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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 15 giugno 2018


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 08 giugno 2018

Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e avvio delle procedure di nomina dei componenti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico al quale l’art. 11 della L.R. n. 8/2017 attribuisce il compito di sostenere le indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione e di definire principi ed indirizzi generali.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In questi anni la Regione del Veneto ha colto tutte le innovazioni, anche legislative, in materia di istruzione e formazione professionale, e ha costruito un sistema che recenti ricerche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e dell’Istituto di Studi e Ricerche Economiche e Sociali (IRES), hanno definito di eccellenza.

Un successo che si deve alla lungimiranza della nostra Regione che ha avuto l’intuizione di investire fin dagli anni ’90 nella formazione iniziale, favorendo lo sviluppo di Centri di Formazione Professionale che, se già negli anni ’50 formavano l’attuale tessuto imprenditoriale, con il tempo, come recita la relazione che accompagna la proposta di legge relativa al Sistema Educativo della Regione Veneto, si sono trasformati in “incubatori d’impresa, di cittadinanza e di innovazione”.

Oggi il Veneto vanta un sistema formativo che si caratterizza come un insieme coerente di offerte di istruzione, formazione professionale e lavoro a disposizione di giovani e adulti che, pur tenendo conto dei bisogni di sviluppo del sistema economico complessivo, rispettano la centralità della persona e i bisogni individuali.

L’architettura del sistema formativo consente alla scuola, alla formazione professionale e all’università, ma anche al sistema delle imprese e delle professioni, di individuare conoscenze e competenze capitalizzabili e certificabili, riconoscendo crediti riferiti a standard condivisi.

Il livello di integrazione raggiunto dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale veneto, nel quale Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Parti Sociali e Sistema produttivo si muovono sinergicamente e con spirito di collaborazione, ha indotto il Legislatore regionale a suggellare il modello di eccellenza.

Dopo un percorso ampiamente condiviso, è stata approvata la Legge Regionale n. 8 del 31/03/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, che pone le basi per un sistema integrato di formazione e costituisce un riferimento a livello nazionale per le attuali regioni a statuto ordinario.

Una legge che affonda le radici nell’impegno assunto dal Governo e dalle Parti sociali con l’“Accordo per il lavoro” del 1996 e con il “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione” del 1 febbraio 1999. La legge regionale trova il suo fondamento anche nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge delega al Governo per il “conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali”, in tema di “riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”) e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (relativo al “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

Gli accordi con il Governo e la conseguente partnership tra università, scuola, formazione professionale e impresa, poggiano su tre pilastri fondamentali: la centralità dell’impresa nel sistema formativo, l’attenzione ai giovani, l’orientamento del sistema formativo alla domanda, articolata e molteplice, che promana dalla società nel suo complesso, come dalle persone, singole e associate che siano.

Un modello che orgogliosamente possiamo definire ormai a regime in Veneto e che trova nella legge regionale n. 8/2017, solo la naturale ratifica.

L’art.11, comma 1 di tale legge – relativo alla quota regionale dei piani di studio – prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sottosistema di istruzione, definisca principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, il compito di emanare le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli e qualifiche del sottosistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Il comma 5 dell’art. 11 infine, prevede la possibilità di costituire un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con funzioni di proposta e validazione tecnica a supporto all’azione del Consiglio regionale, ma anche come luogo prospettico di riflessione strategica.

Alla luce del nuovo processo di autonomia, la Regione del Veneto si trova infatti nella possibilità di prefigurare e sperimentare delle misure innovative che concorreranno a tradurre in concreto tale processo, in linea con le migliori pratiche esistenti in Italia e in Europa.

Ritenuto di avvalersi del supporto specialistico del CTS, si propone che esso sia coordinato dal Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria o da un suo delegato e composto da:

  • il Direttore della Direzione regionale competente in materia di formazione ed istruzione, o suo delegato;
  • il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, o suo delegato;
  • 2 dirigenti scolastici, uno del primo ciclo di istruzione e uno del secondo ciclo designato dall’Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e alle Pari Opportunità;
  • 1 Direttore di una Scuola della Formazione professionale designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su proposta dell’Associazione Forma Veneto;
  • 1 rappresentante delle Fondazioni Istruzione Tecnica Superiore (ITS) Academy del Veneto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su proposta delle Fondazioni ITS Academy;
  • 1 rappresentante della Fondazione Univeneto designato dal Direttore della Formazione e Istruzione su indicazione della stessa Fondazione;
  • 1 esperto nazionale di sistemi formativi designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
  • 1 esperto dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI) designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione dello stesso Ente;
  • 1 esperto internazionale in materia di sistemi di Istruzione e Formazione Professionale designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Il CTS avrà il compito di supportare la Regione nella determinazione e aggiornamento delle indicazioni, nella formulazione di criteri e proposte tecniche per i piani regionali, nel confrontare le indicazioni regionali ed europee in materia, nella validazione e monitoraggio delle eventuali sperimentazioni avviate.

Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. n. 8/2017, ai componenti del CTS, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, agli oneri derivanti dai rimborsi spese ai componenti esterni del CTS di cui all’art. 11 della L.R. n. 8/2017, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

Si propone pertanto all’esame della Giunta regionale la costituzione del CTS secondo la composizione sopra definita, demandando al Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, l’adozione dell’atto di nomina dei componenti designati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’“Accordo per il lavoro” tra il Governo e le Parti Sociali del 1996;

VISTO il “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione” del 1 febbraio 1999;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;

VISTA la legge 23 dicembre 1997 n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 10 febbraio 2000, n. 30 “Legge Quadro in materia di Riordino dei cicli dell'istruzione”;

VISTA la Conferenza Unificata del 2 marzo 2000 ad oggetto “Schema di accordo tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota l998/1999”;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)”;

VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006 con i quali sono state definite le linee guida e gli standard in applicazione del decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTO l’art.13, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in L. 2 aprile 2007, n. 40, che prevede l’organizzazione degli Istituti Tecnici Superiori;

VISTO il DPCM del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di costituire, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 il Comitato Tecnico Scientifico, nella composizione definita in premessa;
  3. di rinviare a successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 8/2017, l’individuazione di risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dai rimborsi spese eventualmente dovuti ai componenti esterni del Comitato, di cui all’articolo 11 della L.R. n. 8/2017;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio;
  5. di demandare al Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria l’adozione dell’atto di nomina dei componenti designati e il coordinamento dei lavori del Comitato;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

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