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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 19 giugno 2019

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2019. Deliberazione/CR n. 54 del 21.05.2019. Art. 10 commi 1 e 2 L.R. 18 del 27.04.2012.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l’assegnazione e l’erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario per il finanziamento delle spese di gestione per l’esercizio associato di funzioni comunali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L’associazionismo intercomunale rappresenta lo strumento per recuperare competitività nella gestione delle funzioni e dei servizi a livello locale. Attraverso le forme di cooperazione tra Enti locali è possibile conseguire una dimensione economicamente conveniente nell’erogazione dei servizi e adempiere alle competenze secondo principi di efficienza ed economicità.

A seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” la Regione del Veneto promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, definendo, attraverso l’adozione del Piano di riordino territoriale, i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

In base all’art. 10 commi 1 e 2 della L.R. n. 18/2012 la Giunta Regionale determina i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali e statali destinati a sostenere le forme associative nelle loro spese per l’organizzazione e la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali.

In base all’Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di propria competenza esclusiva esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall’Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell’Intesa stessa.

Con nota del 29 gennaio 2019 prot. n. 38451 a firma del Vice Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale previste per l’anno 2019. Con deliberazione n. 15 del 21 febbraio 2019 la Conferenza Unificata ha individuato la Regione del Veneto tra le Regioni ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali.

I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l’anno 2019 saranno contabilmente accertati al cap. 100307 dell’Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, con apposito successivo provvedimento.

Non può non essere tenuto in considerazione, inoltre, il fatto che negli ultimi anni si registra una costante riduzione delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Veneto con specifica destinazione per l’associazionismo intercomunale. Pertanto, nell’ambito delle azioni proprie della Amministrazione regionale, di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali a favore delle Unioni di Comuni, considerato che la Regione intende, invece, riconfermare il riconoscimento del ruolo delle Unioni di supporto alle politiche regionali di riordino istituzionale, al fine di assicurare maggior efficienza nell’erogazione dei servizi alle comunità locali, la stessa ha inteso in via eccezionale per l’anno 2019 destinare alle suindicate forme associative, a titolo di contributo “ordinario” l’ulteriore importo di € 300.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio di previsione 2019/2021.

Tale importo risulta determinato in considerazione che per l’anno 2019 la maggior parte delle risorse stanziate dalla Amministrazione regionale a valere sul suddetto capitolo sarà destinata alla corresponsione di parte dei contributi spettanti ai nuovi Comuni istituiti all’esito favorevole dei referendum consultivi sulle relative fusioni svoltisi il 16 Dicembre 2018.

Il suddetto importo di natura eccezionale verrà assegnato in ragione delle dimensioni territoriali e del maggior grado di integrazione nell’esercizio delle funzioni per conto dei Comuni associati.

Si stabilisce, in ogni caso, sin d’ora che eventuali ed ulteriori risorse che si renderanno disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario nel capitolo sopra citato potranno essere utilizzate per incrementare l’importo così previsto da ripartirsi secondo i medesimi criteri.

Ed ancora va considerato come che il D.L. n. 135 del 14.12.2018 ha differito il termine entro il quale i comuni di ridotte dimensioni demografiche sono tenuti ad esercitare in forma obbligatoriamente associata le restanti funzioni fondamentali, individuando detto termine nel 31.12.2019 e che il processo di trasformazione delle Comunità montane previsto dalla LR n. 40/2012 non si è ancora completato.

In ragione di tali elementi oggettivi, in continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità ai percorsi associativi, si propone un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale (PRT), derogando, per il 2019, alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT, dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012.

Vi è da considerare, infine, come il rispetto dei seguenti principi fondamentali è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:

  1. la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell’art. 14, c. 29, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che “i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;
  2. il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:

- oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;

- soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi e dei principi appena sopra esposti, con il presente provvedimento si propone quindi

  1. la destinazione vincolata dei fondi statali ai sensi dell’art. 53, c. 10, della L. n. 388 del 23/12/2000 e art. 9, c. 1, lett. a) dell’Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;
  2. di confermare la percentuale di assegnazione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Unioni Montane, in continuità con il 2018 e in ragione delle spese correnti sostenute dalle Unioni montane nell’ultimo biennio per l’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali per conto dei comuni di appartenenza, nella misura dell’80% a favore delle Unioni di comuni e del 20% a favore delle Unioni montane;
  3. di riservare un ulteriore importo di € 300.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio corrente, alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 4 della L.R. n. 18/2012, per il finanziamento, in via eccezionale e per il solo anno 2019, delle spese correnti sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite per conto dei Comuni associati, come sopra meglio specificato;
  4. che i criteri per l’accesso e la documentazione che le Unioni di Comuni dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto dei fondi statali “regionalizzati” 2019 per l’associazionismo, che verranno assegnati alla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, siano ritenuti validi anche ai fini della distribuzione delle risorse regionali;
  5. di rinviare ad altro provvedimento del Direttore della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l’erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l’assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

Con deliberazione/CR n. 54 del 21 maggio 2019 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere dalla Commissione consiliare competente in merito a quanto riportato nell’All. A, la quale, nella seduta del 12 giugno 2019 ha espresso parere favorevole.

Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, commi 1 e 2, della L.R. 18/2012, vengono pertanto stabiliti per l’anno 2019, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi ordinari e contributi statali “regionalizzati” le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre gli Allegati B e C contengono il modello di richiesta del contributo, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE l’Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l’Intesa n. 936 dell’1/03/2006 in Conferenza Unificata;

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 135/2018 e il D.L. n. 91/2018;

VISTO l’art. 19 del D.L. n. 95/2012;

VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 e n. 45 del 21.12.2018;

VISTA la D.G.R. n. 1928 del 21.12.2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-20121;

VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011e s.m.e i.;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 54 del 21 maggio 2019;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 15.05.2019;

VISTO il parere n.  420 della competente Commissione Consiliare in data 12 giugno 2019.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al rispetto dei principi fondamentali in esse enunciati;
  2. di approvare i criteri e le modalità, di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, per l’assegnazione e l’erogazione di:              

- contributo statale “regionalizzato” a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2019, mediante riparto delle risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base all’Intesa n. 936/CU dell’1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno successivamente trasferite dal Ministero dell’Interno;

-  contributo regionale ordinario, di cui all’articolo 10, c. 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, da corrispondersi in via eccezionale e solo per l’anno 2019, a favore delle Unioni di Comuni a sostegno delle spese di funzionamento per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, per l’importo complessivo di € 300.000,00;

  1. di stabilire un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale (PRT), derogando, per il 2019, alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT, dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012;
  2. di dare atto che la domanda per l’assegnazione del contributo regionale ordinario e del contributo statale “regionalizzato” deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato B per le Unioni di Comuni o all’Allegato C per le Unioni montane, che si approvano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione, per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati”, non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di determinare in euro 300.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2019/2021 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, art. 10  L.R. n. 18/2012)”;
  5. di stabilire che, nel caso si rendessero disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario eventuali ulteriori risorse al cap. 101742, le stesse saranno destinate ad incremento dell’importo indicato al punto 5, per le medesime finalità, autorizzando il Direttore della Direzione regionale competente per materia  all’assunzione dei relativi ulteriori provvedimenti;
  6. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali e Servizi Elettorali dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_824_19_AllegatoA_397157.pdf
Dgr_824_19_AllegatoB_397157.pdf
Dgr_824_19_AllegatoC_397157.pdf

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