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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 130 del 24 dicembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 10 dicembre 2018

Accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019: istanze presentate da titolari di strutture sanitarie private. Deliberazione n. 90 CR del 10 settembre 2018. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si intende rilasciare l’accreditamento istituzionale a valere dall’anno 2019 alle strutture sanitarie private valutate coerenti con le scelte di programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 22/2002, preso atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare in relazione alla DGR/CR n. 90/2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La L.R. del 7 febbraio 2014, n. 2 “Disposizioni in materia di promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” ha introdotto l’art. 17 bis della L.R. n. 22/2002, definendo la procedura per l’accreditamento istituzionale di nuovi erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Il procedimento così individuato, prevede che, preliminarmente al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale adottato dalla Giunta regionale, intervengano, esprimendo il loro parere, i Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. interessate e che, successivamente alla conclusione dell’istruttoria, si esprima la competente Commissione consiliare.

Con DGR n. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2” è stato approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 bis della L.R. n. 22/02; tale delibera codifica gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.

Con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19” è stata disposta la sospensione dei procedimenti di rilascio dell’accreditamento istituzionale per l'anno 2017, alla luce della ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Aziende U.l.s.s. di cui agli artt.14 e 15 della L.R. n. 19/2016 e della conseguente riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto.

Successivamente, con DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002”, è stata disposta l’applicazione del procedimento di cui al comma 6 dell’art. 17 bis della L.R. n. 22/02 per tutte le tipologie di strutture sanitarie, così uniformando la scansione temporale di tutti i procedimenti di rilascio di nuovo accreditamento istituzionale o di conferma o estensione dello stesso, all’iter previsto per le strutture ambulatoriali. In sede di prima applicazione della citata DGR n. 420 del 2018, è stato prorogato al 31 maggio per l'anno in corso, il termine di presentazione delle domande di accreditamento istituzionale.

In conseguenza di quanto disposto da tale ultimo provvedimento giuntale e alla luce delle domande di accreditamento pervenute nell'anno 2018, è stata avviata un'analisi contestuale del fabbisogno di prestazioni sanitarie riferito ai nuovi bacini territoriali delle Aziende U.l.s.s., così come individuati dalla L.R. n. 19/16 volta al rilascio del parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale di cui all’art. 16 comma 1 lett. B della L.R. n. 22/02.

Alla luce delle indicazioni procedimentali suesposte, detto parere è stato acquisito dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 27 Luglio 2018, come da verbale prot. reg. 337410 del 13 agosto 2018, sentite le competenti strutture regionali e i Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. in relazione ai pareri di coerenza con la programmazione locale rilasciati in base ai criteri di cui alla DGR n. 981/14, agli atti.

Nella medesima seduta, preliminarmente, la CRITE ha disposto il rinvio dell’esame delle posizioni riguardanti l’accreditamento delle strutture dell’area della Salute mentale in attesa dell’adozione della relativa deliberazione di programmazione.

In ragione delle conclusioni istruttorie la CRITE ha valutato coerenti con la programmazione sanitaria regionale le istanze di cui all'elenco Allegato A al presente provvedimento.

Detto Allegato A comprende altresì le strutture che hanno ricevuto nella seduta CRITE parere favorevole al rilascio o alla conferma dell'accreditamento istituzionale ai soli fini della diagnosi e della certificazione DSA ai sensi della DGR 2315 del 9 dicembre 2014, con termine al 31 dicembre 2019.

La Giunta regionale preso atto delle citate conclusioni istruttorie ha approvato la Deliberazione n. 90/CR/2018 del 10 settembre 2018 “Accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019: istanze presentate da titolari di strutture sanitarie private valutate coerenti con le scelte di programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. B della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 - Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare. Art. 17 bis, comma 6, lett. C, Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22” subordinatamente al buon esito delle risultanze delle verifiche svolte a cura di Azienda Zero ai sensi della LR n. 19/16.

Ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 lett. C) della L.R. n.22/02 la citata Deliberazione n. 90/CR/2018 del 10 settembre 2018 è stata trasmessa in data 14 settembre 2018 con prot. reg. 372829, alla competente Commissione Consiliare per l’espressione del previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato la proposta di Deliberazione n. 90/CR/2018 nella seduta n. 116 del 27 settembre 2018 esprimendo parere favorevole a maggioranza “subordinatamente a che l’esito delle risultanze delle verifiche svolte a cura di Azienda Zero, ai sensi della legge regionale n. 19/2016, siano portate all’esame della Quinta commissione”. L’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) di Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/16, ha pianificato e condotto l’istruttoria tecnica volta all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 16 comma 1 lett. C della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, sulle strutture su cui è stato espresso parere favorevole.

Dopo aver acquisito la documentazione integrativa richiesta, la competente Commissione consiliare ha riesaminato nella seduta n. 117 del 9 ottobre 2018 la proposta di Deliberazione n. 90/CR/2018 esprimendo parere favorevole a maggioranza.

Si propone, a conclusione dell'iter istruttorio, di procedere all'adozione del presente provvedimento finalizzato al rilascio del nuovo accreditamento, all’estensione dell'accreditamento o alla conferma dell'accreditamento, per le strutture di cui all’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, precisando che il rilascio o conferma dell’accreditamento istituzionale ai soli fini della diagnosi e certificazione DSA è previsto con termine al 31 dicembre 2019. Si precisa che rispetto all’allegato A della DGR n. 90/CR/2018 non è presente la struttura Centro Medico Polispecialistico s.r.l. di Lorenzato Federica & C. - KAIRAS a seguito di rinuncia comunicata con nota prot. reg. 484127 del 28 novembre 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la DGR n. 2201 del 06 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”.

VISTA la DGR n. 435 del 04 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2”;

VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 “Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;

VISTA la DGR n. 2315 del 09 dicembre 2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”;

VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 “Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria”;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002. Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTA la Deliberazione n. 90 CR del 10 settembre 2018 “Accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019: istanze presentate da titolari di strutture sanitarie private valutate coerenti con le scelte di programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. B della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 - Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare. Art. 17 bis, comma 6, lett. C, Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22”;

VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. del Veneto agli atti;

VISTI i report di verifica redatti dall’Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero agli atti;

VISTO il verbali della seduta della CRITE del 27 luglio 2018, prot. reg. 337410 del 13 agosto 2018;

VISTI i pareri della Quinta Commissione consiliare prot. reg. 395796 del 1° ottobre 2018 e 421612 del 17 ottobre 2018;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di recepire le risultanze del parere espresso dalla competente commissione consiliare, così come descritte in premessa e qui richiamate;
  3. di accreditare, a valere dall’anno 2019 per le funzioni ritenute coerenti con la programmazione regionale e con la ricognizione dei fabbisogni effettuata in sede programmatoria ex art. 16 L.R. n.22/2002, i titolari di strutture private individuati nell’Allegato A al presente provvedimento;
  4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  5. di disporre che il rilascio dell’accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e della certificazione DSA ai soggetti individuati nell’Allegato A è previsto con termine al 31 dicembre 2019;
  6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
  7. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n.22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  8. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  9. di consentire l’utilizzo del ricettario SSN nell’ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l’Azienda U.LS.S. agli erogatori di cui all’Allegato A;
  10. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  11. di dare atto che l’Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  12. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  13. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  14. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell’adozione del provvedimento di rettifica, in caso di errori materiali del presente atto, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1868_AllegatoA_384440.pdf

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