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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 30 aprile 2018
Concessioni per l'estrazione di acque minerali per imbottigliamento, idropiniche, termali e di sorgente. Approvazione del Programma Annuale Lavori 2018 (Art.18, L.R. 40/1989) - DGR 18/CR del 06/03/2018.
Approvazione dei lavori minerari da effettuarsi presso le concessioni acque minerali per imbottigliamento, idropiniche, termali e di sorgente per l’anno 2018.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n.40 del 10 ottobre 1989, "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali", e in particolare l'art.18, prevede che ogni concessionario di acque minerali e termali, entro il mese di novembre di ciascun anno, presenti alla Giunta Regionale il programma dei lavori minerari per l’anno successivo.
In tale programma deve essere contenuta, oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella relativa ad ogni eventuale intervento di straordinaria manutenzione riguardante le pertinenze della concessione, individuate dall’art.16 della L.R. n.40 del 10 ottobre 1989.
Per lavori di straordinaria manutenzione, si intendono quelli di importanza sostanziale per le pertinenze, quali ad esempio l’approfondimento del pozzo, la ricamiciatura, la rialesatura del diametro o la sostituzione della condotta di adduzione.
La Giunta Regionale, avendo riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, sentita la competente Commissione Consiliare, approva il programma nel suo complesso entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo eventuali varianti.
Inoltre, in ottemperanza al comma 4 dell’art.18 della citata legge regionale, i programmi annuali dei lavori approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono da considerarsi decaduti.
Per quanto attiene alle concessioni di acque termali ricadenti nel “Bacino Termale Euganeo”, i programmi dei lavori, come previsto dell’art.14, lettera e) dello statuto della Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), istituito ai sensi dell’art.20 della citata legge regionale, vengono trasmessi alla Regione corredati del relativo parere del Consiglio Direttivo della Gestione Unica.
Relativamente ai programmi per dette concessioni, il Consiglio del B.I.O.C.E., nella seduta del 17/11/2017, ha espresso parere favorevole, anche in riferimento al “Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale” (PURT), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980 e ss.mm.ii..
Detto parere è stato espresso valutando:
Con D.G.R. n.18/CR in data 06/03/2018, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Annuale Lavori (PAL) 2018 e ha trasmesso il provvedimento alla Commissione consiliare competente, per il parere richiesto dal comma 3 dell’Art.18 della L.R. 40/1989.
La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 22/03/2018, ha espresso a maggioranza, parere favorevole alla proposta della Giunta Regionale.
I programmi lavori presentati, riassunti nell’Allegato A, parte integrante al presente provvedimento, sono stati esaminati dalla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, nell'ottica della salvaguardia nel tempo della risorsa, che è bene pubblico, del buon governo del giacimento e, contemporaneamente, della garanzia della disponibilità d’acqua agli stabilimenti termali e di imbottigliamento.
Per quanto attiene l’efficienza dei pozzi (con esclusione delle captazioni destinate o utilizzate ai fini del monitoraggio della risorsa) e per garantire il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche-batteriologiche delle acque, a cura dei Direttori dei Lavori, i titolari di concessioni ove ricadono pozzi e pertinenze vetuste e obsolete, devono relazionare sullo stato di mantenimento delle stesse, tramite verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità delle opere.
Le indagini sono finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche del fluido, così come riconosciute dai rispettivi decreti del Ministero della Salute e qualora i pozzi, dalle verifiche di cui sopra, non dovessero fornire garanzie per la salvaguardia e la tutela della risorsa idrica, gli stessi dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione con spesa a carico del concessionario.
Per le concessioni che non hanno ancora presentato il “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” di cui al D.Lgs. n.117/2008, le operazioni di coltivazione della risorsa sono subordinate alla predisposizione del Piano medesimo o alla riconferma dei contenuti dei Piani già approvati, in conformità a quanto stabilito dalla ricognizione effettuata dagli uffici regionali competenti in data 29/07/2014 con nota prot. n.323597.
L’esecuzione dei lavori del programma annuale è subordinata all’acquisizione, da parte dei concessionari, di tutti i pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità in applicazione di specifiche normative e ciò con particolare riguardo alla Valutazione di impatto ambientale, alla Valutazione di incidenza, al vincolo paesaggistico, ai vincoli di area parco, al vincolo idrogeologico o forestale e ai vicoli urbanistici, fermo restando che il presente provvedimento ha effetti esclusivamente sotto l’aspetto minerario di cui alla L.R. 40/1989.
In merito alla V.INC.A., e solo per le concessioni del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, la D.G.R. n.1933 del 30 giugno 2009, “Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d’acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei - Valutazione di Incidenza Ambientale”, che qui si richiama integralmente, ha stabilito, ai fini dell’analisi ambientale, che in riferimento sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali, dettando le seguenti disposizioni:
“In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre che in caso di nuovi pozzi, da realizzarsi all’interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, con le correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n.40 del 10 ottobre 1989 (in particolare l'art.18) e ss.mm.ii.;
VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980, e ss.mm.ii.;
VISTI i Programmi Annuali dei Lavori presentati dai titolari delle concessioni per l’estrazione di acque minerali e termali, per l’anno 2018;
VISTI gli aggiornamenti e/o nuovi Piani di Gestione Rifiuti di estrazione, presentati dai concessionari;
VISTO il parere del Consiglio Direttivo della Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) formulato nella seduta del 17/11/2017, come riportato in premessa;
VISTO il “Parere alla Giunta Regionale n.287 espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 22/03/2018, con esito favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale;
VISTO il comma 3 dell’Art.18 della L.R. 40/1989, che individua la Giunta Regionale quale organo di competenza per l’adozione del Programma Annuale Lavori (PAL);
VISTI gli atti d’ufficio;
delibera
(seguono allegati)
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