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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 17 maggio 2019


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 562 del 09 maggio 2019

Regolamento (CE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole. Programma operativo di Intervento.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento reca disposizioni applicative per destinare l’importo previsto e non riconosciuto ai beneficiari a seguito della conclusione del procedimento di cui alla DGR n. 182 del 20 febbraio 2018. Inoltre, il presente provvedimento approva il relativo Programma Operativo ai fini della concessione di aiuti regionali alle aziende agricole per investimenti non produttivi finalizzati alla prevenzione di danni da parte della fauna selvatica, con particolare riferimento ai grandi carnivori, oltre ad apportare delle modifiche al Programma Operativo di cui all’allegato B della richiamata DGR. Per l’attuazione del presente provvedimento si fa riferimento alla vigente convenzione con AVEPA.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” all’art. 28 “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria” prevede che per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all’erogazione di contributi per gli oneri di prevenzione. Tale fondo opera sia attraverso l’erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all’entità del danno, sia attraverso il sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 della medesima Lr. n. 50/1993, tra le seguenti linee di intervento: a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi, b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette, c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attività venatoria, d) contributi per gli oneri di prevenzione.

Parimenti, la legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria” all’art. 3 “Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria” prevede che sia istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell’intero territorio regionale. Il fondo partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere, tra l’altro, interventi e opere per la prevenzione di danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo.

In applicazione delle richiamate disposizioni, la DGR 182/2018 ha destinato l'importo complessivo di € 200.000,00 per la concessione di contributi per l'anno 2018 alle attività di prevenzione dei danni da grandi carnivori, con particolare riferimento al Lupo, a valere sui capitoli 75044 e 101930 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con LR n. 47 del 29.12.2017. Tali contributi sono erogati in regime "de minimis" secondo quanto previsto nel “Programma operativo di Intervento” contenuto nell’Allegato B al provvedimento medesimo; per garantire maggiore efficacia all'aiuto e per motivi di economicità dell'azione amministrativa, si è ritenuto opportuno di affidare all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) la gestione dell’aiuto, in attuazione dell’ art. 2, comma 3, della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, che prevede possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Veneto. Nel Programma Operativo sono stati determinati la tipologia degli interventi di prevenzione dei danni da grandi carnivori ammessi, ovvero gli investimenti materiali riconducibili all’acquisto di recinzioni elettrificate semipermanenti, di recinzioni elettrificate mobili e di altre forme di dissuasori faunistici.

Con Decreto repertorio n. 102/2018 del 14.06.2018, AVEPA ha comunicato che è stata approvata la graduatoria di preventiva finanziabilità per n. 119 domande per un importo complessivamente finanziato pari ad € 146.223,06 per la concessione di contributi alle attività di prevenzione dei danni da grandi carnivori. Pertanto, con Decreto n. 107 del 21.06.2018 il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno contabile e contestuale liquidazione a favore di AVEPA per l’importo complessivo di € 146.223,06, di cui € 100.000,00 a valere sul capitolo 75044 ed € 46.223,06 a valere sul capitolo 101930.

Al termine dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo presentate dai richiedenti a seguito della pubblicazione del Programma Operativo sul Bur n. 24 del 6 marzo 2018, AVEPA ha provveduto a riconoscere gli aiuti ai beneficiari per un importo complessivo di € 87.929,49.

Con il presente provvedimento si propone di autorizzare AVEPA a procedere, nel rispetto e in applicazione della convenzione già sottoscritta digitalmente (prot. 16744 del 08/03/2018) di cui all’Allegato A della richiamata DGR 182/2018, a svolgere l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, per il restante importo di € 58.293,57.

Per quanto riguarda il Programma Operativo si è ritenuto opportuno modificarlo rispetto al precedente approvato con DGR 182/2018 in alcuni punti: sulla tipologia d’intervento agevolativo e spese ammissibili (recinzione elettrificata semipermanente e recinzione elettrificata mobile), sull’entità e limiti dell’aiuto regionale (con il limite di spesa massima di € 4.000,00), sulla congruità della spesa (approvazione della scheda progettuale per la valutazione della congruità tecnica della domanda presentata), sulle modalità e termini di erogazione dei contributi, prevedendo la revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta da presentarsi entro 30 giorni dal termine di tre mesi dal provvedimento di concessione del contributo, modifica, quest’ultima, da estendersi anche al richiamato precedente Piano Operativo di cui alla DGR 182/2018. Inoltre, al fine di poter effettuare una corretta valutazione di congruità tecnica della domanda presentata, basata sulle effettive esigenze dell’allevatore, si prevede la presentazione da parte del richiedente di una scheda progettuale di cui all’Allegato B del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”;

VISTA la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’ articolo 28;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria”, ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352 del 24.12.2013), modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;

CONSIDERATO che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:

  • l’applicazione del regime alle sole aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l’attivazione degli aiuti senza l’obbligo della notifica alla Commissione;
  • l’erogazione di un importo di € 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

ATTESO che l'importo cumulativo per la concessione di aiuti "de minimis" sull'intero ambito del territorio nazionale per il periodo 2014/2020 è stato definito in Euro 475.080.000,00 (Allegato al Regolamento (UE) n. 1408/2013 "Importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese del settore della produzione agricola, di cui all'art. 3, paragrafo 3, per Stato Membro)";

RITENUTO di provvedere alla concessione di aiuti, secondo il sistema “de minimis”, per interventi per la prevenzione di danni da fauna selvatica – grandi carnivori per l’anno 2019;

VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata ed integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO in particolare l’articolo 52, comma 1 della predetta legge n. 237 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca;

VISTA la DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 “Regolamento (CE) n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole Programma operativo”;

RITENUTO di incaricare AVEPA, mediante l’applicazione della convenzione già sottoscritta digitalmente (prot. 16744 del 08/03/2018) con la Regione del Veneto, in attuazione della DGR 182/2018, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi, di autorizzazione concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

VISTO il Decreto repertorio n. 102/2018 del 14/06/2018, con il quale AVEPA ha comunicato che è stata approvata la graduatoria di finanziabilità per n. 119 domande ritenute ammissibili per un importo complessivamente finanziato pari ad € 146.223,06;

VISTO il Decreto n. 107 del 21/06/2018 con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno contabile e contestuale liquidazione a favore di AVEPA per l’importo complessivo di € 146.223,06, di cui € 100.000,00 a valere sul capitolo 75044 ed € 46.223,06 a valere sul capitolo 101930;

VISTA la LR n. 47 del 29.12.2017, di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di confermare in capo ad AVEPA, in forza dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno prevedere la compilazione della scheda progettuale, attraverso la quale poter effettuare una corretta valutazione di congruità tecnica della domanda presentata, basata sulle effettive esigenze del richiedente, come riportato nell’Allegato B del presente provvedimento;

VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;

RITENUTO di determinare, come indicato nel Programma Operativo regionale di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di concessione e di liquidazione degli aiuti in oggetto;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare AVEPA a procedere, nel rispetto e in applicazione della convenzione già sottoscritta digitalmente (prot. 16744 del 08/03/2018) con la Regione del Veneto, a svolgere l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria per la concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, per l’importo di € 58.293,57.
  3. di approvare il Programma Operativo di Intervento per la prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un aiuto “de minimis”, che costituisce l’Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione, modificato rispetto al precedente approvato con la DGR 182/2018 sulla tipologia d’intervento agevolativo e spese ammissibili (recinzione elettrificata semipermanente e recinzione elettrificata mobile), sull’entità e limiti dell’aiuto regionale (con il limite di spesa massima di € 4.000,00), sulla congruità della spesa (approvazione della scheda progettuale per la valutazione della congruità tecnica della domanda presentata), sulle modalità e termini di erogazione dei contributi (prevedendo la revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta da presentarsi entro 30 giorni dal termine di tre mesi dal provvedimento di concessione del contributo), modifica, quest’ultima, da estendersi anche al richiamato precedente Piano Operativo di cui alla DGR 182/2018;
  4. di approvare la scheda progettuale attraverso la quale poter effettuare una corretta valutazione di congruità tecnica della domanda presentata, basata sulle effettive esigenze del richiedente di cui all’Allegato B del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il Programma Operativo di Intervento di cui al precedente punto 3. costituisce, al contempo, avviso pubblico per la presentazione delle domande aiuto agli investimenti produttivi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica - grandi carnivori;
  6. di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo qui approvato possono essere disposte con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_562_19_AllegatoA_394099.pdf
Dgr_562_19_AllegatoB_394099.pdf

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