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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 12 aprile 2019


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 26 marzo 2019

Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si sospende il processo di attivazione del Servizio regionale di vigilanza come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 nelle more dell’intervento statale di modifica legislativa della disciplina delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Si prevede altresì di sospendere il processo di riorganizzazione delle funzioni in materia di caccia e pesca sino a nuovo termine di decorrenza che sarà determinato di concerto tra la Regione e l’UPI Veneto.

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 1942 del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento regionale concernente "Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)".

L’articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” recita che: “Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all’articolo 2 comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.”

Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” dispone che al personale addetto alle attività di polizia provinciale trasferito nella dotazione organica della Regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza sono garantite tutte le indennità e il trattamento economico già maturati ed in godimento nell’Amministrazione di provenienza e sono conservate le qualifiche di cui sono titolari.

La sentenza della Corte costituzionale n. 82/2018, pronunziando sull’impugnativa governativa di cui al ricorso n. 28/2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del sopra richiamato comma 5 dell’articolo 6 della L.R. n. 30/2016 nella parte in cui dispone la conservazione delle qualifiche, e quindi anche il mantenimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria, al personale addetto alle attività di polizia provinciale trasferito nella dotazione organica della Regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza al fine di non disperdere le professionalità acquisite negli anni da parte degli agenti di polizia provinciale, ma ha soggiunto che la materia è di competenza esclusiva statale, come peraltro riportato all’art. 9, comma 7, della L.R. n. 19 del 2015 sopra richiamato.

Nel rispetto di tale competenza, su iniziativa delle Regioni è stata proposta la modifica dell’articolo 27 della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, discussa nella riunione tecnica in data 4 luglio 2017 della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e Province autonome, che prevede di riconoscere anche agli agenti dipendenti dalle Regioni la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente.

Successivamente, su iniziativa della Regione del Veneto, nella riunione del 13 marzo 2019 della Commissione Affari Istituzionali e Generali della Conferenza delle Regioni e Province autonome, è stata proposto un emendamento al “Disegno di legge recante deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione” affinché sia riconosciuta la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, oltre che ai soggetti trasferiti dalle amministrazioni provinciali, anche a nuovi assunti dalle Regioni incaricati delle  funzioni di controllo in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e della fauna ittica.

Tuttavia, le modifiche normative proposte ad oggi non hanno concluso l’iter previsto.

Sull’argomento il Comitato dei Direttori di Area, nella seduta del 21 gennaio 2019, rilevando la necessità dell’emendamento alla norma statale in merito al riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria in capo al personale regionale, ha ritenuto opportuno che l’inquadramento nei ruoli regionali del personale di polizia provinciale sia sospeso sino all’intervenuta modifica legislativa statale.

Nel condividere tale indirizzo, si ritiene opportuno specificare che, in forza del regime transitorio previsto dal comma 14 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, e nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa, il suddetto personale prosegua a svolgere le funzioni di vigilanza presso le amministrazioni provinciali, in attesa dell’inquadramento presso i regionali.

Inoltre, con riferimento alle funzioni in materia di caccia e pesca, è intervenuta la L.R. n. 30/2018 che ha disposto il riordino delle normative di settore in conformità alla scelta operata con la L.R. n. 30/2016 che ha previsto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, come indicate nell’Allegato A della stessa legge.

Alla luce del nuovo contesto istituzionale determinatosi a seguito dell’avvio del processo autonomistico di cui all’art 116, terzo comma della Costituzione e del percorso di revisione della Riforma Delrio, si ritiene opportuno rinviare la determinazione della data di decorrenza del nuovo modello organizzativo, di cui all’art. 11 della L.R. n. 30/2018, che verrà definita entro il 1° luglio 2019 di concerto con l’UPI Veneto. Ciò nel rispetto del ruolo di programmazione riconosciuto alla Regione e in linea con i  compiti gestionali riservati alle Amministrazioni provinciali.

Si propone, altresì, di sospendere l’efficacia di quanto disposto dalla DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, limitatamente alla decorrenza del termine del trasferimento delle competenze in materia di pescaturismo e ittiturismo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca sino alle nuove determinazioni che saranno assunte entro il 1° luglio 2019, dando atto che le Province e la Città Metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le relative funzioni ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

Infine, per quanto riguarda la decorrenza degli atti di natura logistica derivanti dalla nuova organizzazione delle funzioni in materia di caccia e pesca in capo alla Regione, quali le concessione dei beni mobili ed immobili di proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, come disposto dalla DGR n. 1939 del 21 dicembre 2018, si sospende la stessa sino al 1° luglio 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 82/2018;

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018  n. 1939;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018  n. 1942;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018  n. 1997;

Vista la nota del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico prot. n. 66431 del 15 febbraio 2019;

Vista la nota del Direttore della Direzione Affari legislativi prot. n. 69857 del 19 febbraio 2019;

Dato atto che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima,

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di sospendere il processo di attivazione del Servizio regionale di vigilanza come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 nelle more dell’intervento statale di modifica legislativa della disciplina delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
  3. di dare atto che, in forza del regime transitorio previsto dal comma 14 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016 e nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza, di cui al punto 2., continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, in attesa dell’inquadramento dei dipendenti addetti nei ruoli regionali;
  4. di sospendere altresì il processo di riorganizzazione delle funzioni in materia di caccia e pesca sino a nuovo termine di decorrenza che sarà determinato di concerto tra la Regione e l’UPI Veneto entro il 1° luglio 2019;
  5. di sospendere l’efficacia di quanto disposto dalla DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, limitatamente alla decorrenza del termine del trasferimento delle competenze in materia di pescaturismo e ittiturismo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca sino alle nuove determinazioni che saranno assunte entro il 1° luglio 2019, dando atto che le Province e la Città Metropolitana di Venezia continuano  ad esercitare le relative funzioni ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
  6. di sospendere la decorrenza degli atti di natura logistica derivanti dalla nuova organizzazione delle funzioni caccia e pesca in capo alla Regione, quali le concessione dei beni mobili ed immobili di proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, come disposto dalla DGR 1939/2018, sino alle nuove determinazioni che saranno assunte entro il 1° luglio 2019;
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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