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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 07 maggio 2019


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 487 del 23 aprile 2019

IPAB Istituti Civici di Servizio Sociale - I.Ci.S.S. di Verona. Autorizzazione alla vendita di porzione di terreno agricolo situato in Comune di Verona. Autorizzazione regionale alla variazione patrimoniale della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Note per la trasparenza

Rilevata la sussistenza delle condizioni poste dalla normativa regionale, il provvedimento rilascia l’autorizzazione alla vendita all’Ente in oggetto identificato, ponendo un termine decadenziale di due anni

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all’art. 45, comma 1, dapprima e poi con Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all’art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza “…su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari” e successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell’autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l’accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28 febbraio 2006.

Con istanza prot. n. 79672018 del 16 aprile 2018 avente prot. reg.le n. 152881 del 24 aprile 2018 e integrazione prot. n. 2289/2018 del 24 ottobre 2018, l’Ipab Istituti Civici di Servizio Sociale – I.Ci.S.S. di Verona ha presentato istanza per la vendita di porzione di terreno agricolo situato in Comune di Verona.

La porzione di terreno oggetto della vendita da parte dell’Ipab è identificato catastalmente come segue:

  • Foglio 400 mappale 113 N.C.T. di Verona di mq. 164.

Tale porzione di terreno risulta coltivata da anni trattandosi di una modesta striscia, nei pressi di  un’area di proprietà di chi già lo coltiva, e che ha manifestato interesse all’acquisto. Vista l’esiguità della porzione, priva di un valore strategico per l’Ipab, e considerata l’interclusione tra la vasta proprietà dei coltivatori di cui sopra, l’Ipab ha disposto per la vendita ai medesimi.

La perizia di stima redatta dall’Arch. Rielli Giuseppe in data 27 luglio 2017 e asseverata in data 24 maggio 2018 nell’Ufficio del Giudice di Pace di Verona, determina il valore della porzione di terreno di cui sopra per una somma di € 1.600,00.

Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione sarà investito nella realizzazione d’un Ostello, che come indicato nella nota prot. n. 2401/2018 del 12 novembre 2018 avente prot. reg.le n. 458504 del 12 novembre 2018 sarà gestito dall’Ipab stessa e finalizzato al reinserimento lavorativo di persone “svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale”. I progetti individuali di reinserimento saranno attivati in collaborazione con altre istituzioni cittadine, quali il Comune di Verona, l’Azienda Ulss 9 Scaligera ed il Ministero della Giustizia, che hanno già manifestato interesse all’iniziativa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 17 luglio 2018, ha espresso parere favorevole alla vendita della porzione di terreno di proprietà dell’Ipab sito in Comune di Verona sopra citato.

L’intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.

Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della corrispettiva seduta, e di approvare l’istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTO l’art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;

VISTO l’art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;

VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;

VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 4 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell’articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);

VISTO l’art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di autorizzare la vendita della porzione di terreno sito in Comune di Verona, ed esattamente identificato nella parte di premessa, dall’Ipab IPAB Istituti Civici di Servizio Sociale – I.Ci.S.S. di Verona;
  2. di prescrivere all’Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
  3. di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1. abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
  4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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