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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 566 del 30 aprile 2018
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2017 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.
Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2016 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.
L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.
In Regione Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell’art. 39 della legge regionale n. 3 del 21.01.2000 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.
Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 preveda che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.
Nell’ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV – Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti, con nota n. 15573 del 15.02.2018 (prot. reg. n. 64018 del 18.02.2018), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2016, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288 del 2014.
In particolare, con la succitata nota l’Agenzia ha evidenziato che:
Inoltre, sempre nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che sei (6) Comuni (Caldogno, Campiglia dei Berici, Mezzane di Sopra, Sarcedo, Thiene, Villa Bartolomea) non hanno rispettato la scadenza del 28.02.2017 per la trasmissione della documentazione, non osservando così gli obblighi amministrativi stabiliti dalla norma regionale e devono, pertanto, essere assoggettati al pagamento del tributo nelle misura piena.
ARPAV, con successiva nota n. 18799 del 23.02.2018 (prot. reg. n. 72315 del 23.02.2018), ha ulteriormente comunicato, su segnalazione degli Uffici regionali, le Amministrazioni che, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7 comma 3 del Piano Regionale (D.C.R. n. 30/2015), non hanno ancora provveduto a realizzare almeno la raccolta differenziata della frazione verde e di quella putrescibile, nonché di carta, metalli, plastica e vetro.
Da quest’ultima nota emerge che i Comuni di Erbezzo (Vr), Ferrara di Montebaldo (Vr), Laghi (Vi) e Sant'Anna d'Alfaedo (Vr) non hanno ancora attivato la raccolta differenziata di alcune delle principali tipologie di rifiuti, contravvenendo a quanto stabilito dalla normativa nazionale (art. 181, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) e regionale (art. 7, comma 3, del D.C.R. n. 30 del 29.04.2015).
Si ritiene, pertanto, che alle suddette Amministrazioni comunali debba essere applicato quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2000, ovvero l’applicazione del tributo nella misura massima e impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima legge regionale.
Quanto detto, è per comodità riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Da ultimo appare opportuno confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle dichiarazioni di veridicità relative ai dati 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549; VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39; VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24; VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288; VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54; VISTA le note di ARPAV prot. n. 15573 del 15.02.2018 e prot. n. 18799 del 23.02.2018.
delibera
(seguono allegati)
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