Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1772 del 27 novembre 2018
Enti regionali. Adozione di un sistema di reporting gestionale.
Con il presente atto si introduce un sistema di controllo di gestione sugli Enti regionali affidandone l'implementazione alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali quale struttura competente.
Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 60, comma 1, L.R. statutaria n. 1/2012 prevede che "per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi" ed, al comma 3, che "la Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1".
La Corte dei Conti, in sede di "Analisi della Relazione Annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nel 2016 presentata dal Presidente della Regione del Veneto", rilevava come la governance degli enti regionali imponga "la predisposizione di appositi uffici dedicati che possano relazionarsi con le strutture di controllo interno degli enti" ed in sede di Parifica al Rendiconto 2017 auspicava che "la nuova struttura venga dotata di risorse umane e strumentali idonee, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo".
Al riguardo, la DGR 2100/2017 ha, fra l'altro, istituito la "Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali", assegnando alla stessa, anche "funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali", e con avvio operativo di tale direzione a partire dal 01.05.2018.
Con riferimento alla vigilanza e controllo degli Enti regionali, Agenzie ed Aziende regionali, il relativo procedimento risulta attualmente definito dalla L.R. 53/1993 per gli Enti assoggettati alla stessa e da specifiche disposizioni contenute nelle singole leggi istitutive per gli altri Enti.
Il sistema dei controlli sugli Enti regionali, così come disciplinato dalla L.R. 53/1993, rappresentava un modello di controllo largamente superato.
Al riguardo, prendendo atto di ciò, la L.R. 42/2018 ha provveduto a riformare l'attività di vigilanza svolta nei confronti degli Enti regionali, al fine di renderla maggiormente efficace ed aderente al fabbisogno informativo della Regione.
Anche alla luce delle nuove modalità di vigilanza e controllo previste dalla legge suddetta, appare opportuno prevedere in parallelo l'introduzione di un "sistema di reporting", sul modello attualmente utilizzato per le società a partecipazione regionale, anche nei confronti degli Enti regionali, al fine di meglio consentire alla Giunta l'esercizio di quell'attività di "governance" affidatale dall'art. 60, comma 3, dello Statuto, con l'obiettivo ultimo di concentrare il controllo sulle attività e correlate dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati, oltre che sul mero 'controllo atti'.
Verrebbe così a configurarsi l'avvio di un "sistema di controllo di gestione" nei confronti degli enti regionali, mediante il quale monitorarne l'attività e gli andamenti in specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di personale, le dotazioni organiche, le spese relative ad organi di amministrazione e controllo, l'acquisizione di conti economici e stati patrimoniali previsionali (budget) e infra-annuali (relazioni semestrali).
Al riguardo, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, dell'implementazione del suddetto "sistema di reporting", e di affidare alla stessa l'individuazione delle modalità più opportune per coordinare il flusso informativo da richiedere agli Enti regionali individuati dall'art. 2, L.R. 53/1993 s.m.i. e alle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli Enti regionali. Gli stessi enti e strutture dovranno attenersi alle disposizioni della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, in osservanza di quanto stabilito dalla presente proposta e dalla normativa regionale in materia di vigilanza e controllo riservata alla Giunta regionale.
Inoltre, al fine di superare le criticità e le carenze informative rilevate dalla Corte dei Conti in merito alla verifica e monitoraggio del rispetto dei vincoli relativi alle spese di personale da parte degli enti regionali, appare opportuno dedicare un'apposita sezione del cruscotto gestionale in corso di adozione alla verifica del rispetto dei vincoli suddetti, ove applicabili, con particolare riferimento a: progressioni verticali, assunzioni, contrattazione decentrata, verifica dell'onnicomprensività degli stipendi della dirigenza.
Data la complessità della normativa in materia di personale degli enti regionali, e l'elevata eterogeneità degli stessi, appare opportuno incaricare la Direzione Organizzazione e Personale e le strutture regionali competenti nell'attività di controllo nella materia in cui opera l'ente, sia della predisposizione di indicatori specifici per categoria di ente che della verifica della loro puntuale applicazione, riservando alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali l'attività di coordinamento.
Infine, vista la DGR n. 62/2018 con cui sono stati disposti l'organizzazione e il funzionamento dell'OIV Unico per la Regione e per gli Enti regionali, si demanda alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, alla Direzione Organizzazione e Personale congiuntamente con le diverse strutture regionali competenti per materia il coordinamento, con lo stesso OIV, relativamente alla definizione degli obiettivi annuali di performance e al monitoraggio e rendicontazione degli stessi per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali di ciascun ente regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l'art. 60, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 18.12.1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali", come da ultimo modificata dalla L.R. 14.11.2018 n. 42 "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali "e disposizioni di coordinamento";
VISTO l'art. 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la DGR del 19.12.2017, n. 2100 ad oggetto "Strutture di progetto. Determinazioni";
VISTA la DGR del 08.10.2018 n. 19/INF ad oggetto "Razionalizzazione e riordino degli Enti regionali (art. 60, L.R. statutaria 1/2012);
delibera
Torna indietro