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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 13 novembre 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1580 del 30 ottobre 2018

DGR 25 novembre 2016, n. 1835, Allegato A. Controlli in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati. Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e ARPAV e del Programma di attività dal titolo "Disciplina degli effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati: strumenti per il coordinamento e la rilevazione dei controlli".

Note per la trasparenza

La Regione del Veneto e ARPAV hanno convenuto sulla necessità di sviluppare un’iniziativa congiunta che miri al coordinamento delle procedure per lo svolgimento dei controlli sugli aspetti amministrativi e gestionali dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestati e fertilizzanti azotati, al fine di dare adeguato riscontro alle informazioni dovute in sede nazionale e comunitaria ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE.

Con la presente deliberazione, si approvano l’ “Accordo di collaborazione”, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/90, che formalizza lo svolgimento congiunto dell’attività in oggetto, e il Programma di attività dal titolo “Disciplina degli effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati: strumenti per il coordinamento e la rilevazione dei controlli”.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con i “Programmi d’Azione” quadriennali per le Zone Vulnerabili, ha disciplinato sin dal 2006 l’utilizzo ai fini agronomici degli effluenti di allevamento, dei digestati e l’uso dei concimi azotati, affinché tali attività vengano svolte nel rispetto della salvaguardia delle acque dall’inquinamento da nitrati ed in conformità alle disposizioni nazionali in materia, che hanno recepito la direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati).

Oltre alle disposizioni che hanno regolamentato le suddette attività nelle sole Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), è stata progressivamente definita la regolamentazione che allinea agli orientamenti e ai dettami di salvaguardia ambientale comunitari della disciplina in materia anche per le zone non designate vulnerabili (Zone Ordinarie).

In conformità all’articolo 10 della Direttiva Nitrati, vi è l’obbligo a carico dello Stato Membro – in base alle informazioni fornite dalle Regioni – di trasmettere alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni sullo stato delle acque e sullo stato di applicazione dei Programmi d’Azione regionali, che comprende il monitoraggio delle attività di controllo effettuate annualmente.

Concorre alla costituzione del quadro regionale attuativo complessivo anche il sistema informatizzato (A58-web) allestito a beneficio di tutti i Soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi in argomento, che viene utilizzato per la predisposizione e il trattamento telematico della documentazione che abilita allo spandimento degli effluenti zootecnici e dei digestati sulle superfici agricole (comunicazione “nitrati”, piani di utilizzazione agronomica e registro delle concimazioni).

Il  quadro attuativo è stato infine completato con l’aggiornamento della legge regionale n. 33/85, modificata dalla legge regionale n. 11/2012, che ha riaffermato la delega alle Province nelle competenze amministrative in materia ambientale per le attività in argomento, definendo nel contempo lo strumento sanzionatorio.

L’adozione dell’insieme di misure sopra descritto ha consentito alla Regione di supportare gli operatori agricoli nella stesura della dichiarazione e, al contempo, gli Enti competenti nelle verifiche della disciplina in oggetto.

Tutte le Autorità che vigilano sulla salvaguardia ambientale, o che hanno compiti di verifica sul rispetto della normativa dell’Unione europea di applicazione della Politica Agricola Comunitaria che, a sua volta, richiede il rispetto preliminare della normativa in oggetto, possono acquisire le informazioni contenute nella documentazione aziendale che abilita agli spandimenti agronomici degli effluenti. Nel territorio regionale sono in tale senso interessati i Comuni, le Province, i Carabinieri (Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente), ARPAV e AVEPA. Tali Enti svolgono anche attività di controllo in loco, avvalendosi della documentazione anzidetta.

In proposito, la Commissione europea chiede agli Stati Membri di ricevere ogni quattro anni un rapporto sull’applicazione della direttiva “Nitrati”, corredato dalle informazioni sulla percentuale di agricoltori ispezionati che hanno rispettato le prescrizioni del Programma di Azione, relativamente a una serie di obblighi amministrativi e gestionali, tecnici-operativi e agronomici.

La conoscenza degli esiti dei controlli eseguiti dalle diverse Autorità competenti va considerata una condizione indispensabile all’esercizio, da parte della Regione, delle proprie funzioni di coordinamento e di alta vigilanza su controlli in materia ambientale, individuate dall’articolo 5 della LR n. 33/85.

Come anzidetto, poiché la predisposizione della documentazione amministrativa aziendale avviene in via telematica, tramite un “applicativo” software realizzato dalla Regione, è consentito l'accesso a tutti gli operatori competenti nei controlli che ne abbiano chiesto l’autorizzazione all’accesso, così da poter disporre delle informazioni presenti nei documenti prodotti delle aziende agricole.

Tutto ciò premesso, si evidenzia l’aspetto più qualificante del progetto di attività che viene qui proposto all’approvazione della Giunta regionale, che consiste nello studio e lo sviluppo dei criteri per attivare una “piattaforma” telematica di condivisione delle informazioni essenziali raccolte sul territorio a seguito delle verifiche amministrative svolte e dalle ispezioni effettuate in azienda.

L’attività preliminare all’archiviazione degli esiti dei controlli consiste nella realizzazione di un coordinamento e uniformazione dei criteri adottati, attraverso l’attivazione di alcuni strumenti di carattere tecnico ed organizzativo.

È infatti un’esigenza formulata dagli operatori delle pubbliche Amministrazioni preposte, così come dalle aziende agricole che ne sono soggette, lo sviluppo di un’azione di coordinamento e omogeneizzazione dei criteri di controllo e, per tale scopo, si individueranno in via preliminare gli elementi oggetto di controllo e si verificherà che le procedure attualmente in uso siano uniformabili e condivisibili.

In secondo luogo, le informazioni rese disponibili sulla “piattaforma” telematica devono consentire agli operatori delle diverse Autorità di controllo elementi di conoscenza utili allo svolgimento delle verifiche.

Un’archiviazione delle informazioni su supporto informatizzato potrà pertanto permettere di conoscere e poter riscontrare la situazione dei controlli realizzati, a livello aziendale e a livello territoriale, consentendo di raccogliere in un unico dispositivo, ad oggi mancante, le informazioni necessarie alla compilazione della già ricordata relazione quadriennale di cui all’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE.

Da ultimo, si pone tra i tre obiettivi rilevanti delle attività di progetto la predisposizione di una proposta di Piano Coordinato di Monitoraggio (secondo le previsioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 27 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016), per l’effettuazione dei controlli in loco con previsione delle analisi dei suoli, sulla base dei criteri elaborati nell’ambito del programma stesso e che, nel corso del tempo, può essere perfezionato con le informazioni acquisite sulla “piattaforma” condivisa.

In questa specifica attività riveste un ruolo fondamentale la collaborazione con il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche di ARPAV, che possiede le necessarie competenze specialistiche e già svolge il ruolo di coordinamento tecnico per i controlli effettuati dai Dipartimenti provinciali.

Considerati gli obiettivi del “Programma di attività” che si propone per l’approvazione, è stato individuato in ARPA del Veneto l’interlocutore in possesso sia delle competenze tecnico-scientifiche e amministrative, sia dell’esperienza necessaria ad affrontare un impegno che si sviluppa nell’ambito dell’intero contesto dei controlli in materia.

Si ricorda, inoltre, che la stessa legge regionale 18.10.1996, n. 32, istitutiva dell’ARPAV, ha conferito all’Agenzia numerose funzioni in materia ambientale, e un ruolo di riferimento tecnico in materia di controllo di fonti e fattori di inquinamento, oltreché compiti di consulenza per le verifiche dell’attuazione delle norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli Enti locali.

Su tali basi giuridiche e tecniche si fonda il proposito di sviluppare un’attività congiunta tra Regione e ARPAV, che associ opportunamente le comuni competenze di carattere programmatorio regionali a quelle più specificamente inerenti all’attività di controllo ambientale.

A tale scopo, si individua nell’Accordo di collaborazione lo strumento necessario ad attivare la compartecipazione delle due Parti; ciascuna delle due apporterà – nel rispetto dei criteri e delle condizioni che consentono il ricorso a tale procedura – competenze, disponibilità di mezzi strumentali e risorse finanziarie.

La presente proposta di collaborazione tra Regione del Veneto e ARPAV, realizza perciò le condizioni che devono essere rispettate per l’instaurarsi di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex articolo 15 della legge n. 241/1990 (delibera ANAC n. 918 del 31 agosto 2016), qui di seguito richiamate:

  • la cooperazione è retta unicamente da esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, in coerenza con le loro finalità istituzionali e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
  • alla base dell’accordo si rileva una reale divisione di compiti e responsabilità;
  • i movimenti finanziari tra i soggetti sono destinati esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione delle operazioni oggetto dell’accordo.
  • il ricorso all’accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi.

Per quanto riguarda la prima condizione posta dalla Delibera ANAC, l’interesse pubblico si consegue considerando il fatto che il primo obiettivo del progetto è quello di creare le condizioni per l’articolazione omogenea dei controlli presso le aziende agricole, con il necessario grado di uniformità di interpretazione della disciplina vigente in materia, e per l’individuazione di tutti gli  elementi necessari all’organizzazione e all’effettuazione dei controlli, anche da parte degli Enti e delle Agenzie coinvolte.

Come precedentemente evidenziato, l’obiettivo che si ritiene più significativo prevede la realizzazione di una “piattaforma” informativa per l’archiviazione e classificazione dei riscontri dei controlli effettuati dalle diverse Autorità competenti. La predisposizione di uno strumento di condivisione delle informazioni sui controlli aziendali svolti va a beneficio, oltreché dello svolgimento delle funzioni istituzionali degli Enti competenti, anche delle attività degli altri soggetti pubblici ai quali, benché operanti con finalità o su un territorio più circoscritti, sono in ogni caso attribuite facoltà di controllo in materia ambientale: AVEPA, Province, Comuni, Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

La disponibilità dell’informazione sulle attività di controllo costituisce la premessa affinché la Regione possa conoscere i risultati dell’applicazione delle norme di tutela ambientale e per la rendicontazione alla Commissione europea delle relazioni sull’efficacia dei Programmi d’Azione adottati ai sensi della direttiva 91/676/CEE.

La seconda condizione individuata dalla delibera ANAC, che caratterizza la collaborazione in argomento, è la condivisione dei compiti di elaborazione dei criteri e delle procedure coordinate di controllo, nonché della progettazione delle funzionalità della “piattaforma” informativa per mezzo della quale sono archiviati e classificati i riscontri dei controlli effettuati dalle diverse Autorità competenti, anche attraverso una attività di studio e analisi delle possibilità di colloquio tra sistemi operativi esistenti e già adottati.

Per la definizione dello strumento informatico sarà necessario realizzare uno studio approfondito con analisi dei fabbisogni, funzionale ad individuare le soluzioni informatiche da approntare. In questo, la Regione ha da oltre un decennio lavorato alla realizzazione dei sistemi applicativi oggi utilizzati per la predisposizione delle Comunicazioni di spandimento effluenti, dei Piani concimazione e dei Registri delle concimazioni. Alla progettazione delle caratteristiche tecnico-amministrative della Comunicazione di spandimento ha partecipato anche ARPA del Veneto, mentre alla traduzione su software della procedura hanno provveduto le Strutture competenti della Regione, rappresentate dalle attuali Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, per gli aspetti procedurali e amministrativi, e la Struttura oggi denominata Unità Organizzativa Sistema Informativo Sviluppo Economico, che ne ha curato la realizzazione informatica.

Lo stesso modello di collaborazione è proposto nel presente progetto di attività, nel quale ARPAV svolge un’opera determinante, apportando la propria esperienza conclamata in materia di controlli ambientali.

La terza condizione definita dalla delibera ANAC attiene ai movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’Accordo, che si configurano unicamente come copertura delle spese attinenti all’attività di progetto, senza che da questa derivino margini di guadagno per le Parti; tale condizione nello stesso Accordo di collaborazione è espressamente dichiarata.

La Regione e ARPAV, infatti, “coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell’obiettivo comune di fornire servizi  indistintamente a favore della collettività”.

Da ultimo, stante l’elevata specificità delle analisi e della progettazione dei supporti amministrativi e procedurali da sviluppare, sia dal punto di vista organizzativo che informatico, si ritiene che non si possa determinare alcun ostacolo alla libera circolazione dei servizi o alla concorrenza in relazione allo studio che dovrà essere realizzato.

Per quanto riguarda le risorse necessarie alla realizzazione di studio e analisi dei fabbisogni funzionali a definire la “piattaforma” informatizzata che riassume in Veneto i controlli di cui alla normativa che applica la Direttiva Nitrati, la Regione del Veneto ha destinato un ammontare di € 40.000, nell’ambito dello stanziamento approvato sul proprio bilancio con legge regionale n. 6/2015.

Alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e ARPAV proposto all’approvazione (Allegato A) è delegato il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che provvederà alla sottoscrizione dell’accordo in argomento. Alla medesima Direzione è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione, di quanto previsto dalla presente deliberazione, dell’Accordo sottoscritto tra le parti e del Programma di attività (Allegato B) proposto per l’approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva (CEE) 91/676/CEE, con particolare riferimento all’articolo l0 e all’allegato V – “Informazioni da inserire nelle relazioni di cui all’articolo 10”;

VISTE le Linee guida della Commissione europea denominate “Direttiva ‘Nitrati’ –  (91/676/CEE). Stato e tendenze dell’ambiente acquatico e delle pratiche agricole. Guida alla stesura delle relazioni degli Stati membri”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la legge n. 241/90, all’articolo 15, concernente gli Accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTA la LR n. 33/85, con particolare riferimento all’articolo 5, relativamente alle competenze della Provincia nel controllo preventivo e successivo dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, e all’articolo 16, circa le attività di coordinamento e alta vigilanza di competenza regionale;

VISTA la LR n. 6/2015, legge di stabilità regionale 27 aprile 2015, n. 6, “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, in particolare all’articolo 45 – “Studi, indagini e valutazioni ambientali per l’applicazione della normativa comunitaria”;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della collaborazione proposta dal presente provvedimento risulta pari 40.000,00 euro a valere sulle risorse del Capitolo di bilancio 102405 – “Studi, indagini, e valutazioni ambientali delle zone vulnerabili ai nitrati”;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, allegato A – “Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27.5.2016 che hanno istituito rispettivamente le Direzioni e le Unità Organizzative nell’ambito delle medesime Direzioni, in attuazione dell’art.17 della legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla legge regionale 17.5.2016, n. 14;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e ARPA del Veneto (Allegato A), nonché il Programma delle attività da realizzare (Allegato B) allegati al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
  3. di stabilire che l’Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e si concluderà al 31.12.2019, salvo concessione di proroghe debitamente motivate;
  4. di determinare in euro 40.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, entro il corrente esercizio disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102405 del Bilancio 2018 “Studi, indagini, e valutazioni ambientali delle zone vulnerabili ai nitrati”;
  5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a cui è stato assegnato il capitolo al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  6. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all’esecuzione della presente deliberazione;
  8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno in esecuzione del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni dai sensi della LR 1/2011;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo n. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1580_AllegatoA_381124.pdf
1580_AllegatoB_381124.pdf

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