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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 30 ottobre 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1501 del 16 ottobre 2018

Ditta S.E.L.C. s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "BOAROL" sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) e modificazione del piano di coltivazione della residuale area di coltivazione originaria. L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Trattasi dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) nonché della modificazione del piano del piano di coltivazione della parte residuale area della cava originariamente autorizzata.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta S.E.L.C. s.r.l. (C.F. 00222720237), con sede a Grezzana (VR) in via Domenico da Lugo n. 12, con nota in data 11.03.2014, acquisita al prot. n. 112855 del 14.03.2014, aveva presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonchè dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata “BOAROL” sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) nonché di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

In particolare, l’area di cava richiesta in ampliamento ricade interamente in Comune di Negrar (VR).

L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito in parte la procedura di cui alla L.R. n. 44/1982, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione della domanda.

A tale riguardo, infatti, nell’ambito della procedura di V.I.A., la domanda di coltivazione in ampliamento della cava era stata pubblicata in data 28.03.2014 sul quotidiano “Corriere del Veneto”e in data 09.04.2014 i contenuti del progetto erano stati presentati al pubblico. Nel corso dell’istruttoria erano pervenute le osservazioni formulate da:

  • sig. Aldo Ghira in data 29.04.2014;
  • Provincia di Verona in data 18.06.2014;
  • avv. Zantedeschi per conto dei Sig. Marogna Attilia, Marogna Mario e Fasoli Giovanni Battista in data 02.07.2014;
  • avv. Zantedeschi per conto del Sig. Brunelli Luigi in data 01.10.2014; 
  • avv. Dalfini per conto del Sig. Guardini Remo in data 02.12.2014;
  • Comune di Negrar con delibera del Consiglio comunale n. 60 del 17.04.2014;

A seguito delle citate osservazioni, dei pareri pervenuti nonché del parere negativo espresso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici con nota prot. n. 0020621 CL. 34.19.07/8, la ditta S.E.L.C. s.r.l., con nota in data 15.09.2015 acquisita al prot. n. 367804 del 15.09.2015, aveva trasmesso alla Struttura competente per la V.I.A. la documentazione progettuale relativa ad un progetto integralmente sostitutivo di quello allegato all’istanza originaria del 11.03.2014.

Espletati tutti gli adempimenti istruttori, l’istanza e relativo progetto erano stati quindi sottoposti alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, con parere n. 11 del 13.09.2017, si era espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 1461/2016, aveva quindi trasmesso il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 11/2017 alla Direzione Difesa del Suolo per l’acquisizione del parere di natura mineraria.

In fase di istruttoria V.I.A., il Comune di Negrar, con deliberazione del Consiglio n. 60 del 17.04.2014, aveva espresso motivato parere contrario al progetto originario di ampliamento del 2014 mentre non si è mai espresso sul progetto sostitutivo di cui alla documentazione acquisita in Regione al prot. n. 367804/2015.

Sempre nel corso dell’istruttoria V.I.A. era stato acquisito il parere della C.T.P.A.C. di Verona la quale, nella seduta del 14.07.2016 aveva espresso parere favorevole subordinatamente “alla positiva verifica di compatibilità ambientale e all’esito positivo della valutazione di incidenza ambientale” e con la seguente prescrizione: “per quanto riguarda gli imbocchi sia per la fase di gestione sia al termine dei lavori di coltivazione dovranno essere rispettate le indicazioni regionali di cui al punto 5 dell’allegato A della D.G.R.V. n. 652 del 20 marzo 2007”.

Come stabilito dall’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all’approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l’ampliamento delle esistenti, è obbligatorio e vincolante.

L’area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco (art. 42, lettera g, del D.lgs. n. 42/2004) nonché più genericamente per gli effetti della L. 1497/39.

Proprio in ordine al vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull’area di cava, nel corso dell’istruttoria V.I.A., era stato acquisito il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che, in data 04.02.2016, si era espresso favorevolmente.

L’area di cava oggetto di ampliamento e di modificazione del piano di coltivazione nella parte residuale dell’area originaria dista circa 2,9 Km dall’area S.I.C./Z.P.S.denominata “Monti Lessini:Ponte di Veja, Vajo della Marciora” ed individuata dal codice IT3210006 .

Al riguardo, è stato acquisito il parere in data 20.05.2014 della Struttura competente in materia di V.INC.A., con il quale è stata verificata l’effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come dichiarato dalla ditta che riteneva l’intervento riconducibile alla fattispecie di esclusione prevista all’allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014, tenuto anche conto che gli interventi in variante si sviluppano interamente in sotterraneo.

La domanda e il relativo progetto sono stati quindi sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 20.04.2018, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (Allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Nel medesimo parere, la C.T.R.A.E. ha controdedotto alle osservazioni formulate dall’avv. Dalfini, dall’avv. Zantedeschi e dal sig. Ghira nonché ha confutato le argomentazioni alla base del parere contrario espresso dal Comune di Negrar con deliberazione consiliare n. 60/2014, ritenendo in conclusione che le osservazioni siano da considerarsi superate, alla luce delle previsioni del nuovo progetto presentato.

Con nota prot. n. 249675 del 29.06.2018, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta S.E.L.C. s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 20.04.2018, ha chiesto alla ditta medesima di ottemperare alle prescrizioni imposte dalla C.T.R.A.E. e propedeutiche alla stesura del provvedimento autorizzativo.

In particolare è stata richiesta apposita documentazione per attestare la reale assenza di qualsiasi forma di escavazione nell’area di cava oggetto di stralcio (indicata con campitura a pallini blu nella planimetria a scala 1:1000 tavola n. 4 “Stato attuale-Planimetria di superficie”) e per comprovare la sussistenza di condizioni di stabilità del versante interessato dall’intervento.

La ditta, con nota in data 02.07.2018, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 267632 del 03.07.2018 ha trasmesso quanto richiesto.

La documentazione presentata dalla ditta è stata esaminata dalla competente Direzione Difesa del Suolo ed è stata ritenuta esaustiva e pienamente rispondente a quanto richiesto e quindi è stata recepita e inserita negli atti del progetto, in ottemperanza sia alla prescrizione di cui al punto n. 4 del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 11 del 13.09.2017 sia alla prescrizione di cui alla lettera j del parere della C.T.R.A.E. del 20.04.2018.

Inoltre, al punto n. 4 del parere della C.T.R.A.E. del 20.04.2018, è stato espresso parere favorevole “all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 subordinatamente all’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo ”.

Al riguardo, visto il notevole tempo trascorso dalla presentazione della domanda di ampliamento della cava, si è ritenuto opportuno, al fine di non gravare ulteriormente sui tempi di conclusione del procedimento, procedere alla stesura della presente deliberazione, rinviando ad altro provvedimento a firma del Dirigente della Difesa del Suolo l’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, una volta che la ditta avrà prodotto le analisi richieste, fermo restando che i lavori di coltivazione non potranno essere avviati prima del rilascio del provvedimento di approvazione del Piano medesimo.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 22.12.2017 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0061150_20171222.

Con comunicazione in data 22.12.2017 il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta S.E.L.C. s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del citato D.Lgs. n. 159/2011.

Il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 24.400 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare per granulati pari a circa 153.700 mc.

Corre l’obbligo di precisare che la vigente L.R. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, all’art. 30 stabilisce: “ Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuti inizio” . Pertanto sia il parere C.T.R.A.E. del 20.4.2018 sia la presente deliberazione, quale provvedimento conclusivo di un procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 13/2018, sono coerenti e conformi alle disposizioni di cui alla previgente L.R. n. 44/1982.

Si precisa tuttavia che ogni azione e adempimento da porre in essere successivamente al rilascio della presente autorizzazione, soggiace alle disposizioni della L.R. n. 13/2018, che potranno, allorché ne sarà possibile la puntuale applicazione in virtù dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, dar luogo a modifiche dei contenuti della presente deliberazione.

Tanto premesso, si propone di autorizzare la ditta S.E.L.C. s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) e di autorizzare la modifica del piano di coltivazione nella residuale area originaria di coltivazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta S.E.L.C. s.r.l., originariamente pervenuta in Regione ed acquisita al al prot. n. 112855 del 14.03.2014, per la coltivazione in ampliamento della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita in Comune di Grezzana e Negrar (VR) e la documentazione progettuale allegata

VISTA la successiva documentazione progettuale presentata ed acquisita al prot. n. 367804 del 15.09.2015, in sostituzione integrale di quanto depositato con l’istanza originaria;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il parere della C.T.PA.C. di Verona;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il parere n. 11 del 13.09.2017 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. che ha espresso il giudizio di favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il parere in data 04.02.2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Veneto, acquisito al protocollo regionale n. 44381 del 04.02.2016;

VISTO il parere in data 20.05.2014. con il quale la struttura competente in materia di V.INC.A ha verificato l’effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la L.R. 52/1978;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (Allegato A);
  2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta S.E.L.C. s.r.l.. (C.F. 00222720237), con sede a Grezzana (VR) in via Domenico da Lugo n.12, la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR), di cui alla domanda in data 11.03.2014, acquisita al prot. n. 112855 del 14.03.2014, e alla documentazione progettuale acquisita al prot. n. 367804 del 15.09.2015 in sostituzione integrale di quanto depositato con l’istanza originaria, all’interno dell’area individuata con linee rossa e verde tratteggiate nella tavola allegato n. B1 ”Rif. cartografici” a scale varie, facente parte della documentazione sopra citata, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (scale varie) (allegato n. B1);
  • RELAZIONE GEOLOGICA - GEOMECCANICA (allegato n. B2);
  • STATO ATTUALE – PLANIMETRIA IN SOTTERRANEO (scala 1:1000) (allegato n. B3);
  • STATO ATTUALE – DI PROGETTO – PLANIMETRIA DI GALLERIA (scala 1:1000) (allegato n. 3 integrazione e sostituzione) (prot. n. 51661 del 08.02.2017)
  • STATO ATTUALE - PLANIMETRIA DI SUPERFICIE (scala 1:1000) (allegato n. B4);
  • SEZIONI COMPARATIVE (scala 1:1000) (allegato n. B5);
  • DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato n. B6);
  • RELAZIONE TECNICA (allegato n. B7);
  • RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE (allegato B8);
  • COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (allegato n. B9);
  • PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (allegato B10);
  • PARTICOLARI ESECUTIVI (allegato B11);
  • MONOGRAFIA CAPISALDI (scala 1:2000) (allegato n. B12);
  • DATI METRICI (allegato n. B13);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 (allegato n. B14);
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (allegato n. B15);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 1);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 2);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 3);
  • SINTESI NON TECNICA (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 4); SINTESI NON TECNICA (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 4);
  • STATO ATTUALE – DI PROGETTO PLANIMETRIA DI GALLERIA (integrazione e sostituzione) (allegato n. 3) (pervenuto presso la Direzione Difesa del Suolo ed acquisito al prot. n. 51661 del 08.02.2017);
  • NOTA INTEGRATIVA (documentazione integrativa richiesta nel parere di V.I.A e nel parere della C.T.R.A.E.); 
  1. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 2) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area della cava, dando atto che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento hanno recepito integralmente le prescrizioni riportate nel parere favorevole n. 11 del 13.09.2017 con il quale Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale alla coltivazione in ampliamento della cava;
  2. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l’autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto precedente è efficace per 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  3. di stralciare dall’area della cava la superficie individuata con campitura a pallini blu nella planimetria “mappa catastale” a scala 1:2000 tavola allegato n. B1 ”Rif. cartografici”;
  4. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti DD.G.R. n. 5051 del 03.10.1995 e n. 6932 del 27.12.1995 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
  5. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
  6. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 20 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;
  7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
  1. effettuare le operazioni di scarico del materiale di risulta, solo all’interno dell’area della cava;
  2. delimitare l’area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e previo accordo con la Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
  3. non effettuare scavi all’aperto che possano interessare l’alveo o le sponde del “Vaio Freddaro”;
  4. porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  5. costruire, nella zona del frantoio dove il calcare subisce una prima macinazione per poi essere immesso nelle tubature collegate allo stabilimento di lavorazione, qualora non già eseguita, una idonea opera di contenimento del materiale atta ad evitare che lo stesso possa debordare dal frantoio medesimo e precipitare nel bosco sottostante;
  6. adottare opportuni accorgimenti lungo la tubatura di collegamento tra il frantoio primario e lo stabilimento di lavorazione, al fine di impedire che il materiale trasportato per gravità fuoriesca da eventuali tubi mal collegati o rotti, andando a danneggiare il soprassuolo boschivo che ricopre il versante;
  7. rispettare tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, che si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni;
  8. realizzare l’ampliamento del presente progetto esclusivamente nei mappali per i quali sia dimostrata la totale disponibilità;
  9. effettuare il ripristino ambientale dell’intera area di cava secondo quanto previsto nel piano di ricomposizione della cava relativo al presente progetto e, rispetto a quest’ultimo, vengano individuati n. 4 imbocchi da mantenere agibili per permettere l’accesso completo alla cava in sotterraneo, dotandoli di cancello munito di lucchetto, al fine di consentire eventuali ispezioni al sottosuolo che dovessero rendersi necessarie. Le chiavi dei lucchetti dovranno essere custodite a cura dell’Amministrazione comunale. Dovrà essere completamente ricoperta con terreno vegetale tutta la fascia di roccia degli altri imbocchi al sotterraneo, in modo tale che il risultato finale sia un continuum con l’area prativa circostante. Dovranno inoltre essere smantellati completamente tutti i manufatti insistenti nell’area di cava, compresa la condotta di collegamento al deposito sottostante della ditta S.E.L.C. s.r.l., restituendo all’uso agricolo le relative superfici di competenza;
  10. rispettare tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell’ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;
  11. mantenere, anche in caso di modica delle strutture di sostegno previste negli elaborati progettuali, le dimensioni minime dei setti di 12 x 18 metri, la larghezza massima di 12 metri delle gallerie e la larghezza massima delle interconnessioni compresa tra 8 metri e 10 metri, orientati secondo la direzione più adeguata rispetto alla naturale fatturazione della roccia. Gli schemi proposti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo massime consentite ed eventuali variazioni in corso d’opera, dovute a fattori contingenti e imprevisti, dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale, dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali, dalla larghezza massima delle gallerie e dalla distanza massima tra i setti;
  12. rinforzare e collegare, nelle zone direttamente sottostanti la viabilità pubblica ed in quelle contermini che in ogni caso potrebbero avere influenza sulla stabilità della medesima, i setti di sostegno secondo lo schema di cui alla planimetria tratta dalla tavola n. 3 a scala 1:1000 “Stato Attuale – di Progetto Planimetria di galleria” pervenuta alla Direzione Difesa del Suolo ed acquisita al prot. n. 51661 del 08.02.2017;
  13. mantenere un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava, sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento sia per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche, con cadenza semestrale;
  14. presentare la documentazione di cui al punto precedente alla Direzione Difesa del Suolo, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell’avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;
  15. realizzare, durante la coltivazione della cava, interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alla aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare “rosa” e alle aree più critiche, sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geomeccanica;
  16. istallare una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido per i crolli che si potrebbero verificare in futuro. La Regione, d’intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l’applicazione della presente prescrizione;
  17. mettere in sicurezza le vie di accesso al sotterraneo ed al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del “tetto” eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;
  18. rispettare, nell’impiego di esplosivo per l’abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di polizia mineraria;
  19. regimare adeguatamente le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;
  20. provvedere, qualora già presenti, all’allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;
  21. mantenere, e possibilmente incrementare, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo, finalizzata al rilevamento di un eventuale aumento di fenomeni compressivi;
  22. provvedere, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all’estinzione della attività estrattiva, alla numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione fin qui utilizzate, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geomeccanica dalla quale emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geomeccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva della struttura e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione;
  23. provvedere, qualora del caso e in alternativa agli interventi di cui al punto precedente, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo mediante impiego di materiale stabile ed inerte, utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);
  24. rispettare, con riferimento agli imbocchi al sotterraneo, sia nel corso sia al termine dei lavori di coltivazione, le indicazioni previste al punto 5 dell’allegato A della D.G.R.V. n. 652 del 20 marzo 2007;
  25. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 120.000,00 (centoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione e fino alla dichiarazione di estinzione della medesima, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  26. stipulare con i Comuni di Grezzana e Negrar la convenzione di cui all'ex art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997 e nel rispetto dei contenuti dell’art. 19 della L.R. 13/2018, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che siano state stipulate le convenzioni, stipulare entro i successivi 15 giorni gli atti unilaterali d'obbligo sostitutivi delle convenzioni, predisposti secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e ne formeranno parte integrante, e trasmetterli ai rispettivi Comuni e alla Regione;
  27. non avviare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione, fino alla presentazione alla Regione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo;
  28. non avviare i lavori di coltivazione in ampliamento prima del rilascio del provvedimento del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, di approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
  29. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  30. eseguire la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
  31. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all’art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, relativa all’attecchimento delle specie arboree messe a dimora;
  1. di stabilire che l’estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall’accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestate situazioni di dissesto all’interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l’ultimazione dei lavori di coltivazione;
  2. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza; 
  3. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
  4. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  5. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da calcare per granulati per una volumetria non superiore a 153.700 mc. E’ altresì escluso espressamente l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorchè utilizzabile ai fini produttivi;
  6. di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta anche per quanto attiene ai materiali associati nonché si richiamano le statuizioni stabilite con D.G.R. n. 761/2010;
  7. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  8. di comunicare la presente autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona Rovigo e Vicenza;
  9. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Grezzana e Negrar, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

(seguono allegati)

1501_AllegatoA_380234.pdf

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