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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1631 del 06 novembre 2018
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2018 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (Art. 28 L.R. n. 50/1993) e dal fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
Viene approvato il riparto delle risorse recate per il 2018 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria (art. 28 L.R. 50/1993) nonché dal fondo per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013) e della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento UE 717/2014).
L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L’articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
L’articolo 15 c. 3 della legge 394/1991 (Legge quadro sulle Aree protette), stabilisce, avuto riguardo alle aree protette istituite ai sensi della legge medesima, che l’Ente gestore è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio di competenza.
La Regione del Veneto, in ossequio ai suddetti dettati normativi nazionali, ha istituito, rispettivamente, il fondo regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l’acquacoltura, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, e il fondo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, che realizza le medesime finalità nei territori delle aree protette di competenza regionale.
Per entrambi i fondi, le finalità di cui sopra sono conseguite attraverso l’erogazione agli aventi titolo (soggetti che hanno subito danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e soggetti che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all’entità del danno subito / dell’intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un’impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell’acquacoltura. Si richiama, per quanto concerne più nel dettaglio la natura di Aiuti di Stato de minimis di detti contributi, quanto esposto in premessa ai precedenti analoghi provvedimenti annuali di Giunta regionale, da ultimo la DGR n. 2055 del 14.12.2017.
Fatti salvi il rispetto dei massimali di contribuzione previsti dai richiamati Regolamenti comunitari (pari ad € 15.000,00 a triennio per singola azienda per i contributi del comparto agricolo ed € 30.000,00 a triennio per singola azienda per i contributi all’acquacoltura), nonché i limiti degli stanziamenti annuali di Bilancio a valere sui due fondi regionali, l’entità della contribuzione riconoscibile viene calcolata, secondo l’approccio finora adottato e ribadito annualmente dalla Giunta regionale:
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi, secondo l’impostazione adottata finora tali fondi sono annualmente utilizzati:
Rispetto alla impostazione sopra descritta per il funzionamento del fondo di cui all’art. 28 LR 50/1993, sono recentemente intervenute le modifiche normative introdotte dalla legge regionale 7 agosto 2018 n. 30, concernente, tra l’altro, il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, in attuazione della legge regionale 30/2016. L’articolo 28 così novellato prevede in particolare che la funzione di erogazione ed accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura passi dalle Amministrazioni provinciali all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Le norme transitorie della citata legge di novellazione (art. 11 c. 1 della LR 30/2018) prevedono peraltro che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla legge regionale medesima, nelle more dell’adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale con i quali saranno stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.
Con riferimento alle suddette modifiche normative, ai fini del presente provvedimento di riparto delle risorse recate dal Bilancio 2018 a valere sul fondo di cui all'art. 28 LR 50/1993, si dà atto, ai sensi del richiamato art. 11 c. 1 della LR 30/2018, che le Province e Città metropolitana di Venezia, responsabili dei procedimenti inerenti le istanze di prevenzione e danni relative al secondo semestre 2017 e primo semestre 2018, già oggetto di istruttoria e comunicazione dei dati riepilogativi ai competenti Uffici regionali, continuano ad esercitare la funzione di erogazione dei relativi contributi e sono pertanto gli Enti beneficiari del riparto delle risorse del fondo art. 28 LR 50/1993 di cui al presente provvedimento.
Per quanto riguarda invece il riparto delle risorse di cui al fondo regionale art. 3 della L.R. 6/2013, si dà atto che rimangono confermate le impostazioni e i criteri approvati con la già richiamata DGR 2175 del 25.11.2013, in applicazione della quale gli Enti gestori delle aree protette di competenza regionale hanno provveduto ad inviare alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca i dati concernenti le istanze per prevenzione e danni da fauna selvatica alle produzioni agricole riferiti all’anno 2018 e residui 2017 non inclusi nel provvedimento di riparto dell’anno scorso.
Avuto riguardo alle risorse recate dal Bilancio 2018 a valere sui due fondi regionali in oggetto, si dà altresì preliminarmente atto che:
In esito a quanto sopra esposto, riepilogato nello schema di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, risultano disponibili, al netto delle variazioni di bilancio intervenute nel corso del 2018, € 846.586,46 a valere sul capitolo 75044 (articolo 28 L.R. 50/1993) ed € 103.952,55 a valere sul capitolo 101930 (articolo 3 L.R. 6/2013), per complessivi € 950.539,01, importi oggetto del presente provvedimento di riparto.
A tal fine si procede quindi preliminarmente ad individuare gli stanziamenti destinati all’erogazione di contributi de minimis per il comparto agricolo e per il comparto dell’acquacoltura a valere sui due fondi in oggetto, nei termini riportati nell’Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento. A questo proposito si dà atto che gli stanziamenti complessivamente recati dai due capitoli consentono di coprire gli importi corrispondenti all’erogazione dei contributi massimi riconoscibili per la prevenzione e i danni all’agricoltura da fauna selvatica, esclusi i grandi carnivori, nei territori di rispettiva competenza. Per quanto concerne gli stanziamenti per l’erogazione di contributi per prevenzione ed indennizzo danni all’acquacoltura:
Si è quindi proceduto, sulla base della sommatoria dei contributi erogabili per ciascuna istanza, al calcolo del riparto delle risorse stanziate a valere sul capitolo 75044 tra le Amministrazioni provinciali e Città metropolitana di Venezia e a valere sul capitolo 101930 tra gli Enti gestori delle aree protette, come riportato rispettivamente nell’Allegato B e nell’Allegato C, facenti parte integrante del presente provvedimento.
Si prende atto in questa sede, avuto riguardo all’importo da trasferire alla Provincia di Padova ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’Allegato B, che con nota prot. 285441 del 05.07.2018 la competente Struttura regionale ha comunicato alla Provincia medesima che, alla luce del trasferimento, in sede di riparto delle risorse relative all’anno 2017, di complessivi € 31.517,70 in eccesso rispetto a quanto dovuto, a causa di mero errore materiale segnalato successivamente al perfezionamento della liquidazione, si provvederà a stornare detto importo erroneamente trasferito dalla quota di riparto spettante alla provincia di Padova a valere sulle risorse del 2018. Pertanto, a fronte dello stanziamento di € 105.199,87 per l’erogazione di contributi da parte della Provincia di Padova, alla stessa viene trasferito l’importo risultante al netto dei 31.517,70 euro già erogati, per un totale di € 73.682,17.
Alla luce dei suddetti riparti tra gli Enti delegati, risultano residuare € 65.724,63 a valere sul capitolo 101930 ed € 32.262,35 a valere sul capitolo 75044, per complessivi € 97.986,98, somme da destinarsi all’erogazione di contributi de minimis per danni causati da grandi Carnivori sull’intero territorio regionale (istanze 2018 non ancora trasmesse ai competenti Uffici regionali o per le quali non è ancora stata completata l’istruttoria), secondo i criteri per la quantificazione e le modalità operative già approvati con DGR 180 del 20.02.2018.
Per quanto riguarda l’ammontare totale degli stanziamenti destinati all’erogazione di contributi de minimis all’agricoltura a valere sui due fondi (per prevenzione e indennizzo danni all’agricoltura e per indennizzo predazioni da grandi carnivori), pari ad € 880.094,23, si dà atto della verifica preliminare con i competenti Uffici regionali del non superamento del plafond stabilito per la Regione Veneto in applicazione del Regolamento UE n. 1408/2013 e dei relativi atti applicativi nazionali; per quanto riguarda l’ammontare totale degli stanziamenti per l’acquacoltura, pari ad € 101.962,48, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la prevista comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai fini della verifica del rispetto del plafond nazionale di cui al Regolamento 717/2014.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si provvede:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel terri-torio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” così come modificata, da ultimo, con L.R. n. 22 dell’8 agosto 2017 (Legge Europea 2017);
VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto “Riparto del fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (Art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)”;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTI gli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;
RICHIAMATE le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07, n. 1003 del 06.05.2008, n. 3175 del 28.10.2008 e n. 2187 del 18.11.2014;
RICHIAMATE le DGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016 e n. 2055 del 14.12.2017;
VISTE le DGR n. 180 e n. 182 del 20.02.2018;
PRESO ATTO della disponibilità recate dal capitolo n. 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” e dal capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2018;
RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1) di approvare le premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare la proposta di destinazione delle risorse disponibili per l’erogazione di contributi de minimis destinati all’agricoltura e all’acquacoltura per prevenzione e indennizzo danni causati dalla fauna selvatica, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
3) di approvare il riparto tra le Amministrazioni provinciali e Città metropolitana di Venezia delle risorse recate dal capitolo 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria “del bilancio 2018 destinate per l’erogazione agli aventi titolo di contributi de minimis per prevenzione e danni da fauna selvatica (esclusi i grandi carnivori) all’agricoltura e all’acquacoltura, nei termini riportati nell’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
4) di approvare il riparto tra gli Enti gestori di aree regionali protette delle risorse recate dal capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ del bilancio 2018 destinate per l’erogazione agli aventi titolo di contributi de minimis per prevenzione e danni da fauna selvatica (esclusi i grandi carnivori) all’agricoltura, nei termini riportati nell’Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento;
5) di autorizzare l’importo totale pari ad € 97.986,98, di cui € 65.724,63 a valere sul capitolo 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ del bilancio 2018, ed € 32.262,35 a valere sul capitolo 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria “ del Bilancio 2018, ai fini dell’erogazione, secondo i criteri e le modalità approvati con DGR n. 180 del 20.02.2018, di contributi a titolo di indennizzo per ulteriori istanze relative a danni causati da grandi carnivori nel 2018, nei limiti dell’importo totale medesimo e dei termini temporali di operatività del Bilancio regionale 2018, oltre i quali i contributi dovuti saranno pagati a valere sulle risorse del Bilancio 2019;
6) di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
7) di dare atto che competono alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia:
8) di dare atto che competono agli Enti gestori delle aree protette di competenza regionale di cui all’Allegato C:
9) di determinare in € 846.586,46 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2018;
10) di determinare in € 103.952,55 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2018;
11) di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui sono assegnati i capitoli di cui ai precedenti punti 9) e 10), ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
12) di dare atto che la spesa di cui si prevede gli impegni con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13) di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
14) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
15) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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