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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1166 del 07 agosto 2018
Bando per la formulazione di graduatorie utili alla concessione di contributi regionali ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 e s.m.i. e dell'art. 6 della Legge Regionale 24/01/1992, n. 6 e s.m.i., per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione del Veneto.
Il provvedimento individua i criteri per la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature, dotazioni di protezione individuale, manutenzione mezzi e attrezzature, necessari al potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo e dall’Associazione Nazionale Alpini, convenzionate con la Regione per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, al fine di garantire interventi in sicurezza.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 58/1984 disciplina le attività regionali in materia di protezione civile ed, in particolare, riconosce un ruolo importante al volontariato organizzato di protezione civile. La medesima legge prevede infatti che la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possa assegnare un contributo per l’acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare alle Organizzazioni iscritte all’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.
Allo stesso modo, la legge regionale n. 6/1992, che disciplina l’attività antincendi boschivi sul territorio regionale, prevede che nell’ambito dell’organizzazione delle attività antincendi boschivi sul territorio regionale, coordinate dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, possano essere stipulate apposite convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio specializzate in tale ambito. A tali Organizzazioni, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 6/1992 e della convenzione, possono essere concessi contributi al fine di migliorarne la sicurezza negli interventi e l’efficacia delle attività di contrasto agli incendi boschivi.
Ciò premesso, valutata la necessità di procedere all’adeguamento delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale destinati all’attività antincendi boschivi, considerato che gli ultimi contributi specifici per spese d’investimento nel settore dell’antincendio boschivo risalgono al 2014, si intende con il presente provvedimento procedere all’emanazione di un bando specifico, per l’individuazione di n. 4 distinte graduatorie, relative alle diverse misure per le quali potrà essere richiesto il contributo regionale.
- Misura 1: attrezzature dedicate all’antincendio boschivo, - Misura 2: apparecchiature atte alle comunicazioni radio aib e informatiche, - Misura 3: dispositivi di protezione individuale antincendio boschivo, - Misura 4: manutenzioni automezzi e attrezzature dedicati all’attività aib.
Si precisa che, al fine di sottolineare l’importanza della collaborazione fra gruppi di volontari nell’ambito dell’attività antincendi boschivi sul territorio regionale, con il bando disposto con il presente provvedimento saranno valorizzate le richieste formulate da raggruppamenti di Organizzazioni, in particolare se già in possesso di iscrizione all’Albo regionale e se riferite alla medesima Area operativa di intervento.
Inoltre con il presente provvedimento si intende promuovere eventuali progetti, che potranno essere valutati separatamente, di particolare interesse e proposti da un partenariato composto da Comuni singoli o associati, o da Organizzazioni di Volontariato, singole o associate, che intendano procedere alla realizzazione di un intervento riconducibile ai seguenti ambiti, purché riferiti al tema antincendio boschivo:
- formazione, - informazione alla cittadinanza, - acquisti di automezzi ed attrezzature, - sedi e ricoveri di mezzi.
Tutto ciò premesso, si intende approvare il bando e la modulistica di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Sarà cura della struttura competente in materia di protezione civile provvedere alla istruttoria delle domande pervenute dalle Organizzazioni di volontariato e ai successivi adempimenti amministrativi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 2812;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 1558;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2016, n. 1751;
delibera
(seguono allegati)
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