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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 03 luglio 2018


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 818 del 08 giugno 2018

Nomina del revisore dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all’art. 56.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all’articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e all’aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l’obiettivo, tra gli altri, di introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.

In particolare, per quanto riguarda la nomina all’incarico dell’organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell’apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.

L’Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all’incarico da ricoprire, in un’ottica di trasparenza e snellimento delle procedure.

Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l’iscrizione e la gestione dell’Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all’istruttoria espletata, con i decreti n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20 del 29 settembre 2017, n. 25 del 24 ottobre 2017, n. 3 del 12 febbraio 2018, sono stati inseriti nell’Elenco di cui trattasi, i candidati risultati idonei secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.

Si rammenta che l'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell’IPAB:

  • le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell’IPAB e uno dal Consiglio di Amministrazione;
  • le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
  • le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, spiegando che l’adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene “alla naturale scadenza dell’organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.

Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.

Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una duplice situazione.

In un primo caso, in cui la scadenza dell’organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori, per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.

Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell’organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme statutarie”.

Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso un’apposita comunicazione scritta, l’imminenza del termine dell’incarico dell’organo di controllo.

Dato atto che ad oggi sono pervenute istanze scritte di segnalazione del termine del mandato degli organi di controllo delle Ipab indicate nell’Allegato A, con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione come individuato nel citato allegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. R. 30 dicembre 2016 n. 30;

VISTA la DGR n. 503 del 14 aprile 2017;

VISTA la DGR n. 874 del 13 giugno 2017;

VISTA la DGR n. 1621 del 12 ottobre 2017;

VISTA la DGR n. 1886 del 22 novembre 2017;

VISTI i Decreti della Direzione Servizi Sociali n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20 del 29 settembre 2017, n. n. 25 del 24 ottobre 2017, n. 3 del 12 febbraio 2018;

delibera

  1. di nominare i revisori dei conti delle Ipab indicate nell’Allegato A al presente provvedimento;
  2. che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

818_AllegatoA_372605.pdf

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