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Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie
Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 26 marzo 2019
"Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta", in forma abbreviata "Fondazione Mazzotti", con sede legale in Treviso. Scioglimento dell'organo amministrativo della Fondazione e contestuale nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Codice Civile.
Con la presente deliberazione si provvede a sciogliere l’organo amministrativo della Fondazione e contestualmente nominare un Commissario Straordinario, vista la situazione di non operatività in cui versa l’Ente, dovuta a impossibilità gestionale.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
L’art. 25 del Codice Civile attribuisce all’autorità competente (Prefettura, Regione, Provincia Autonoma) funzioni di controllo e di vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni di diritto privato iscritte nel rispettivo Registro delle Persone Giuridiche provvedendo, in particolare, alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annullando, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; sciogliendo l’amministrazione e nominando un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. A tal proposito si evidenzia che il controllo dell’autorità competente sulle deliberazioni dell’organo amministrativo dell’Ente sopra descritte è di legittimità.
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell’8 maggio 2017 sono state individuate le nuove modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile, sopra richiamato.
La “Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta”, in forma abbreviata “Fondazione Mazzotti”, con sede legale in Treviso, è stata costituita con atto a rogito del dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, in data 23 settembre 1986, rep. n. 38637.
Sono Fondatori promotori dell’Ente la Provincia di Treviso, il Comune di Treviso, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso, la signora Anna Maria Pugliese Mazzotti o suo avente causa.
Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 147 del 4 giugno 2010 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione mediante iscrizione al n. 588 del Registro regionale delle Persone Giuridiche e ne è stato approvato anche lo statuto, di cui all’atto a rogito del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, datato 17 aprile 2009, rep. n. 97296.
Con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 31 del 20 settembre 2016 sono state approvate modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 23 dicembre 2015, atto a rogito del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, rep. n. 108852.
La Fondazione ha come scopi:
La Fondazione, con nota pervenuta agli Uffici regionali in data 16 novembre 2018, ha evidenziato il perdurare dello stato di difficoltà in cui attualmente versa, vista la situazione di impossibilità gestionale che ha portato ad una assoluta mancanza di operatività; di conseguenza si è espressa favorevolmente alla nomina di un Commissario Straordinario, come rappresentato nel verbale della riunione del Collegio dei Partecipanti tenutasi in data 31 ottobre 2018, confermando gli esiti dell’incontro del 18 ottobre 2018 tra i rappresentanti dell’Amministrazione regionale, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso e della Fondazione medesima, nel quale si è concordato che tale nomina è necessaria per garantire la continuità della vita dell’Ente e preservare il patrimonio dello stesso, permettendone la transizione ad un regime stabile.
Fermo restando quanto appena esposto, la scrivente Amministrazione, tenuto conto altresì che dalla disamina analitica della documentazione recentemente richiesta alla Fondazione si evince una rappresentazione dello stato gestionale di tale Ente non fisiologico, tale da impedire il normale svolgimento delle attività essenziali per la vita amministrativa e per il perseguimento della missione istituzionale della Fondazione stessa, ritiene pertanto necessario, in applicazione dei poteri di controllo di cui all’art. 25, comma 1, del Codice Civile, procedere allo scioglimento dell’organo amministrativo della Fondazione con decorrenza dalla data della presente deliberazione e alla contestuale nomina di un Commissario Straordinario, attivando, in tale modo, la procedura di commissariamento temporaneo che in sé non reca alcuna valenza sanzionatoria, ma ha esclusivamente la natura di rimedio a fronte, come già detto, di una condizione di grave disfunzione della Fondazione.
Si tratta di conseguenza, con il presente provvedimento, di individuare il soggetto deputato a ricoprire l’incarico di Commissario Straordinario e di stabilire i compiti da attribuire allo stesso e la durata del suo mandato.
A tal proposito si propone di nominare Commissario Straordinario della Fondazione la dott.ssa Lorena Dal Poz, funzionario regionale, dando atto che la medesima è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione, come da curriculum vitae agli atti della Regione.
Il Commissario Straordinario dovrà assicurare, per tutta la durata del suo incarico, il funzionamento della Fondazione, nonché la necessaria continuità della gestione amministrativa della stessa. In particolare, al Commissario Straordinario competeranno tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione, nonché la predisposizione e l’adozione di eventuali apposite modifiche statutarie, se ritenute necessarie, le cui norme organizzative dovranno assicurare l’operatività e il regolare funzionamento dell’Ente.
Tali eventuali modifiche statutarie, se adottate e una volta formalizzate per atto pubblico notarile, dovranno poi essere approvate con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, che attribuirà alle stesse efficacia costitutiva.
La nomina del Commissario Straordinario decorrerà dalla data di accettazione dell’incarico e avrà una durata massima di sei mesi: l’incarico cesserà, in ogni caso, al momento dell’insediamento del nuovo organo amministrativo della Fondazione.
Si propone, inoltre, di riconoscere al Commissario Straordinario esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e debitamente documentate, con onere a carico della Fondazione di che trattasi.
Si dà atto, infine, che l’efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell’interessata, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
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