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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 20 febbraio 2018
Scelta dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2018 in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2015/560, Reg. di esecuzione (UE) 2015/561.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la ponderazione dei criteri di priorità di cui all'art. 7 bis del DM 15/12/2015 n. 12272, e la fissazione della superficie massima richiedibile per domanda ai sensi dell'art.9 bis dello stesso DM, come modificato dal DM 935 del 13 febbraio 2018 per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli nella Regione del Veneto - assegnazioni 2018.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - articoli da 62 a 72 - sono state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2016, e specificate in maniera più dettagliata nel regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015.
In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo dell'1% della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell'anno precedente il rilascio.
La sua applicazione in Italia è definita con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato, da ultimo dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 935 del 13 febbraio 2018.
E' previsto che la superficie disponibile, pari all'1% del potenziale viticolo nazionale, sia divisa in plafond regionali, proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle regioni e province autonome la definizione:
• del punteggio - da 0 ad 1 - da assegnare ai sottostanti criteri di selezione:
a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali; 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030;
b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato:
1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5; 2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm; 3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013; 4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %; 5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi; 6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.
c) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.
• un limite massimo per domanda inferiore a quello stabilito dallo stesso decreto ministeriale, pari a 50 ettari.
• qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, di poter garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.
Va precisato che l'istruttoria dei criteri b) e c) è responsabilità della Regione o Provincia autonoma che li ha valorizzati, mentre la verifica delle altre condizioni ed il calcolo della superficie assegnata resta di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di Agea; le regioni e le province autonome, acquisiti gli elenchi dei soggetti ammessi e delle relative superfici da assegnare, rilasciavano le autorizzazioni relative.
Nel 2016, anno in cui l'assegnazione era stata definita in maniera direttamente proporzionale alla superficie richiesta, la sono state presentate n. 3.985 domande per una superficie richiesta pari 36.831 ettari a fronte di 854 disponibili; nel 2017, a fronte di 865 ettari disponibili sono state presentate n. 7.232 per 90.826 ettari.
Il sistema viticolo veneto è caratterizzato da notevole dinamicità e da un continuo trend di crescita del potenziale in conseguenza del successo delle sue produzioni vinicole di qualità sui mercati internazionali. Se tale situazione era sostenibile fino al 2015 attraverso l'acquisto di diritti di reimpianto, oggi con le nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 1308/2013 che hanno vietato il trasferimento delle autorizzazioni all'impianto, l'assegnazione delle nuove autorizzazioni diventa l'unico strumento per aumentare il potenziale produttivo.
Ciò presuppone che l'andamento in crescendo delle superfici richieste sarà confermato anche per il bando 2018, e quindi risulta necessario valutare l'applicazione degli strumenti messi a disposizione della normativa nazionale per garantire:
• una distribuzione delle superfici assegnabili che tenga conto da un lato della immensa sproporzione tra domanda ed offerta e dall'altro delle caratteristiche della struttura produttiva agricola veneta costituita da aziende medie e piccole, nonché del fatto che il vigneto risulta essere la coltura maggiormente ambita per la diversificazione produttiva, stante la garanzia di reddito da esso derivato grazie all'impegno del sistema veneto sul mercato; • La sostenibilità della coltivazione attraverso l'incentivazione dei metodi di lotta biologici.
In esito a ciò e sulla base di quanto condiviso con le organizzazioni professionali agricole e Confcooperative, convocate in data 19 febbraio 2018, si determina:
1. di indicare in ettari 1 la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda; 2. di attribuire punti 1 alle superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato, come definite all'art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015 e di assegnare la totale superficie disponibile secondo graduatoria. La valutazione della ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento di attestante la condizione rilasciata a cura dell'Organismo di Controllo autorizzato ed allegato alla domanda; 3. di garantire, qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, il rilascio di autorizzazioni per una superficie di 0,1 per ogni domanda, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. L'eventuale superficie totale residua sarà assegnata secondo graduatoria di cui al punto 2; 4. di incaricare AVEPA allo svolgimento delle istruttorie per l'assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";
VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità i applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, prot n. 12272 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il DM n. 12272/2015, così come modificato dal DM n. 935 del 13 febbraio 2018;
VISTI gli esiti dell'incontro con le Organizzazioni agricole professionali regionali e Confcooperative in data
19 febbraio 2018;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente deliberazione, ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l'anno 2018, i seguenti criteri e priorità:
a) di indicare in ettari 1 la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda; b) di attribuire punti 1 alle superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato, come definite all'art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015 e di assegnare la totale superficie disponibile secondo graduatoria. La valutazione della ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento di attestante la condizione rilasciata a cura dell'Organismo di Controllo autorizzato ed allegato alla domanda; c) di garantire, qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, il rilascio di autorizzazioni per una superficie di 0,1 per ogni domanda, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. L'eventuale superficie totale residua sarà assegnata secondo graduatoria di cui al punto 2;
2. di incaricare AVEPA allo svolgimento delle istruttorie per l'assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili;.
3. di incaricare la Direzione agroalimentare per la comunicazione di tali decisioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del decreto di modifica del D.M. 12272/2015;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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