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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 13 novembre 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1583 del 30 ottobre 2018

"ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.". Integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Pozzonovo (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l’integrazione all’allegato “A” all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate) e sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero rilasciata alla società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 1330 del 3 agosto 2011 <<“ANB COOP - Società cooperativa agricola S.p.A.”. Subentro all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Pozzonovo (PD) – DGR n. 1330 del 3 agosto 2011. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

 L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

 La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

 In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

 Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 Nell’ambito dell’allegato al citato decreto ministeriale, i punti 14.15 e 16.5, nonché il sub allegato 2 hanno fornito il dettaglio per la concessione, ai soli Comuni interessati, di misure compensative atte a mitigare gli impatti ambientali e territoriali riconducibili all’insediamento produttivo.

 Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

 Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

 Con deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 3 agosto 2011 e s. m. e i. (decreto del dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 139 del 13 dicembre 2012), la società “Biotre Energy s.r.l. – società agricola” ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Pozzonovo (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero, pari a 6.935 tonnellate all’anno tal quali (55% della biomassa complessiva) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 5.657 t/a t. q., ossia il 45%), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

 Con la medesima DGR n. 1330/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

 Il 29 ottobre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Biotre Energy s.r.l. – società agricola” è entrato formalmente in esercizio.

 Nel corso del 2018, con DGR n. 612 dell’8 maggio 2018, la società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.” (CUAA 03143811200), con sede legale in via E. Collamarini, 14 – Comune di Bologna e operativa in via Val Chiesa – Comune di Pozzonovo (PD) è subentrata al titolo abilitativo rilasciato alla società “Biotre Energy s.r.l. – società agricola”.

 In data 27 aprile 2017 l’Amministrazione comunale di Pozzonovo (PD) ha inoltrato una richiesta di misure compensative, ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010, considerato il progressivo ammaloramento delle infrastrutture viarie connesse con l’esercizio dell’impianto termoelettrico assentito alla società “Biotre Energy s.r.l. – società agricola”, ora società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”.

 Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché dei punti 14.15 e 16.5 dell’allegato al D MiSE 10 settembre 2010 (di seguito Linee guida ministeriali), ha avviato l’iter amministrativo, ai sensi del Capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., per riconoscere al Comune di Pozzonovo eventuali misure compensative, di natura territoriale, atte a mitigare gli effetti indesiderati connessi con l’esercizio dell’impianto termoelettrico condotto dalla società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”.

 Nel corso del procedimento amministrativo, oltre a “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”, anche le società “Bioagri – soc. agr. semplice di Piva Stefano & C.” e “Società agricola Tombesa s.n.c.”, il cui impianto insiste nel territorio comunale di Pozzonovo (PD), sono state chiamate dall’Amministrazione comunale a partecipare, in solido, alla manutenzione della viabilità interessata dall’esercizio degli impianti termoelettrici a ciascuna afferenti.

 La Conferenza di servizi, in modalità sincrona, ha aperto i propri lavori il 17 maggio 2017; in tale sede sono stati illustrati, dal parte del rappresentante del Comune di Pozzonovo, i contenuti del documento tecnico a firma dall’ing. Bruno Breda sulle verifiche strutturali di alcune infrastrutture viarie interessate dal transito dei mezzi di trasporto connessi con l’esercizio dei tre impianti termoelettrici in argomento (“Verifiche strutturali di massima dei ponti di via Valli, via Paltanella e via Fanzaghe”).

 Durante l’iter amministrativo, alternativamente il Comune di Pozzonovo e le Società agricole interessate hanno chiesto e ottenuto numerose proroghe dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, al fine ultimo di acquisire informazioni di dettaglio sugli interventi necessari, quelli più urgenti, nonché quantificare la compensazione richiesta dall’Amministrazione comunale, in relazione a ciascun impianto in transito sui ponti di via Valli, via Paltanella e via Fanzaghe.

 Nel corso del secondo incontro della Conferenza di servizi del 26 luglio 2017, i soggetti interessati hanno manifestato la necessità di acquisire un ulteriore approfondimento tecnico dello “stato di salute” dei manufatti, individuando un nuovo cronoprogramma per la stesura di un nuovo documento tecnico-economico coerente con le Linee guida ministeriali. La nuova documentazione (“Lavori di consolidamento statico di sette ponti in c.a. ed in pietra lungo le vie Paltanella e Fanzaghe di attraversamento del Navegale, collettore secondario di sinistra, Fosso delle Beghe, Fossa Monselesana e allacciante Gravizzi” redatto dallo Studio dell’Ing. Fabio Muraro di Padova) è stata trasmessa agli Uffici della Giunta regionale dal Comune di Pozzonovo nello scorso mese di maggio.

 Soltanto in data 27 agosto 2018 è stato possibile convocare la seduta della Conferenza di servizi finalizzata ad acquisire l’assenso delle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, nonché della società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”, alla proposta convenzionale di misure compensative coerenti con le Linee guida ministeriali.

 Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, dato atto della conformità della bozza di rapporto convenzionale tra il Comune di Pozzonovo e la società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.” alle Linee guida ministeriali, la medesima Conferenza lo ha acquisito agli atti prendendo atto della approvazione intervenuta in seno alla Giunta Comunale di Pozzonovo (verbale di deliberazione n. 84 dell’11 maggio 2018). In particolare, la Conferenza di servizi ha preso atto del programma dei lavori stradali contenuti nell’articolo 3 della Convenzione che, per volontà delle parti, saranno progettati ed eseguiti direttamente dalla Società agricola cooperativa, con i limiti e termini previsti dalle citate Linee.

 Con l’occasione, i rappresentanti della Conferenza di servizi sono stati informati della necessità di adeguare, alle nuove disposizioni normative nazionali (D Lgs n. 152/2006), nonché alle disposizioni amministrative regionali (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016) rispettivamente in materia di emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione alimentato a biogas e in materia di utilizzazione agronomica del digestato (Allegato A), il documento prescrittivo allegato alla DGR n. 1330/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 3 agosto 2001 e successivo subentro (DGR n. 612 dell’8 maggio 2018);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

- con Atto di fusione registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 1° il 5 gennaio 2018 al n. 267, serie 1T, come da atto notarile del dott. Federico Rossi, notaio in Bologna (Rep. 79954 e Racc. n. 35600) le società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.” e “BioTre Energy s.r.l. – soc. agr.” hanno deliberato, con i rispettivi organi, Consiglio di amministrazione e Assemblea dei soci, la fusione mediante incorporazione della società unipersonale “BioTre Energy s.r.l. – soc. agr.” nella società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”; 

- con il contratto di costituzione di diritto di superficie registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova 1 il 16 marzo 2011 al n. 4481, serie serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 18 marzo 2011, al Registro generale n. 1503 e Registro particolare n. 936, come da atto notarile del 7 marzo 2011 a firma del dott. Giorgio Fassanelli, notaio in Padova (Rep. n. 75470 e Racc. n. 29425), risulta che la società “Biotre Energy s.r.l. - società agricola”, ora società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”, ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento nel Comune di Pozzonovo (PD), foglio 16, particella n. 27, ora n. 30, sino al 7 marzo 2031;

- con atto di modifica di contratto costitutivo di diritto di superficie, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1° l’8 gennaio 2014 al n. 318, serie 1T, a firma della dott.ssa Camilla Chiusoli, notaio in Granarolo dell’Emilia (BO), come da repertorio n. 17 e fascicolo n. 12, è stata confermata la disponibilità delle superfici interessate dall’impianto termoelettrico sino al 6 marzo 2037;

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Este il 19 gennaio 2011 al n. 210, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova, sezione staccata di Este in data 19 gennaio 2011, al Registro generale n. 303 e Registro particolare n. 203, come da atto notarile del 29 dicembre 2010 a firma del dott.ssa Daniela Cararelli, notaio in Monselice (Rep. n. 4622 e Racc. n. 3191), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione SpA”, ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Pozzonovo –PD, foglio 16, mappale n. 27, ora n. 29);

- con atti “tipo mappale” – atti di aggiornamento, presentati all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. PD0189043 del 10 luglio 2012 e protocollo n. PD0053871 dell’8 marzo 2013, l’originario mappale n. 27 (ex n. 10), foglio 16 del Comune di Pozzonovo (PD), risulta essere stato soppresso, generando, rispettivamente, il mappale n. 29 e n. 30;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” confermato al punto 8. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 612 dell’8 maggio 2018 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai punti nn. 2., 3., 5., 6. e 7. del dispositivo della citata DGR n. 612/2018;

3. di comunicare, alla società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica e integrazione del documento prescrittivo allegato all’autorizzazione unica rilasciata alla società “Biotre Energy s.r.l. – società agricola”, ora società “ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.”;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione

(seguono allegati)

1583_AllegatoA_381127.pdf

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