampiamente presente in tutti i territori provinciali nel piano di formazione iniziale realizzato dagli Organismi formativi accreditati.
L’avvio dei percorsi presentati con nuovi progetti o per i quali si richiede l’attivazione rimane inoltre subordinato alla conferma da parte dell’USRV che l’avvio delle attività proposte dagli IPS risulti compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall’ art. 1, commi da 63 a 69, della Legge n. 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all’art 19, comma 7, del Decreto legge n 98/2011.
Ciò premesso, si propone di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
Le domande di ammissione dei progetti al Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP negli IPS e i relativi allegati e le domande di attivazione di percorsi di IeFP già approvati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Dirigente scolastico entro il 4 settembre 2019 e secondo le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B.
L’approvazione dei percorsi triennali avviabili nell’A.F. 2019-2020 o dei percorsi di quarto anno avviabili nell’A.F. 2019-2020, sia che siano proposti con nuovo progetto o che siano presentati con domanda di attivazione, verrà effettuata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
La valutazione dei progetti e delle domande di attivazione che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Occorre comunque precisare che la presentazione delle domande, anche con la modalità “domanda di attivazione”, per i percorsi di IeFP da realizzare nell’A.F. 2019-2020 non vincola l’Amministrazione regionale all’approvazione dei percorsi stessi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n.107”;
RILEVATO che il D.lgs. n. 61/2017 prevede che “al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificita' territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2 [del citato D.Lgs. 61/2017]. Tali percorsi vanno realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalita' definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2”;
VISTO l’articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017 che precisa che “le modalità realizzative dei percorsi di percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in via sussidiaria, sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il Decreto del MIUR del 24 maggio 2018, n. 92 che adotta il ”Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1,commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107” ;
VISTO il Decreto del MIUR del 17 maggio 2018, che adotta “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, conseguente l’Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell’offerta sussidiaria di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017;
VISTO il Decreto del MIUR del 22 maggio 2018, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di IeFP, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;
VISTA la Legge Regionale L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 31/03/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, così come modificata dalla L.R. 20/04/2018, n. 15;
VISTA la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii.”;
VISTA la DGR n. 1039 del 17/07/2018 “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2019/2020. Linee guida (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”;
VISTA la DGR n. 1760 del 19/11/2018 “Programmazione dell’offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1039 del 17 luglio 2018”;
VISTA la DGR n. 27 del 15/1/2019 “Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2”,
VISTO l’Accordo tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato dalla Regione del Veneto con il n. 35985;
VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera o), della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17/05/2016;
delibera
(seguono allegati)
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