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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 08 giugno 2018
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto. Anno Accademico 2018-2019. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).
Con il presente provvedimento si approvano:
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Come stabilito dall’articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.
Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione all’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2018-2019 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.
Infatti, esso si colloca all’interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. 18/06/1996, n. 15, dalla L.R. n. 07/04/1998, n. 8, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 sull’uniformità di trattamento nel DSU.
Il contenuto del Piano
Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l’altro, i seguenti oggetti:
In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando le eventuali innovazioni che sono state introdotte, descritte all’interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:
si confermano i criteri e le modalità previste dal D.P.C.M. 09/04/2001:
si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) delle risorse complessivamente destinate alle matricole che è elevata dal 3% al 5% (riserva già introdotta a partire dall’A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005);
in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 - D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario (ISEEU) e la consegna della relativa certificazione; si conferma come lo scorso anno che a seguito della nuova normativa sull’ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare ed attestare il nuovo ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario;
nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2017-2018 senza procedere ad aggiornarne l’importo; inoltre resta fermo il principio già stabilito negli anni accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l’accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996 ;
allo scopo di agevolare la fruibilità del servizio di ristorazione erogato da tutti gli ESU è previsto che gli studenti iscritti alle Istituzioni di istruzione superiore e alta formazione aventi sede nel Veneto vi possano accedere alla tariffa determinata ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Piano degli interventi di attuazione del DSU applicata dall’ESU presso cui fruiscono del servizio;
si conferma l’entità di € 1.500,00; l’attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l’istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il diritto allo studio universitario (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l’importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l’offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l’ampliamento, la riqualificazione, l’adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l’acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo;
si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e, quale novità, anche ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%) che è elevata dal 10% al 20%;
nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, tra le ulteriori riserve che gli ESU possono prevedere, in base ai dati storici dell’anno precedente, è introdotta quella a favore degli studenti non in possesso delle condizioni economiche e dei requisiti di merito per accedere alla borsa di studio; inoltre è previsto che i posti alloggio destinati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (30% dei posti disponibili) siano così suddivisi:
si confermano quelle dell’Anno Accademico precedente con l’introduzione di alcune novità;
si introducono i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell’eventuale quota parte di Fondo integrativo assegnata dallo Stato alla Regione a favore di studenti con disabilità; detti criteri sono individuati con riferimento al numero degli studenti con disabilità non inferiore al 66% idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l’A.A. 2018-2019 stilate dalle Università e dagli ESU e al fabbisogno di risorse degli ESU per garantire loro i servizi;
inoltre è prevista la possibilità di assegnare un’integrazione della borsa di studio a favore degli studenti disabili, tenuto conto delle risorse dell’eventuale quota parte di Fondo integrativo disponibili e delle effettive necessità dello studente;
La gestione degli interventi in capo alle Università
Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (Allegato B), alle Università del Veneto, anche per l’A.A. 2018-2019, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. n. 15/1996.
Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.
Valutata l’esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2018-2019 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l’A.A. 2018-2019, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell’accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio sarà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.
Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2019 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:
Studente fuori sede:
€ 1.500,00
in caso di solo alloggio
€ 2.100,00
in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero
€ 600,00
in caso di 1 pasto giornaliero
Studente pendolare:
€ 400,00
o l’eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero
Sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2019 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:
€ 1.200,00
in caso di 2 pasti giornalieri
La gestione degli interventi in capo agli ESU
Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, saranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.
Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.
Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.
Anche gli ESU, al pari delle Università:
Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) saranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A al presente provvedimento.
L’aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario
La Giunta regionale aggiorna, entro il 30 giugno di ogni anno, l’importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’Anno Accademico.
Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2018 è pari allo 1,7%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2018-2019 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2018-2019
Fasce della Tassa
Limite minimo della Fascia
Limiti massimo della Fascia
I
€ 127,00
€ 146,99
II
€ 147,00
€ 168,99
III
€ 169,00
Le poste finanziarie destinate ammontano a € 42.330.000,00, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071203 “Concessione di prestiti d’onore e borse di studio a studenti universitari – somma finanziata con l’apposito fondo di intervento integrativo”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017 e 2019-2021, previa approvazione, nei seguenti termini:
Si propone infine all’approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del DSU per l’A.A. 2018-2019, Allegato A e lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l’affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l’A.A. 2018-2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 34 della Costituzione;
VISTO il D.P.R. 31/08/1999, n. 394;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTO il D.P.C.M. 09/04/2001;
VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
VISTO il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
VISTO il D.M. 23/03/2016, n. 174;
VISTO il D.Lgs. 26/08/2016, n. 174;
VISTO il D.M. 15/03/2018, n. 218;
VISTO il D.M. 03/05/2018, n. 351;
VISTA la L.R. 18/06/1996, n. 15;
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46 “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020”;
VISTO il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell’11/07/2001;
RICHIAMATE le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;
VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. 0001019 del 30/03/2018, dell’ESU di Verona prot. n. 0001176/2018 del 13/04/2018, dell’Università IUAV di Venezia prot. n. 29704 del 13/04/2018, dell’Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 21617 del 13/04/2018, dell’Università degli Studi di Padova del 16/04/2018, dell’ESU di Padova del 17/04/2018;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;
delibera
per gli studenti iscritti alle Università stesse;
per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;
Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2018-2019
(seguono allegati)
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