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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 823 del 19 giugno 2019
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2019. Deliberazione/CR n. 53 del 21.05.2019. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.
Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l’assegnazione e l’erogazione di contributi per la gestione associata di funzioni fondamentali nella forma delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e Convenzioni tra Comuni.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, nel dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, la Regione del Veneto si propone di realizzare un riordino territoriale complessivo, in un’ottica di semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.
La necessità di ridurre i costi della frammentazione istituzionale, tentando di mantenere al contempo un adeguato standard di qualità di servizi offerti ai cittadini, spinge l’Amministrazione regionale a sostenere le politiche di promozione dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, attraverso contributi destinati all’avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013. L'associazionismo intercomunale nasce con il duplice obiettivo di mettere in rete le realtà locali che gestiscono in modo associato funzioni e servizi che il singolo Comune, a causa dei vincoli posti alla finanza pubblica, non è più in grado di svolgere da solo e per promuovere una governance locale di sviluppo del territorio per renderlo maggiormente competitivo.
Le recenti riforme di riordino istituzionale e funzionale delle Autonomie locali, dirette a soddisfare la richiesta di maggiore capacità istituzionale per assicurare maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi, impongono ai territori forme di cooperazione per uno sviluppo locale sostenibile, sia economicamente che istituzionalmente. Questi processi riorganizzativi, in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse e da norme stringenti di finanza pubblica, hanno evidenziato una situazione di particolare complessità, caratterizzata non solo dall’esigenza di contenimento e di riduzione della spesa ma, soprattutto, da una riorganizzazione dell’assetto istituzionale degli Enti locali, che garantisca efficacia a parità di livello di servizi erogati e che richiede una tempistica di medio lungo periodo. In questa fase, pertanto, anche in considerazione dell’ulteriore rinvio della scadenza temporale dell’attuazione dell’obbligo associativo al 31.12.2019, inserito nel D.L. n. 135 del 14.12.2018, nonché dell’istituzione del Tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-Città per la revisione dell’obbligo associativo (art. 1 c. 2 ter DL n. 91/2018) si rende necessaria una maggiore gradualità per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di accesso agli incentivi previsti nel Piano di riordino territoriale, con particolare riferimento ai seguenti criteri:
1) raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8 c. 3 della LR 18/201;
2) numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata per le Unioni di Comuni, previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, stabilendo, per il 2019, di derogare al criterio minimo di accesso dell’esercizio di quattro funzioni fondamentali.
Con deliberazione n. 53/CR del 21 maggio 2019 la Giunta Regionale ha approvato la proposta per la determinazione dei criteri riportati nell’All. A per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2019 ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. n. 18/2012. In data 12 giugno 2019 la I Commissione ha formulato il proprio parere favorevole al provvedimento.
La citata Legge Regionale n. 18/2012, all’art. 10 dispone che compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell’associazionismo intercomunale.
Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento, sono stanziate nel cap. n. 101742 del Bilancio dell’esercizio in corso, e vanno considerate al netto delle risorse che prioritariamente vanno assegnate alle fusioni di Comuni secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 81 del 02.02.2016, nonché della quota del contributo “ordinario” riconosciuto in via eccezionale per l’anno 2019 alle Unioni di Comuni a sostegno delle spese di funzionamento.
Il suddetto contributo eccezionale è stato previsto, infatti, in accoglimento delle richieste di buona parte delle Unioni di Comuni che hanno evidenziato come, dato l’attuale contesto economico e di finanza pubblica, risulti sempre più difficile reperire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento degli Enti.
Al fine di garantire la stabilità di tali forme associative e favorire la maggiore integrazione nell’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, si propone, infine, di destinare le eventuali risorse non utilizzate nel cap. di spesa n. 101742 per le finalità di cui al presente bando, ad incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni a titolo di contributo “ordinario” stabilito in via eccezionale solo per l’anno 2019, incaricando il Direttore della Direzione enti locali e Servizi elettorali a provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente, compreso l’impegno di spesa.
Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 1, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti, per l’anno 2019, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre l’Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il D.L. n. 78/2010;
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012;
VISTA la LR n. 40/2012;
VISTI gli artt. 28, 30, 32 del TUEL;
VISTE le L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 e n. 45 del 21.12.2018;
VISTA la D.G.R. n. 1928 del 21.12.2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-20121;
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.e i.;
VISTO l’art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 53 del 21 maggio 2019;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 54 del 21 maggio 2019;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 15 maggio 2019;
VISTO il parere favorevole n. 419 della competente Commissione Consiliare in data 12 giugno 2019.
delibera
(seguono allegati)
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