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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 123 del 11 dicembre 2018


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 19 novembre 2018

Ditta Novaluce S.r.l. Conferimento della titolarità ed intestazione della concessione di acqua termale, denominata "BAGNAROLO", ubicata in comune di Galzignano Terme (PD) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. - L.R.40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria di acqua termale denominata “BAGNAROLO”, ubicata in comune di Galzignano Terme (PD) e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.419 del 17/11/2017 di approvazione dell’avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con D.D.R. n. 419 del 17/11/2017 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, di conferimento della concessione di acqua termale, denominata “BAGNAROLO”, ricadente nel comune di Galzignano Terme (PD), per la durata di anni 21 (ventuno).

Gli obblighi di pubblicità dell’avviso per la presentazione di domande sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 117 del 05/12/2017, nonché mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune di Galzignano Terme per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria conclusa dagli uffici competenti in materia di acque minerali e termali ha evidenziato che, nei termini previsti dal sopraccitato decreto, è stata presentata un’unica domanda di assegnazione proposta dalla ditta Novaluce S.r.l., pervenuta in Regione al prot. n.537793 in data 27/12/2017, con la quale la ditta medesima ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione. Si dà atto quindi che non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata originariamente conferita con D.G.R. n.251 del 19/01/1982 per la durata di anni 25. Con successiva D.G.R. n.839 del 03/04/2007 la concessione è stata rinnovata per anni 10 ed infine, nelle more dell’avvio della procedura di assegnazione, la scadenza della concessione è stata differita al 31/12/2017 con D.D.R. n.36 del 31/01/2017.

Come risulta dal verbale di delimitazione, allegato alla D.G.R. n.251 del 19/01/1982, la concessione “BAGNAROLO” si estende su un’area di Ha 19.86.00 (ettari diciannove, are ottantasei) e al suo interno ricade n.1 (uno) pozzo. Dalla relazione di stima effettuata dal B.I.O.C.E.,  agli atti d’ufficio, risulta che il valore delle pertinenze è stimato in € 5.000,00 (cinquemila Euro).

Titolare della concessione di acqua termale “BAGNAROLO”, in virtù del D.D.R. n.30 del 07/03/2016, è la ditta Novaluce S.r.l., C.F. 02227270283, con sede in viale della Navigazione Interna n.51 a Padova (PD), la quale, ai sensi del comma 3 art.32 della L.R. 40/1989 e presentando la documentazione prevista dall’art.12 della L.R. 40/1989, aveva chiesto tempestivo rinnovo della concessione con nota n.10953 del 31/12/2015, pervenuta in Regione al prot.n.11583 in data 31/01/2016.

Si prevede che, nell’arco temporale di conferimento ed in attuazione dell’articolo 18 della L.R. 40/1989, la ditta concessionaria rispetti il programma annuale dei lavori presentato ai sensi della L.R. 40/89, ovvero il programma generale di coltivazione (allegato alla succitata istanza di rinnovo), e svolga regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerario-termali esistenti. L’assegnatario altresì deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, anche assicurando, se del caso, la continuità di esercizio dello stabilimento termale cui la risorsa viene somministrata

Si ritiene di specificare che nell’ambito della concessione, l’esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall’art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resti a disposizione della Regione.

Tanto premesso e valutata la documentazione a corredo dell’istanza a cura degli uffici preposti, occorre provvedere al conferimento della concessione di acqua termale denominata “BAGNAROLO” ricadente nel comune di Galzignano Terme (PD), alla ditta Novaluce S.r.l..

Preso atto che il punto 2. del succitato D.D.R. n.419 del 17/11/2017 stabilisce che “le concessioni di cui trattasi ricadono all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)”, la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota n.329058 pervenuta in Regione in data 11/08/2015 aveva dichiarato che “sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)”, azioni che tuttora proseguono nell’ambito dell’avviata procedura di valutazione ambientale.

Si dà fin d’ora atto, quindi, che la concessione in parola dovrà conformarsi all’esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione, ai sensi dell’art.34 della L.R. 40/1989.

In applicazione del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia) in data 25/06/2018, ai sensi dell’art. 89, la Direzione Difesa del Suolo ha effettuato la richiesta di informazione al Ministero dell’Interno tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia. Considerato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. senza comunicazioni da parte della Prefettura, è possibile procedere  ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Il titolare della concessione “BAGNAROLO” dovrà rispettare quanto specificatamente previsto nell’apposito “Disciplinare di Concessione” il cui schema è parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. del Veneto (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTA la D.G.R. n.251 del 19/01/1982 di originario conferimento della concessione;

VISTO il D.D.R. n.36 del 31/01/2017 di differimento della scadenza della concessione;

VISTO il D.D.R. n. 419 del 17/11/2017 ed il relativo Allegato A;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO il D.lgs. 152/2006 - Parte II e la L.R. 4/2016 relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

VISTO il D.lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i. (procedure antimafia);

VISTO il comma 2 dell’art.2 L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 25/06/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell’Interno;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

  1. di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Novaluce S.r.l., C.F. 02227270283, con sede in viale della Navigazione Interna n.51 a Padova (PD), la titolarità della concessione di acqua termale denominata “BAGNAROLO”, ricadente nel comune di Galzignano Terme (PD), per la durata di anni 21 (ventuno);
  2. di stabilire che, per assicurare la continuità amministrativa, il conferimento di cui al precedente punto 1. decorre dal 01/01/2018, primo giorno successivo alla scadenza del differimento di cui al D.D.R. n.36 del 31/01/2017;
  3. di approvare lo schema di “Disciplinare di Concessione” di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, conferendo l’incarico al Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, di provvedere a eventuali integrazioni e/o adeguamenti al testo dello stesso;
  4. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
    1. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989;
    2. rispettare quanto statuito nel “Disciplinare di Concessione” che è parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
    3. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione dell’atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per territorio;
  5. di stabilire che il titolare della concessione è obbligato a conformarsi all’esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., avviata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza della titolarità della concessione ai sensi dell’art.34 della L.R. 40/1989;
  6. di stabilire che il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  7. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca della titolarità conferita, nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta Novaluce S.r.l. comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Padova, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
  8. di stabilire che, nell’ambito della concessione, l’esubero di portata rispetto a quanto previsto dall’art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  10. di incaricare la Direzione regionale, competente in materia di acque minerali e termali, all’esecuzione del presente provvedimento;
  11. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Sindaco di Galzignano Terme (PD), al Ministero della Salute, agli uffici dell’U.L.S.S. competente per territorio, alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. e alla Direzione regionale Acquisti AA.GG. e patrimonio;
  12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

(seguono allegati)

1728_AllegatoA_382735.pdf

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