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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 30 aprile 2019


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 26 marzo 2019

Danni causati da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche. Individuazione dei criteri per la quantificazione dei danni nel 2019, aggiornamento della modulistica e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono aggiornati i criteri e la modulistica per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince) nel 2019, autorizzando altresì, a tal fine, un importo previsionale di € 200.000,00 a valere sul fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della LR 6/2013), fondo che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993 (destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria) e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3, le disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n.1.

Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale.

Avuto riguardo, nello specifico, ai danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all’Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente confermati di anno in anno con modifiche non sostanziali concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati.

Con DGR 180 del 20.02.2018 si è inoltre provveduto, oltre al suddetto aggiornamento dei criteri per la quantificazione dei danni, ad approvare la necessaria modulistica, in particolare il modello di verbale di accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico e il modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nonché lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici.

Dal punto di vista giuridico, le corresponsioni erogate a valere sui fondi regionali a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche si configurano, secondo un’impostazione consolidata dal 2015, quali Aiuti di Stato, regolamentati per quanto riguarda il settore agricolo e forestale dagli “Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” pubblicati nella GUCE C204 del 01.07.2014 e recentemente modificati con Comunicazione della Commissione n. 2018/C 403/06 pubblicata nella GUCE del 9.11.2018.

Sulla base di detti Orientamenti (Punto 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti) sono da considerarsi compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le condizioni indicate negli orientamenti stessi (tra le condizioni indicate, viene prevista in particolare la messa in atto di  misure preventive e che venga stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto). L’intensità dell’aiuto ammesso è pari al 100% sia dei danni diretti subiti dall’azione della specie protetta sia, alla luce delle recenti modifiche, dei costi indiretti sostenuti.

Sulla base dei suddetti Orientamenti Comunitari, in esito ai lavori di uno specifico tavolo tecnico interistituzionale il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto in data 6 giugno 2018 a trasmettere alla Commissione europea lo schema di decreto da utilizzare come base giuridica per la notifica, da parte degli Enti concedenti, del regime nazionale sui danni da fauna selvatica protetta.

Con Decisione C(2019) 772 del 29.01.2019, la Commissione Europea ha informato il Governo italiano di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato e, conseguentemente, con nota 9791 del 26.02.2019 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo ha comunicato di aver attivato la procedura per la trasmissione alla Conferenza unificata dello schema di decreto interministeriale di cui trattasi, che costituisce la base giuridica del regime di aiuto.

Detto regime di aiuto, concernente sia l’indennizzo dei danni da fauna selvatica protetta sia gli investimenti per la prevenzione degli stessi danni, costituisce uno schema “quadro” nazionale che potrà quindi essere attivato e declinato dalle Regioni, Province autonome e Enti gestori delle aree protette nazionali in alternativa al regime de minimis, applicato finora ai fini della corresponsione degli indennizzi di tali danni e dei contributi per la relativa prevenzione.

Peraltro, il regime de minimis per il settore agricolo di cui al Regolamento UE 1408/2013 è stato recentemente modificato con Regolamento  (UE) 2019/316, con l’innalzamento ad € 20.000,00 del tetto contributivo massimo per azienda riconoscibile nel triennio di riferimento.

Tutto ciò premesso, nelle more dell’approvazione definitiva dello schema di decreto interministeriale di cui sopra, nonché della opportuna interlocuzione con le associazioni di categoria in merito all’opportunità e  modalità di attivazione a livello regionale, sulla base dello schema nazionale, dello specifico regime di aiuto, si rende necessario assicurare comunque la continuità della funzionalità dello specifico fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 ai fini della corresponsione immediata dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, avuto riguardo alle istanze del 2019 e alle istanze relative a danni da predazione occorsi negli ultimi mesi del 2018 ma non indennizzate a valere sui fondi del medesimo anno perché pervenute successivamente alla chiusura dell’operatività di Bilancio regionale, e ciò confermando per il momento, a titolo di indennizzo, l’erogazione di contributi de minimis ai sensi del Reg. UE 1408/2013.

Ai fini della determinazione dei contributi massimi erogabili, dato atto dell’interlocuzione intercorsa tra la competente struttura tecnica regionale e l’Associazione Regionale Allevatori ARAV ai fini dell’aggiornamento dei valori tabellari di riferimento dei capi predati, si approvano per il 2019 i criteri qualitativi e quantitativi ai fini dell’ammissibilità e della quantificazione dei danni diretti e indiretti, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante della presente delibera, dando atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile agli aventi diritto, a titolo di indennizzo danni, un contributo pari al valore economico del danno quantificato sulla base dei suddetti criteri.

Si provvede altresì a riapprovare, con alcune modifiche non sostanziali volte ad una più agevole e chiara compilazione, la seguente modulistica:

  • Modello di verbale di accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico, e relativi allegati, nei termini di cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  • Modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nei termini di cui all’Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento,

dando atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l’approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ai suddetti modelli.

Per quanto riguarda infine l’iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, viene confermato anche per il 2019 lo schema di cui all’Allegato D della DGR 180/2018, che si intende in questa sede integralmente richiamato.

Preso quindi atto delle disponibilità recate per l’annualità 2019 dal capitolo di spesa n. 101930 “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ del Bilancio di previsione 2019 -2021, nonché tenuto conto delle istanze per indennizzo danni da grandi carnivori già pervenute ai competenti Uffici regionali dalla fine 2018 ad oggi e del dato tendenziale dell’andamento delle predazioni negli anni precedenti, si quantifica in via previsionale in € 200.000,00 la somma da accantonare per l’anno 2019 a valere sul summenzionato capitolo 101930 del Bilancio di previsione 2019 – 2021, somma che in questa sede viene formalmente autorizzata.

Ai fini dell’erogazione agli aventi titolo dei contributi di cui trattasi, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:

  1. la notifica agli aventi titolo dei contributi de minimis per prevenzione e danni causati da grandi carnivori erogabili sulla base dei criteri riportati nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale de minimis, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  2. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 200.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2019, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) e s.m.i.,  ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall’attività venatoria;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;

VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014 e s.m.i.;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017 e n. 180 del 20.02.2018;

PRESO ATTO della disponibilità recata per l’annualità 2019 dal capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio di previsione 2019 - 2021;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.20 18 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico

nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

  1. di approvare i criteri qualitativi e quantitativi al fine della valutazione economica dei danni causati nel 2019 da grandi carnivori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile a favore degli aventi diritto, a titolo di indennizzo per i danni 2019, un contributo pari al corrispettivo del danno quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1;
  3. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni relativi alle istanze del 2018 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all’Allegato A alla DGR n. 180 del 20.02.2018;
  4. di approvare il Modello di verbale di accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico, e relativi allegati, nei termini di cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  5. di approvare il Modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nei termini di cui all’Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento;
  6. di confermare lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, di cui all’Allegato D alla DGR n. 180 del 20.02.2018;
  7. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento, un limite di spesa pari ad € 200.000,00 a valere sul capitolo 101930 “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio di previsione 2019-2021,  ai fini dell’erogazione dei contributi di cui ai precedenti punti 2 e 3;
  8. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
    1. l’approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ai modelli di cui agli Allegati B e C nonché allo schema di cui all’Allegato D alla DGR n. 180 del 20.02.2018;
    2. la notifica agli aventi titolo dei contributi de minimis per prevenzione e danni causati da grandi carnivori di cui ai precedenti punti 2 e 3, previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale de minimis e nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti punti 2 e 3, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
    3. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera b), per un importo massimo pari ad € 200.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2019;
  9. di determinare in € 200.000,00  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2019;
  10. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 9, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e  2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_318_19_AllegatoA_391357.pdf
Dgr_318_19_AllegatoB_391357.pdf
Dgr_318_19_AllegatoC_391357.pdf

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