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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 782 del 11 giugno 2019
Determinazione del limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 1 comma 897 e seguenti della L. 145/2018. Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL033).
Con il presente atto si definisce il limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, nelle more di approvazione del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018.
Si approva l’iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese mediante l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per la reiscrizione dei residui passivi radiati e l’utilizzo della quota vincolata per la reiscrizione di somme vincolate.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs 118/2011 all’art. 42, prevede:
Il principio contabile della programmazione (di cui all’allegato 4.1 del D.lgs. 118/2011) comprende tra gli allegati di bilancio anche il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (punto 9.2 lett. a) e, in caso di utilizzo in bilancio di previsione di quote vincolate del risultato, l’indicazione analitica delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente;
In data 30.04.2019 la Giunta regionale ha approvato il DDL 7 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018" (progetto di legge n. 440), in cui, tra le altre:
In data 06.06.2019 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione finanziaria, pervenuto tramite pec prot. 221412 del 06.06.2019.
La legge 145/2018 prevede all’art. 1, comma 897: “…l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al “Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione”, come riportato nell’Allegato D alla presente deliberazione.
L’art. 1, comma 898 prevede: “Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”.
L’art. 1, comma 899 prevede: “Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità”.
Considerato che il progetto di legge n. 440 “Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018” è in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, il limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione viene determinato facendo riferimento al prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 di cui alla L.R. 45/2018 (Allegato D).
Poiché l’importo del Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 - lettera A), pari ad € 487.777.568,13, risulta inferiore al valore di € 739.098.461,36 (quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità) il limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è pari a € 1.059.223.371,63 (valore del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione).
Pertanto con il presente atto, sulla base delle note pervenute dalle Strutture regionali e come meglio esplicitato in seguito, si applica al bilancio di previsione 2019-2021, per utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, l’importo di € 114.406.808,80, valore inferiore al limite sopra determinato.
La L.R. 45/2018 ha approvato il “Bilancio di Previsione 2019-2021” secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli esercizi finanziari considerati nel triennio.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l’entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)”, ai sensi dell’art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L’art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che “….. la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011e dalle relative quote regionali di cofinanziamento”.
Ritenuto opportuno soddisfare le richieste di utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione per complessivi € 114.406.808,80 pervenute con note:
09.05.2019 prot 182466 della Direzione Ambiente per € 28.896.159,79;
27.05.2019 prot 205812 della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione per € 11.650.000,00;
22.05.2019 prot 199925 della Direzione Protezione Civile e Polizia per € 1.620.000,00;
23.05.2019 prot. 201897, della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica per € 17.364.580,65;
30.04.2019 prot 169489 della Direzione ADG Fears e Foreste per € 8.477,53;
28.05.2019 prot. 208565 della Direzione Operativa per € 10.022.150,16;
28.05.2019 prot. 207840, della Struttura di Progetto “Gestione Post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali” per € 4.743.724,68.
28.05.2019 prot. 207521della Direzione Difesa del Suolo per € 31.698.908,15
30.05.2019 prot. 210633 della Direzione Difesa del Suolo per € 993.278,34
06.06.2019 prot. 226857 della Direzione Difesa del Suolo per € 400.000,00
31.05.2019 prot. 213144 della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta per € 3.062.760,00;
13.05.2019 prot. 186263 della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta per € 3.946.769,50
e che l’importo complessivo rientra nei limiti previsti dalla già citata L.145/2018.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
mediante l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione per garantire lo stanziamento:
L’art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all’allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati H e I alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell’Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente l’attività finanziaria” prevede che “Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell’ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l’ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l’approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.”
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell’ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l’approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni ”;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica”;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14”;
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021”;
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione “Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;
VISTA la L 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO la DGR/DDL 7 del 30.04.2018 “Disegno di legge regionale Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018”;
VISTO il PDL n. 440 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”;
Visto il parere favorevole espresso in data 06 giugno 2019 dal Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
(seguono allegati)
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