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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1431 del 02 ottobre 2018
Modifica e riapertura del concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2018 - 2021) approvato con precedente D.G.R. n. 768 del 28 maggio 2018 ex Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. ai sensi di quanto disposto dal Ministero della Salute con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 dell' 11 settembre 2018.
Il presente atto modifica e riapre il concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2018 – 2021) ai sensi di quanto disposto dal Ministero della Salute con Avviso pubblicato nella GURI n. 72 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del’11/09/2018.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (direttive 93/16/CEE e 2001/19/CE), ha istituito e disciplinato il corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina Generale.
Il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale costituisce requisito per l’iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all’accesso alle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medico di Medicina Generale.
Il corso, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e iscritti ad un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana, ha durata triennale ed è organizzato e attivato dalle Regioni con bando, in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e nel rispetto dei principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti con il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.
Il numero di medici da ammettere annualmente ai corsi viene determinato dalle Regioni sulla base della previsione del fabbisogno di medici nel territorio nei limiti concordati con il Ministero della Salute e nell’ambito delle risorse disponibili.
In attuazione alla normativa sopra citata, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso e concordato in sede di Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Salute, una bozza di bando di concorso in conformità al quale, ciascuna Regione o Provincia Autonoma, provvede ad emanare il proprio; tale documento è stato infine oggetto di esame, condivisione ed approvazione da parte della Conferenza degli Assessori regionali alla Sanità.
A seguito della pronuncia del TAR del Lazio, Sezione terza-quater n. 5994 del 21.04.2017, il Ministero della Salute, con successivo Decreto del 7 giugno 2017, modificando l’art. 5 co. 1 e l’art. 6 co. 2 lett. c) del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 ha stabilito che i requisiti dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana devono essere posseduti entro la data di inizio del corso, pena l’esclusione dallo stesso, pertanto i successivi bandi regionali sono stati modificati di conseguenza.
Per il triennio 2018-2021, con D.G.R. n. 768 del 28 maggio 2018 la Regione Veneto, a seguito di una puntuale analisi del fabbisogno di medici di Medicina Generale nella Regione, tenuto conto dell’attuale carenza di medici e dei futuri pensionamenti, nonché constatando una disparità sul numero di borse di studio autorizzate e finanziate dal Ministero della Salute ad altre Regioni che annoverano un bacino di popolazione assistita similare o ancorché inferiore a quella del Veneto:
Ai sensi della normativa sopra citata, il Ministero della Salute, con Avviso del 15 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2018, ha successivamente pubblicato gli estremi dei bandi approvati dalle singole Regioni per il triennio in questione, indicando quale data del concorso il 25 settembre 2018.
Le attività di iscrizione on line delle domande di ammissione al corso nella Regione Veneto sono state gestite mediante piattaforma Web in utilizzo da Azienda Zero, istituita ex L.R. n. 19/2016 e seguenti provvedimenti attuativi (in particolare la D.G.R. n. 555 del 30 aprile 2018 – Allegato A – p.to 2.3.6) quale ente di governance della sanità veneta e a supporto della programmazione regionale.
A seguito della nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. 3766/C7SAN del 7 settembre 2018, in relazione alle ulteriori disponibilità economiche messe a disposizione dall'Intesa del 1/08/2018 (rep.atti 149 CSR) per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il triennio 2018/2021, da ripartirsi sulla base della quota d’accesso, il Ministero con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 dell’ 11 settembre 2018:
Successivamente, in sede di riparto del contingente 2018-2021, sono state suddivise tra le Regioni le ulteriori borse messe a disposizione e alla Regione Veneto in particolare ne sono state assegnate ulteriori 66 (da aggiungersi pertanto alle 60 già previste ai sensi della D.G.R. n. 768 del 28 maggio 2018), per un totale di 126 borse.
Successivamente, nella seduta del 26 settembre 2018, la Commissione Salute, come da comunicazione pervenuta in data 26/09/2018 a mezzo mail:
In seguito, in data 27/09/2018 con nota prot. 598945 la Segreteria Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale - Commissione Salute - Regione Emilia-Romagna ha confermato il numero di borse assegnate ad ogni Regione precisando che “… il relativo riparto delle risorse è avvenuto in base alla quota di accesso ai sensi dell’Intesa 1/08/2018 di riparto del FSN per l’anno 2018…” e che tali risorse “… saranno utilizzate dalle Regioni per ... il finanziamento delle borse di studio aggiuntive per il triennio 2018/2021” e per le “spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale”.
Con il presente atto si intende pertanto:
Per quanto riguarda l’aspetto economico i finanziamenti per la formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2° del decreto legislativo n. 56/2000, residuano a carico del bilancio dello Stato. La determinazione della quota del Fondo sanitario nazionale da destinare alla formazione specifica in Medicina Generale e il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero della Salute. Successivamente all’Intesa della CSR, la quota di FSN è oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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