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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 29 maggio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 15 maggio 2018

Modifica e integrazione della DGR n. 279 del 13 marzo 2018 disciplinante l'immissione in commercio dei molluschi bivalvi ai sensi del Reg. (CE) 853/2004.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ha lo scopo di modificare, prevedendo una specifica integrazione, la DGR n. 279 del 13 marzo 2018 che disciplina l’immissione in commercio dei  molluschi bivalvi ai sensi del Reg. (CE) 853/2004. La presente delibera non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 279 del 13 marzo 2018 la Giunta Regionale ha approvato nuove disposizioni relative alla raccolta e al trasporto di molluschi bivalvi vivi (MBV), prevedendo, in particolare, la modifica della modalità di rilascio e di conservazione del Documento di Registrazione (DdR) per il trasporto dei MBV, previsto dal Cap. 1 della Sez. VII del Reg. (CE) 853/2004.

Con la citata deliberazione regionale n. 279/2018 vengono, in particolare, stabilite delle semplificazioni in ordine agli adempimenti amministrativi necessari in materia, allo scopo di facilitare le attività istituzionali proprie dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, ma anche allo scopo di semplificare le attività richieste agli operatori del settore alimentare (OSA), nel rispetto della normativa comunitaria specifica (cosiddetto Pacchetto Igiene) ed assicurando, nel contempo, le attività di vigilanza e controllo previste in tale settore.

Ciò premesso, al fine di assicurare e mettere in atto idonee strategie di controllo della pesca di MBV, nel corso della riunione del 17 aprile 2018 del Coordinamento Interregionale della Prevenzione i rappresentanti delle Regioni e delle PP.AA hanno concordato di sottoporre all’attenzione del Ministero della Salute l’opportunità di integrare il “Modello 4 Elettronico”, obbligatorio a decorrere dal 2 settembre 2017 per tutte le movimentazioni di animali, con le informazioni presenti nel DdR, semplificando, in questo modo, gli adempimenti amministrativi per i produttori e assicurando, allo stesso tempo, un’accurata attività di vigilanza e controllo da parte dei Servizi Veterinari e delle altre Autorità competenti in materia.

Considerato, peraltro, che il sistema informatico nazionale richiede delle adeguate tempistiche tecniche per la sua idonea implementazione, nelle more della sua predisposizione e del suo perfezionamento da parte del Ministero della Salute, si ritiene necessario, allo stato, modificare e integrare la DGR n. 279/2018 prevedendo il rilascio del DdR in triplice copia. Una copia custodita dall’OSA, una copia da accludere alla merce e una copia da trasmettersi all’Azienda ULSS territorialmente competente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che detta norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali;

VISTO il D.Lgs. n. 193/2007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi Regolamenti Comunitari, e all’individuazione delle Autorità competenti Centrale, Regionali e Locali nell’ambito delle rispettive competenze;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, Rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per l’applicazione del Reg. (CE) 854/2004 e del Reg. (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi”;

VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 279 del 13 marzo 2018;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che, ad integrazione di quanto previsto dalla DGR 279/2018, il Documento di Registrazione (DdR), previsto dal Cap. 1 della Sez. VII del Reg. (CE) 853/2004, venga rilasciato dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA) in triplice copia. Una copia custodita dall’OSA, una copia da accludere alla merce e una copia da trasmettersi all’Azienda ULSS territorialmente competente;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione della presente deliberazione;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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