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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1727 del 19 novembre 2018
Ditta Hotel Terme all'Alba S.r.l. Conferimento della titolarità ed intestazione della concessione di acqua termale, denominata "RIO CALDO", ubicata in comune di Montegrotto Terme (PD) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. - L.R.40/1989.
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria di acqua termale denominata “RIO CALDO”, ubicata in comune di Montegrotto Terme (PD) e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dell’esito della procedura di evidenza pubblica, avviata con D.D.R. n.418 del 17/11/2017 di approvazione dell’avviso e dei criteri di valutazione.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, di conferimento della concessione di acqua termale, denominata “RIO CALDO”, ricadente nel comune di Montegrotto Terme (PD), per la durata di anni 21 (ventuno).
Gli obblighi di pubblicità dell’avviso per la presentazione di domande sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 117 del 05/12/2017, nonché mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune di Montegrotto Terme per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria conclusa dagli uffici competenti in materia di acque minerali e termali ha evidenziato che, nei termini previsti dal sopraccitato decreto, è stata presentata un’unica domanda di assegnazione proposta dalla ditta Hotel Terme all’Alba S.r.l., pervenuta in Regione al prot. n.9506 in data 10/01/2018, con la quale la ditta medesima ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione. Si dà atto quindi che non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.
La concessione è stata originariamente rilasciata con D.M. 25/02/1960 per una durata di anni 20, successivamente, con D.G.R. n.2893 del 07/06/1983, è stata trasferita e rinnovata fino a nuova scadenza al 25/02/2005 e, da ultimo, è stata ulteriormente trasferita e rinnovata con D.G.R. n.2214 del 09/08/2005 fino alla data del 25/02/2026.
Con D.G.R. n.1475 del 29/10/2015 è stata pronunciata la decadenza della società Hotel Mondial di Albertin Vittorio S.n.c. dalla titolarità della concessione, ai sensi dell’articolo 34 della L.R. 40/1989, quindi i beni sono stati affidati in custodia temporanea alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. .
Come risulta dal verbale di delimitazione, allegato al DM del 25/02/1960, la concessione “RIO CALDO” si estende su un’area di Ha 5.67.58 (ettari cinque, are sessantasette, centiare cinquantotto) ed al suo interno ricadono 4 (quattro) pozzi. Dalla relazione di stima effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d’ufficio, il valore complessivo delle pertinenze è stimato in € 53.327,04 (cinquantatremilatrecentoventisettemila,04 Euro).
Si prevede che, in attuazione dell’articolo 18 della L.R. 40/1989 e nell’arco temporale di conferimento, la ditta Hotel Terme all’Alba S.r.l., in qualità di concessionaria rispetti il programma generale di coltivazione presentato che, nell’area di concessione acquisita dalla ditta tramite aggiudicazione all'asta dal Tribunale di Padova, prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento termale al posto degli stabilimenti già edificati, denominati Hotel Mondial e Hotel San Marino. La nuova struttura quindi procederà con l’utilizzo dell’acqua termale proveniente dai pozzi della concessione “RIO CALDO”.
Si ritiene di specificare che nell’ambito della concessione, l’esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall’art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resti a disposizione della Regione.
Tanto premesso e valutata la documentazione a corredo dell’istanza a cura degli uffici preposti, occorre provvedere al conferimento della concessione di acqua termale denominata “RIO CALDO” ricadente nel comune di Montegrotto Terme (PD), alla ditta Hotel Terme all’Alba S.r.l..
Preso atto che il punto 2. del succitato D.D.R. n.418 del 17/11/2017 stabilisce che “le concessioni di cui trattasi ricadono all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)”, la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota n.329058 pervenuta in Regione in data 11/08/2015 aveva dichiarato che “sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)”, azioni che tuttora proseguono nell’ambito dell’avviata procedura di valutazione ambientale.
Si dà fin d’ora atto, quindi, che la concessione in parola dovrà conformarsi all’esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione, ai sensi dell’art.34 della L.R. 40/1989.
In applicazione del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia) in data 14/06/2018, ai sensi dell’art. 89, la Direzione Difesa del Suolo ha effettuato la richiesta di informazione al Ministero dell’Interno tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia. Considerato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. senza comunicazioni da parte della Prefettura, è possibile procedere ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Il titolare della concessione “RIO CALDO” dovrà rispettare quanto specificatamente previsto nell’apposito “Disciplinare di Concessione” il cui schema è parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n.40/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTO il P.U.R.T. del Veneto (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);
VISTA il D.M. 25/02/1960 di conferimento originario della concessione;
VISTA la D.G.R. n.2214 del 09/08/2005;
VISTA la D.G.R. n.1475 del 29/10/2015;
VISTO il D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 ed il relativo Allegato A;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il D.lgs.152/2006 - Parte II e la L.R. 4/2016 relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);
VISTO il D.lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i. (procedure antimafia);
VISTO il comma 2 dell’art.2 L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 14/06/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell’Interno;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
delibera
(seguono allegati)
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