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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 13 novembre 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1585 del 30 ottobre 2018

"Co. Ser. - società cooperativa agricola a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Megliadino San Vitale (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) rilasciata alla società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 2245 del 20 dicembre 2011 - <<“Co. Ser. Società Cooperativa Agricola a.r.l.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Megliadino San Vitale (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

 L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

 La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

 In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

 Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

 Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

 Con deliberazione della Giunta regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011, la società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” (CUAA 00637130287), con sede legale e operativa in via Nello Gioacchin, 30bis/A, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Megliadino San Vitale (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, per un totale di 17.324 tonnellate all’anno tal quali, pari al 74% del totale in peso della biomassa conferita) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 6.108 t/a. q., pari al 26% del totale in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

 Con la medesima DGR n. 2245/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

 Il 30 luglio 2013 l’impianto di produzione di energia assentito alla società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” è entrato formalmente in esercizio.

 Nell’ambito della ordinaria attività amministrativa e in particolare durante il sopralluogo effettuato dal personale regionale in data 22 febbraio 2018 presso l’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 2245/2011, si è preso atto che alcuni interventi di progetto erano già stati realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo.

 Ravvisando l’ipotesi di infrazione al comma 3, dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha attivato, nei confronti della società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” la contestazione della violazione alle prescrizioni n. 5. e 6., contenute nell’allegato alla più volte citata DGR n. 2245/2011.

 Facendo seguito agli esiti del sopralluogo, in data 15 giugno 2018 la medesima Società cooperativa ha presentato richiesta di presa d’atto delle modifiche apportate al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2245/2011, ossia:

- modifiche plani/volumetriche del progetto architettonico dell’impianto di biogas, che si sostanziano come di seguito specificato:

 - traslazione e la modifica del sistema di carico delle biomasse;

 - traslazione della torcia di sicurezza;

 - traslazione di parte del bacino di laminazione;

 - traslazione del separatore solido/liquido del digestato;

 - modifica alla forma e alla struttura della cupola di copertura del fermentatore e del post-fermentatore;

 - realizzazione di un edificio ad uso ricovero materiale antincendio.

 Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 2 agosto 2018, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

 A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 31 agosto 2018, protocollo n. 355882, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione delle modifiche di progetto presentate dalla società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del nuovo layout di variante, avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società cooperativa agricola, una modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società cooperativa istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 297183 del 13 luglio 2018);

- il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con nota acquisita al protocollo regionale n. 369385 del 12 settembre 2018, ha espresso parere favorevole alle opere oggetto variante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e smi (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2245/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e smi Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e smi”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

- con atto di compravendita registrato all’Ufficio del registro di Este (PD) il 9 giugno 1983 al n. 1284, come da atto notarile del 24 maggio 1983 a firma del notaio dott. Piergiorgio Aprico, notaio in Este (PD) (rep. 5741 – raccolta 1320), nonché con atto di compravendita registrato all’Ufficio del registro di Padova il 14 novembre 1995 al n. 9587, pubblici, e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Este (PD) il 15 novembre 1995 al n. 4132 d’ordine e n. 3034 particolare, come da atto notarile del 26 ottobre 1995 a firma del notaio dott. Gianluigi Gavi, notaio in Padova (rep. n. 23525 – raccolta n. 4392), risulta che la società “Co. Ser. – Cooperativa Servizi s.r.l.” ha la disponibilità, delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Megliadino San Viale (PD) catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali n. 49, 56 e 80);

- con verbale di assemblea straordinaria di registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova il 23 dicembre 2004, al n. 9172, pubblici, come da atto notarile del 15 dicembre 2004 a firma del dott. Piergiorgio Aprico, notaio in Padova (Rep. n. 78602 e Racc. n. 10322), risulta che l’assemblea straordinaria della società “Co. Ser. Cooperativa Servizi s.r.l.” ha adeguato lo statuto alle disposizioni di legge, nonché modificato la denominazione originaria in “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”;

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Legnago (PD) il 4 novembre 2011 al n. 5453, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 8 novembre 2011, al Registro generale n. 5739 e Registro particolare n. 3740, come da atto notarile del 2 settembre 2011 a firma della dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR) (Rep. n. 2849 e Racc. n. 2095), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di Megliadino San Vitale (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappale n. 80);

- con l’accettazione della T.I.C.A. – codice di rintracciabilità n. T0249986 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società cooperativa istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;

- AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota protocollo n. 460996 del 5 ottobre 2011, ha trasmesso l’approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004;

PRESO ATTO che:

- con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. PD0097561 del 21 maggio 2014 gli originari i mappali n. 49 e n. 56 del foglio 15, catasto terreni, Comune di Megliadino San Vitale (PD), risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 85, stesso Comune;

- con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. PD0194357 del 16 luglio 2012 l’originario mappale n. 83 – derivante da una variazione del mappale n. 80, foglio 15, catasto terreni, Comune di Megliadino San Vitale (PD), risulta essere stato soppresso, generando il mappale n. 81, stesso Comune;

- con nota protocollo n. 113806 del 21 marzo 2017, la società cooperativa, “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 20 dicembre 2016, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare di euro 124.622,90 (euro centoventiquattromilaseicentoventidue/90);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011, il completamento della costruzione di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 6.108 tonnellate/anno tal quali, pari al 26% del totale in peso;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino – liquame e letame, pari a 17.324 tonnellate/anno tal quali), pari al 74% del totale in peso;

3. di confermare in capo alla società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” (CUAA 00637130287), con sede legale e operativa in via Nello Gioacchin, 30bis/A, l’autorizzazione unica delle opere e impianti di cui al precedente punto 2., catastalmente individuati nel Comune di Megliadino San Vitale (PD), foglio 15, mappali n. 80, 81 e 85 (ex 49 e 56), il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 155780 del 30 marzo 2011, n. 279313 del 10 giugno 2011, n. 292038 del 17 giugno 2011, n. 342490 del 18 luglio 2011, 385580 del 12 agosto 2011, n. 407400 del 1° settembre 2011, n. 323482 del 2 agosto 2018 e n. 362394 del 6 settembre 2018;

4. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato con il punto n. 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2. nonché dei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della DGR n. 2245/2011;

5. di approvare, in sostituzione del punto 10. del dispositivo della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011, l’importo euro 124.622,90 (euro centoventiquattromilaseicentoventidue/90) quale nuovo ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 5. e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

6. di comunicare, alla società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società cooperativa;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1585_AllegatoA_381131.pdf

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