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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 132 del 28 dicembre 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1988 del 21 dicembre 2018

Proroga del Commissario straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia. L.R. 07/04/1998, n. 8.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è prorogato l’incarico del Commissario straordinario dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia per la temporanea gestione amministrativa ordinaria dell’Ente sino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017, ratificato poi con Delibera di Giunta regionale n. 2215 del 29/12/2017, è stato nominato il Commissario straordinario dell’ESU di Venezia per la gestione amministrativa ordinaria dal 23/12/2017 per sei mesi.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 931 del 26/06/2018 è stato confermato il Commissario straordinario dell’ESU per ulteriori sei mesi.

Pertanto in data 23/12/2018 scadrà l’incarico del Commissario straordinario dell’ESU nominato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i.

Considerato che permane l’esigenza di garantire la continuità dell’attività di ordinaria amministrazione dell’ESU di Venezia, nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, si rende necessario provvedere alla proroga dell’incarico del Commissario straordinario il quale resterà in carica per un anno, a far data dal 23/12/2018, per la temporanea gestione amministrativa ordinaria dell’ESU e, comunque, non oltre la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L’efficacia della proroga è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017;

VISTA la DGR n. 2215 del 29/12/2017;

VISTA la DGR n. 931 del 26/06/2018;

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

DATO ATTO che la struttura competente procederà alla verifica della dichiarazione relativa ad eventuali variazioni sopravvenute rispetto alle dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto all'articolo 6, dell'Allegato A alla succitata DGR n. 1086/2018 e alle verifiche periodiche sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo Allegato A alla predetta DGR;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. i) della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di prorogare l’incarico del Commissario Straordinario dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, dott. Salvatore Castagnetta nato il 04/12/1960 a Mestre- Venezia, il quale resterà in carica per un anno a far data dal 23/12/2018 per la temporanea gestione amministrativa ordinaria dell’ESU e, comunque, non oltre la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
  3. di dare atto che per l’espletamento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ESU di Venezia non sarà erogato alcun compenso fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate;
  4. che l’efficacia della proroga dell’incarico è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale
  6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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