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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 04 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 21 maggio 2019

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991. Variante parziale normativa al Piano Ambientale - Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE, Azione C1, nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Resana, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago in provincia di Treviso, Piombino Dese in provincia di Padova e Quarto d'Altino in provincia di Venezia.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva una variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, finalizzata all'armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 del Progetto Life 14 NAT/IT/000809 SILIFFE

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 22 del 1 marzo 2000, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 8 del 28 gennaio 1991 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile", è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, successivamente modificato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 58 del 26 luglio 2007.

Le varianti al piano ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono disciplinate dall'art. 7 della citata legge istitutiva del Parco  e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale agli artt. 3-5 bis.

In particolare l'art. 7 della L.R. n. 8/1991 stabilisce che "Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.

Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.

Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente Parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale competente".

Con nota pervenuta in data 11/07/2018, protocollo n. 294247, l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione del Veneto gli atti e gli elaborati, in formato digitale, per l'approvazione della variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, di iniziativa dell'Ente Parco stesso, inerente la proposta di armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi previsti dall'azione C1 del progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE.

La predetta variante è stata adottata dall'Ente Parco con Decreto n. 7 del 19/04/2018 a firma del Commissario Straordinario e, come dichiarato dall'Ente Parco negli allegati alla citata nota prot. n. 294247 del 11/07/2018, i relativi atti sono stati depositati presso la Segreteria dell'Ente Parco, che ne ha dato avviso ai Comuni e alle Province con propria nota prot. n. 0001257 del 04/04/2018, al fine di permettere la formulazione delle osservazioni da parte dei cittadini interessati, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 8/1991.

Nel periodo prescritto non sono state presentate osservazioni da parte degli interessati.

Con L.R. n. 11/2004, articolo 27, le funzioni consultive della Commissione Tecnica Regionale sezione urbanistica sono state sostituite dalla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) attribuita al Comitato per la valutazione tecnica regionale. Quest'ultimo in data 14/02/2019, argomento n. 1, ha espresso parere positivo all'approvazione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile in oggetto.

La citata variante trova origine nelle azioni previste per l'attuazione del progetto LIFE SILIFFE, ambito "Natura e Biodiversità", destinato al miglioramento e consolidamento della rete ecologica europea.

Il progetto SILIFFE ha lo scopo di valutare l'ecosistema "fiume" e tutte le sue componenti, realizzando interventi concreti per la creazione di aree pilota per la gestione degli habitat ripariali ed implementando il piano ambientale del parco con indicazioni specifiche e vincolanti per la gestione degli habitat stessi.

Al fine di realizzare tali obiettivi sono state definite azioni concrete, tra le quali l'applicazione dell'indice di funzionalità fluviale all'intero corso del Sile - Azione A1 - e la conseguente pianificazione vincolistica degli interventi con l'implementazione dei risultati ambientali nel Piano Ambientale del Parco. Questa è appunto l'azione C1 "Pianificazione vincolistica per gli interventi", da cui discende la necessità della variante parziale normativa in argomento.

Sul Fiume Sile è stata applicata una metodologia già nota, di individuazione delle Aree di Protezione fluviale - APF e delle Aree di Protezione Lacustre - APL, mediante l'utilizzo dell'Indice di Funzionalità Fluviale - IFF e dell'Indice di Funzionalità Perilacuale - IFP. Tali aree risultano essere elementi utili per la pianificazione in quanto sono sovraordinate ai piani urbanistici e sono regolamentate da specifiche norme di gestione e tutela.

La metodologia è stata utilizzata al fine di ottenere una perimetrazione di aree a valenza ecologica diversa su tutto il corso del fiume Sile, da utilizzare come strumento di gestione pianificatoria, come di seguito individuate:

  • Aree di Protezione Fluviale con valenza bassa: assegnate ai tratti fluviali caratterizzati da territorio circostante densamente urbanizzato dove non è possibile prevedere interventi di riqualificazione fluviale sulla fascia perifluviale;
  • Aree di Protezione Fluviale con valenza media: sono i tratti di fiume caratterizzati da territorio circostante densamente urbanizzato dove non è possibile prevedere interventi di riqualificazione fluviale sulla fascia perifluviale ovvero con territorio non densamente urbanizzato e fascia perifluviale secondaria ovvero tratti con territorio non densamente urbanizzato e fascia perifluviale compromessa rispetto alla situazione naturale;
  • Aree di Protezione Fluviale con valenza elevata: ambiti con territorio non densamente urbanizzato e fascia perifluviale poco alterata rispetto alla situazione naturale.

Ad ogni tipologia di ambito corrisponde un criterio di rappresentazione grafica:

  • ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: rappresentazione di linee rosse in corrispondenza della riva;
  • ambiti fluviali ecologici con valenza media: rappresentazione di buffer giallo di 30 metri di ampiezza a partire dal limite bagnato del fiume;
  • ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: delimitazione di poligono blu la cui ampiezza viene definita con idonea formula, a meno che elementi di discontinuità ecologica (area urbanizzata, aree agricole, ecc.) non interrompano l'ambito.

Come precedentemente riportato, parte dell'obiettivo dell'azione C1 è l'implementazione dei risultati ambientali del progetto LIFE - SILIFFE all'interno del Piano Ambientale del Parco, in modo da poter applicare le buone pratiche individuate nell'intera area del Parco.

Il progetto mira quindi a definire le aree di protezione fluviale e lacustre a diversa valenza ecologica, da sottoporre ad azione vincolistica per procedere alla loro riqualificazione dal punto di vista ecologico - funzionale.

L'importanza del mantenimento o miglioramento della funzionalità ecologica appare di grande attualità, soprattutto in un territorio densamente urbanizzato.

Pertanto sono state elaborate prescrizioni di gestione e salvaguardia delle tre diverse tipologie di aree fluviali (elevata, media e bassa) e le stesse sono state armonizzate con le Norme di Attuazione del Piano Ambientale.

Si evidenzia peraltro che ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 8/1991 il piano ambientale ha valenza paesistica e l'efficacia di piano di area regionale. La sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e ai vincoli approvati. Il Piano Ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni ed i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).

In questo senso la variante è sicuramente un riferimento per la pianificazione urbanistica, dal momento che essa dovrà essere recepita dagli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco con apposite "varianti di adeguamento" soggette al parere vincolante delle provincie di Treviso, Venezia e Padova ed il parere del Parco.

Con il presente provvedimento si propone di approvare, quale variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, la proposta di armonizzazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 del Progetto Life 14 NAT/IT/000809 SILIFFE costituita dai seguenti documenti ed elaborati:

  • armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 del Progetto Life 14 NAT/IT/000809 SILIFFE (Allegato A);
  • Tav. 1 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000 (Allegato B);
  • Tav. 2 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000 (Allegato C);
  • Tav. 3 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000 (Allegato D);
  • Tav. 4 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000 (Allegato E);
  • Valutazione Tecnica Regionale n. 8 del 14 febbraio 2019 (Allegato F).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 394/1991;

VISTA la Legge Regionale n. 40/1984;

VISTA la Legge Regionale n. 8/1991;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2004;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 2908/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta, senza rilievi agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di considerare le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E ed F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile  descritta negli Allegati A, B, C, D, E ed F e finalizzata all'armonizzazione tra Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 del Progetto Life 14 NAT/IT/000809 SILIFFE, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere espresso dal Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale competente;
  3. di incaricare la Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi dell'esecuzione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della Regione;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A, B, C, D, E ed F, i quali sono consultabili presso la U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi.

Allegati (omissis)

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