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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 04 gennaio 2019


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1961 del 21 dicembre 2018

Modifica e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 22/12/2004 "Linee guida per la standardizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi".

Note per la trasparenza

Le modifiche alla normativa riguardante il settore dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonché l’evoluzione tecnologica dei materiali e delle tecniche di produzione di tali dispositivi, rendono necessario rivedere le Linee guida adottate, a suo tempo, dalla Regione del Veneto e volte alla standardizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, con particolare riferimento all’impiego da parte dei volontari delle Organizzazioni convenzionate con la Regione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il personale che interviene nelle operazioni di antincendio boschivo (AIB) è continuamente esposto a rischi di varia natura, tra i quali i più frequenti: ustioni, traumi, tagli, abrasioni, intossicazione per inalazione di fumi e possibili danni all’apparato respiratorio. E’ quindi condizione indispensabile che tutti gli operatori, oltre ad operare in buone condizioni psicofisiche e ben addestrati, siano equipaggiati con adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

L’obbligo dell’uso di specifici DPI è sancito dal D.Lgs. del  9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche per coloro che operano in qualità di volontari (come definiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”) e  per i quali si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

In particolare  l’art 2 del D.Lgs. 81/2008 specifica che i lavoratori autonomi, e quindi i volontari, devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III.

Il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Dipartimento della Protezione Civile e Dipartimento dei Vigili del Fuoco), all’art. 4 “Obblighi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile”, comma 2, prevede che le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e DPI idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

A tal proposito, la Giunta regionale del Veneto, con D.G.R. n. 1850 del 23 giugno 2000, aveva già approvato il “Documento di valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e della salute degli operatori impiegati nelle attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi”, all’interno del quale sono analiticamente indicati gli scenari di rischio legati all’attività antincendio boschivo.

La peculiarità dei fattori di rischio connessi alle attività di lotta agli incendi di vegetazione non consente l’impiego di DPI generici, ma richiede specifiche dotazioni. Quest’ultime sono peraltro presenti sul mercato in numerose varianti e modelli che, pur prodotti e commercializzati nel rispetto delle norme di settore, presentano caratteristiche specifiche differenti gli uni dagli altri, rendendoli adatti a diversi scenari di rischio (grammatura tessuto, colore, foggia modello, caratteristiche di fabbricazione e d’uso, ecc.).

La Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 4148 del 22 dicembre 2004 ha approvato le “Linee guida per la standardizzazione dei dispositivi di protezione individuale  per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi” da applicarsi obbligatoriamente per il personale dipendente dell’amministrazione, ma altresì utili come raccomandazione per il personale delle Organizzazioni di volontariato AIB convenzionate con la Regione del Veneto impegnate nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi e bonifica.

Viste le modifiche normative e regolamentari introdotte dall’approvazione della D.G.R. n. 4148/2004, sia a livello nazionale che comunitario, si rende opportuno aggiornare il precedente documento in particolare per l’attività del personale volontario, anche sulla base dell’esperienza pratica accumulata negli anni nello svolgimento delle attività AIB regionali.

Si prende pertanto atto dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro composto da tecnici della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e da rappresentanti del volontariato, appartenenti alle Organizzazioni AIB convenzionate, le cui risultanze (verbale delle sedute) sono agli atti della competente Direzione.

Le Linee guida riportate nell’Allegato A al presente provvedimento contengono pertanto i criteri minimi generali per la scelta e l’impiego dei DPI, e sono destinate ai volontari aderenti alle Organizzazioni convenzionate con la Regione del Veneto per le attività AIB, di cui alla DGR n.1558 del 10 ottobre 2016.

Le linee guida costituiscono modifica ed integrazione del precedente documento, approvato con DGR n. 4148/2004 e relativi allegati, che mantiene validità nelle parti specificamente richiamate nel testo di cui all’Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 89/656/CEE, del 30 novembre 1989;

VISTO il Decreto Interministeriale  del 13 aprile 2011;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1850 del 23 giugno 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4148 del 22 dicembre 2004;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. Di approvare le iniziative illustrate in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di approvare le “Linee guida per la standardizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi”, riportate nell’Allegato A al presente provvedimento.
  3. Di disporre che le Linee guida di cui al punto 2 modificano e aggiornano la deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 22/12/2004 che mantiene validità.
  4. Di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, al quale vengono demandati eventuali aggiornamenti, precisazioni tecniche e modifiche non sostanziali delle delle Linee guida di cui al punto 2 con propri successivi provvedimenti.
  5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1961_AllegatoA_385084.pdf

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