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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 26 marzo 2019
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) - 2a fase. Linea Ferroviaria Vicenza-Treviso. "Soppressione del P.L. al km 53+525 - Via Verdi, in Comune di Paese" e "Nuova pista ciclabile lungo la S.P. 79 tra i Comuni di Paese e Quinto di Treviso". Codice CUP H91B09001310002. Art. 240 del D.Lgs n. 163/2006: esame della proposta del RUP per la sottoscrizione di un accordo bonario con l'appaltatore dell'intervento, impresa L.F. COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV).
Con il presente provvedimento si approva la proposta di accordo bonario formulata dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alle riserve iscritte dall’Appaltatore, L.F. COSTRUZIONI s.r.l., durante l’esecuzione dell’intervento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) denominato “Soppressione del P.L. al km 53+525 – Via Verdi, in Comune di Paese” (Intervento 1.31) e “Nuova pista ciclabile lungo la S.P. 79 tra i Comuni di Paese e Quinto di Treviso” (Intervento 1.31bis).
L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con DGR n. 4115 del 29/12/2009 la Giunta Regionale ha ratificato l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 16/09/2009 tra Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Paese e Veneto Strade S.p.A. volto alla definizione delle reciproche competenze in relazione all’intervento, facente parte del S.F.M.R. – 2a fase, per la soppressione del passaggio a livello al km 53+525 della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, lungo la S.P. n. 79, Via Verdi, in Comune di Paese.
L’accordo, tra l’altro, prevedeva che Regione del Veneto procedesse allo sviluppo progettuale dell’intervento e al suo finanziamento, a meno delle spese espropriative, a carico del Comune di Paese. In esecuzione al citato Accordo, la Regione del Veneto ha progettato l’opera, approvando il progetto esecutivo e procedendo all’approvazione del bando e del disciplinare di gara. A seguito delle risultanze di gara, con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture n. 96/62.01.03 del 20.05.2013 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese L.F. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV) – capogruppo – e SCS SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Trambileno (TN) - mandante, che ha offerto di eseguire i lavori per la somma di € 3.217.590,82 (corrispondente ad un ribasso percentuale del 41,209%), oltre ad € 307.903,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 3.525.494,25 (iva esclusa).
In data 18.09.2013 è stato stipulato il relativo contratto di appalto e, con successivo verbale del 26.09.2013, si è provveduto alla consegna dei lavori, che prevedevano una durata di 690 giorni naturali e consecutivi, e pertanto una fine lavori contrattuale programmata al 16/08/2015.
Nel corso dei lavori l’importo contrattuale ha subito delle variazioni, per effetto sia di una variante in diminuzione migliorativa, presentata dall’impresa ai sensi dell’art. 11 del Capitolato generale d’Appalto (D.M. 19 aprile 2000 n. 145), sia di due perizie di variante, disposte ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs n. 163/2006. Inoltre, è intervenuta anche una variazione nella composizione dell’ATI, con recesso dell’Impresa mandante SCS Soc. Coop, con sede in Trambileno (TN), dall’ATI, e subentro, per l’intera quota, da parte dell’Impresa L.F. Costruzioni s.r.l.. A seguito delle suddette variazioni e degli eventi occorsi durante i lavori, l’importo di contratto è divenuto pari ad € 5.768.152,07, IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed i lavori sono terminati in data 07/04/2018.
Durante i lavori, l’impresa appaltatrice ha iscritto a vario titolo delle riserve, adducendo in particolar modo il verificarsi di una sospensione totale dei lavori di 600 giorni, e ulteriori cause ostative che avrebbero determinato un anomalo andamento dei lavori, con maggiori oneri a carico dell’impresa stessa.
Complessivamente, l’Impresa ha iscritto sugli atti di contabilità n. 21 riserve, di importo totale pari ad € 3.916.177,92, in relazione alle quali il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha proceduto a valutare l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle stesse, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Direttore Lavori nelle proprie relazioni riservate.
Considerato l’importo delle riserve iscritte, si sono verificati i presupposti in presenza dei quali il legislatore impone l’attivazione del tentativo di risoluzione stragiudiziale delle riserve mediante il procedimento di accordo bonario; in particolare, trattandosi di appalto inferiore a 10 milioni di euro, la proposta di accordo bonario può essere formulata dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto in merito dall’art. 240, comma 15, del D.Lgs 163/2006.
Ciò posto, il RUP, al fine di addivenire alla risoluzione delle riserve in via bonaria, con nota in data 04/06/2018 ha trasmesso all’Appaltatore la relazione riservata n. 2 del Direttore Lavori, chiedendo di esprimere le eventuali controdeduzioni e di fornire tutta la documentazione a sostegno degli oneri sostenuti e dichiarati nelle riserve. Con nota del 01/10/2018 l’Appaltatore ha riscontrato detta richiesta, inviando le proprie controdeduzioni alla relazione riservata del Direttore Lavori, e fornendo la documentazione probatoria di alcune delle maggiori spese sostenute; in tale sede l’impresa ha confermato tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità, ricalcolando tuttavia l’importo finale, rideterminato in € 3.050.171,06, a fronte dei € 3.916.177,92 iscritti sul conto finale. A seguito di dettagliato esame delle riserve iscritte, il RUP ha formulato il giorno 17 dicembre 2018 la propria proposta motivata di accordo bonario, secondo le analitiche motivazioni che risultano dal testo depositato agli atti della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni, proponendo l’accoglimento parziale delle riserve per un totale di € 310.424,99, IVA esclusa, pari ad una percentuale del 10,18% circa di quanto richiesto dall’Appaltatore.
La proposta motivata di accordo bonario è stata inviata, in pari data, dal RUP all’Appaltatore, unitamente allo schema di verbale di accordo, chiedendo allo stesso, come previsto dall’art. 240, comma 12, del D.Lgs 163/2006, la pronuncia nel termine di 30 giorni.
Con missiva del 18/12/2018 l’impresa appaltatrice, LF Costruzioni s.r.l. ha riscontrato la nota del RUP, comunicando l’accettazione delle proposta formulata, a definitiva risoluzione di tutte le riserve iscritte per i lavori.
Al contempo, la proposta è stata inoltrata anche all’Avvocatura regionale, invitandola ad esprimere un parere; con nota del 11/01/2019 quest’ultima, nel precisare come nel caso in esame non fosse obbligatorio il parere dell’Avvocatura di cui all’art. 239, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, ha comunque osservato che vi sono tutti i presupposti per applicare la disciplina dell’accordo bonario, rilevando, inoltre, come le riserve accolte siano state opportunamente motivate dal RUP e che, dalla documentazione prodotta, non sono emersi elementi ostativi alla conclusione dell’accordo. Parimenti, il RUP ha provveduto a chiedere la relazione riservata sulle riserve anche alla Commissione di collaudo, che in data 31/01/2019 ha provveduto all’invio di quanto richiesto. Nella relazione la Commissione, esaminate le diverse riserve espresse dall’Appaltatore ed iscritte negli atti di contabilità, ed in particolare gli importi ritenuti riconoscibili dal RUP, rileva la correttezza formale delle riserve iscritte dall’Impresa, e concorda con le osservazioni espresse dal RUP e dal D.L. nelle proprie relazioni riservate, evidenziando come non vi siano elementi ostativi al riconoscimento degli importi come determinati nella relazione del RUP, ammontanti complessivamente ad € 310.424,99, al netto dell'IVA.
Per quanto concerne l’importo di cui sopra, pari ad € 341.467,49, inclusa IVA, si precisa che trova già copertura nel quadro economico di progetto, in particolare nell’impegno del bilancio regionale n. 1054/2018, capitolo di spesa 45785, con beneficiario l’Appaltatore L.F. Costruzioni s.r.l..
Sulla definitiva proposta del RUP, redatta con i contenuti di cui sopra, Allegato A (con annessi Allegati A1 e A2) alla presente deliberazione per formarne parte integrante, deve pronunciarsi l’Amministrazione appaltante, specificando a riguardo che, con l’approvazione e successiva sottoscrizione dell’Accordo bonario, l’Appaltatore rinuncia ad ogni azione, anche giudiziale, in riferimento alle riserve iscritte in contabilità, e la stazione Appaltante nulla dovrà più all’affidataria in ordine ai lavori in oggetto, ad eccezione di quanto spettante, a saldo, a seguito dell’emissione del certificato di collaudo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 163/2006, art. 240;
VISTA la relazione riservata del RUP del 17/12/2018;
VISTA la nota dell’Avvocatura regionale del 11/01/2019;
VISTA la relazione della Commissione di Collaudo del 31/01/2019;
delibera
(seguono allegati)
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