Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 22 maggio 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 30 aprile 2018

"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Trebaseleghe (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e sottoprodotti della lavorazione delle olive, delle barbabietole da zucchero e del radicchio rilasciata alla società cooperativa “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – DGR n. 212 del 27 febbraio 2014. – <<“Cooperativa agricola Zooenergy a r.l.”. Variante all’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere ed infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Trebaseleghe (PD).>>.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 56998/2017 (protocollo regionale n. 56998 del 10 febbraio 2017);
Data procedibilità istanza: 1° dicembre 2017;
Notifica di variante inviata alle Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché concessionari e gestori di servizi pubblici interessate (protocollo regionale n. 171885 del 3 maggio 2017);
Richiesta documentazione integrativa (protocollo regionale n. 378562 dell’11 settembre 2017);
Parere favorevole rilasciato dalla Amministrazione Comunale di Trebaseleghe (PD) (protocollo regionale n. 218655 del 5 maggio 2017);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 19007 del 17 gennaio 2018);
Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 25 gennaio 2018.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell’11 gennaio 2011 e smi (DGR n. 212 del 27 febbraio 2014), la società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” (CUAA 04445630280), con sede legale e operativa in via Albare, 31 – Comune di Trebaseleghe (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Trebaseleghe (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, per un totale di 9.345 t/anno tal quali, pari al 56 % del totale in peso della biomassa conferita), sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse per un totale di 2.480 t/a tal quali, pari al 15 % del totale in peso), sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (melasso per un totale di 300 t/anno tal quali, minore del 2 % del totale in peso), sottoprodotti della lavorazione del radicchio (foglie per un totale di 80 t/anno tal quali, minore dell’1 % del totale in peso) prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 4.475 t/anno tal quali, pari al 26 % del totale in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 11 luglio 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” è entrato formalmente in esercizio.

In data 10 febbraio 2017 la medesima Società cooperativa ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell’11 gennaio 2011 e smi, prevedendo in sintesi:

  • la mancata realizzazione della copertura della trincea identificata con il n. 2 e l’omessa installazione dei serbatoi di stoccaggio in conseguenza del mancato utilizzo di taluni sottoprodotti della lavorazione delle olive (sansa) e della barbabietola da zucchero (melasso), precedentemente assentiti con DGR n. 212/2014;
  • la realizzazione della recinzione dell’impianto secondo quanto prescritto dal Comando dei VVF di Padova;
  • un modesto incremento della pavimentazione antistante una trincea degli insilati;
  • la modifica al piano di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas con il ritorno all’originaria “ricetta” a base di coltivazione agricole dedicate e reflui zootecnici in sostituzione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive (sanse) e della barbabietola da zucchero (melasso) e dei sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi (scarti).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 1° dicembre 2017, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito dell’informativa trasmessa dalla Società agricola, con nota protocollo n. 240563 del 20 giugno 2017, nonché degli esiti istruttori, si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo – DGR n. 19 dell’11 gennaio 2011 e smi (DGR n. 212 del 27 febbraio 2014).

Ravvisando l’ipotesi di infrazione al comma 3, dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha attivato, nei confronti della società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” la contestazione, tra l’altro, della violazione alla prescrizione n. 9., contenuta nell’allegato alla più volte citata DGR n. 212/2014.

Contestualmente, il responsabile del procedimento regionale, constatata la necessità di acquisire dei pareri in sanatoria delle opere e strutture già realizzate, formalizzava idonea richiesta alle Amministrazioni ed Enti pubblici coinvolti da specifico endoprocedimento.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 3 maggio 2017, protocollo n. 171885, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.”, un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società cooperativa istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 205331 del 25 maggio 2017 e n. 504640 del 1° dicembre 2017);
  • l’Amministrazione Comunale di Trebaseleghe (PD), con nota acquisita al protocollo regionale n. 218655 del 5 maggio 2017, ha espresso parere favorevole alle opere di progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e smi (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2011 e smi (DGR n. 212 del 27 febbraio 2014);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e smi Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e smi”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

CONFERMATO che:

  • con atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova 2 il 10 agosto 2010 al n. 16096, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 11 agosto 2010 al registro generale n. 32971 e registro particolare n. 19028, come da atto notarile del 6 agosto 2010 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (rep. n. 82753 e racc. n. 32266), risulta che la società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, in Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4°, mappali n. 699, 701 e 704;
  • con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova, protocollo n. PD0138985 del 28 maggio 2013 (n. 138985.1 e n. 138985.2) gli originari mappali n. 699, 701 e 704, foglio 4, catasto terreni, Comune di Trebaseleghe (PD), risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 731, stesso Comune;
  • con contratto di affitto di fondo rustico registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova 2 il 10 agosto 2010 al n. 16101, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 11 agosto 2010 al registro generale n. 32972 e registro particolare n. 19029, come da atto notarile del 6 agosto 2010 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (rep. n. 82754 e racc. n. 32267), risulta che società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete elettrica privato, in Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4°, mappale n. 660 e 651, sino alla data del 1° agosto 2030;
  • con l’accettazione della T.I.C.A.- codice di rintracciabilità n. T0072086 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto che la società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” ha comunicato che “non si avvale della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione”;
  • con l’assenso acquisito in sede di Conferenza di servizi la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti –Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha, altresì, la disponibilità alla realizzazione dell’impianto di rete connesso alla rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica esistente su strada comunale denominata “via Albare”;
  • con atto di servitù di elettrodotto e di passaggio registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cittadella, il 16 dicembre 2010, n. 3123, serie 1T e trascritti all’Agenzia del Territorio – Ufficio di Padova, il 17 dicembre 2010, reg. gen. 48460, reg. part. 28206, la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti –Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete connesso alla rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica esistente, in Comune di Trebaseleghe, foglio 4°, mappali n. 133 e 651;
  • con frazionamento del 22 marzo 2011 n. 138103.1/2011 (protocollo dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova n. PD0138103) l’originario mappale n. 651, foglio 4, Comune di Trebaseleghe (PD), risulta essere stato soppresso, generando i mappali n. 708 e 709, stesso Comune;
  • l’AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 203610 del 14 maggio 2013 ha espresso Nulla Osta alla variante, confermando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, già approvato dal Servizio regionale Ispettorato per l’Agricoltura di Padova con nota acquisita a protocollo regionale n. 437645/48.00.25.06 del 12 agosto 2010, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;

PRESO ATTO che:

  • con nota protocollo n. 420875 del 9 ottobre 2017, la società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.”, per il tramite del dott. agr. Giacomo Gazzin, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Giacomo Gazzin, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova al n. 257 e giurata presso il Tribunale di Padova il 9 ottobre 2017, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 319.168,14 (euro trecentodiciannovemilacentosessantotto/14);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), per un totale di 7.840 t/anno tal quali, pari al 46 % del totale in peso della biomassa conferita;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), per un totale di 9.345 t/anno t.q., pari al 54 % del totale in peso;

3. di confermare il dispositivo n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell’11 gennaio 2011 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto (motore Jenbacher, modello J 312 GS-C225) di potenza termica nominale unitaria di 1,302 MW, di cui 0,526 MWelettrici (0,650 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford e), modello HCl 634 H2);

4. di confermare il dispositivo n. 5 della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell’11 gennaio 2011, con il quale società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” è autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica, denominata “Zooenergy”, ubicato nel Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4, mappali n. 660, 708 e 731, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 415365/48.24 del 30 luglio 2010 e n. 518978/48.24 del 4 ottobre 2010;

5. di confermare in capo alla società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” (CUAA 04445630280), con sede legale e operativa in via Albare, 31 – Comune di Trebaseleghe (PD), l’autorizzazione unica delle opere, impianti e attrezzature elencati di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4., catastalmente individuati nel Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4, mappali n. 660, 708 e 731, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 96549/48.24 del 19 febbraio 2010, n. 183269/48.24 del 1° aprile 2010, n. 310780/48.24 del 3 giugno 2010, n. 415365/48.24 del 30 luglio 2010, n. 518978/48.24 del 4 ottobre 2010, n. 587109 del 28 dicembre 2012, n. 139706 del 2 aprile 2013, n. 179977 del 29 aprile 2013, n. 256148 del 17 giugno 2013, n. 407064 del 20 ottobre 2016, n. 129439 del 30 marzo 2017 e n. 240563 del 20 giugno 2017;

6. di confermare, inoltre, il dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell’11 gennaio 2011, con il quale la società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 190 kW, pari a complessivi 1.215 MWh/anno (23 % della producibilità termica potenziale, pari a 5.304 MWh/anno), individuato nel Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4, mappali n. 660 e 731 e il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 342506/48.24 del 21 giugno 2010 e n. 415365/48.24 del 30 luglio 2010, a servizio:

  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (99 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive (91 kW);

7. di confermare il dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell’11 gennaio 2011, con il quale la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, 2, all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20 kV in derivazione dalla cabina esistente denominata “Zooenergy” sino al punto di connessione su rete aerea MT denominata “T. Albare 1”, compreso parallelismo e attraversamento della strada comunale denominata “via Albare”, ubicato catastalmente in Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4°, mappali n. 133 e 708 – il cui progetto costituisce allegato alle note n. 183269/48.24 del 1° aprile 2010, n. 415365/48.24 del 30 luglio /2010 e n. 518978/48.24 del 4 ottobre 2010;

8. di approvare l' allegato “A” al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato dal punto 8. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3. 4. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4, mappali n. 660, 708 e 731, perdono efficacia e quindi decadono il 1° agosto 2030, termine ultimo di validità del contratto di locazione allegato alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società cooperativa;

11. di revocare, sulla base delle risultanze degli esiti istruttori, la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 febbraio 2014, con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” alla modifica della costruzione e dell’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

12. di approvare l’importo di euro 319.168,14 (euro trecentodiciannovemilacentosessantotto/14), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 5. e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell’11 gennaio 2011, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

564_AllegatoA_369450.pdf

Torna indietro