Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 13 febbraio 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 26 gennaio 2018

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 1500 kW e potenza termica immessa pari a 3599 kW da realizzarsi presso il sito produttivo della ditta CARTIERE SACI S.p.A. in Strada della Ferriera n. 17 a Verona (VR) Ditta proponente CARTIERE SACI S.p.A. di Verona (VR). D. Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La società CARTIERE SACI S.p.A., con sede legale e stabilimento in via Strada della Ferriera n. 17 a Verona (VR), ha presentato istanza di autorizzazione alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D. Lgs 152/2006, per la costruzione ed esercizio presso il proprio stabilimento di un impianto di cogenerazione da 1,5 MWe alimentato a gas metano, eventualmente miscelato ad una modesta quantità di biogas autoprodotto ed attualmente combusto in torcia di sicurezza.

La richiesta, completa degli elaborati progettuali riportati all’Allegato A, è stata assunta al protocollo dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera con nn. 201303 del 23/05/2017 e 393912 del 21/09/2017.

L’attività svolta dalla CARTIERE SACI S.p.A. consiste nella produzione di circa 80.000 tonnellate annue di carta per uso industriale e imballaggio a partire da carta da macero, attraverso varie fasi di lavorazione che abbisognano di ingenti quantità di energia elettrica e termica.

L’installazione proposta, da realizzare all’interno del sito di proprietà CARTIERE SACI, ha lo scopo di produrre energia elettrica e calore con un’elevata efficienza energetica ed inviare i vettori termici ed elettrici allo stabilimento al fine di renderli disponibili all’interno dei reparti per i processi produttivi.

L’impianto è costituito da un modulo cogenerativo containerizzato ECOMAX 15 NGS, prodotti da AB Impianti Srl, di derivazione GE JENBACHER JGS 420 GS-N.L., basato sull’utilizzo di un motore endotermico a ciclo otto alimentato a gas metano, accoppiato ad un generatore sincrono della potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore di 1.500 kW, riferita ad una potenza termica introdotta di 3.599 kW, corrispondente ad una portata di metano pari a 379 Nm3/h.

Presso lo stabilimento, con determinazione n. 3556/2011 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, è stata autorizzato l’inserimento di un digestore anaerobico per il trattamento dei reflui con recupero del biogas prodotto e combustione in torcia di sicurezza.

Al fine di valorizzare al meglio la produzione del biogas, il motore endotermico è predisposto per poterne accettare una modesta quantità (circa 140 Smc/h con P.c.i pari a 7,5 kWh/Smc) che verrà miscelata al gas naturale normalmente in ingresso al motore stesso.

Il nuovo cogeneratore sarà connesso in parallelo con la rete elettrica del distributore e cederà l’energia prodotta alla rete di distribuzione interna dell’azienda alla tensione 20 kV.

L’energia termica recuperata, prodotta dal sistema di raffreddamento motore e dalla linea fumi per complessivi 1612 kWt, verrà utilizzata per usi tecnologici dell’azienda sotto forma di vapore saturo a 5 bar (circa 158 °C) e acqua calda a circa 90°C, mentre una quota pari a circa 128 kWt di energia termica a bassa temperatura (46°C) proveniente dal secondo stadio intercooler, verrà dissipata in continuo tramite elettroradiatori collocati sul tetto del container motore.

Viene previsto il funzionamento in continuo della centrale per circa 8000 h/anno, che seguirà comunque le necessità produttive della fabbrica, adeguandosi ad essa.

La nuova centrale cogenerativa sarà ospitata in un container insonorizzato collocato all’interno dell’area di stabilimento in prossimità del cogeneratore autorizzato con DGRV n. 883/2011.

Per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, l’art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l’indizione, da parte dell’autorità competente, di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall’art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.

L’art. 42, comma 3 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n. 277434 del 07.07.2017 indirizzata al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e al Dipartimento ARPAV di Verona, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 come modificato dall’art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Il Comune di Verona con nota assunta al protocollo regionale n. 359665 del 25.08.2017 ha espresso parere favorevole al prosieguo dell’istruttoria condizionato al rispetto di prescrizioni relative all’impatto acustico, che vengono di seguito riportate:

Si prescrive che entro 120 giorni dall’entrata a regime del funzionamento dell’impianto sia presentata una relazione di collaudo acustico presso i recettori sensibili più prossimi, in particolare R5 indicato nella VPIA, nelle condizioni più cautelative di massima emissione sia in periodo diurno che notturno al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici assoluti e del limite di immissione differenziale, verificando l’eventuale presenza di componenti tonali, impulsive o di bassa frequenza.

Si ricorda, che qualora fossero apportate eventuali modifiche o integrazioni all’attività o alle sorgenti sonore in uso, dovrà essere presentata una nuova e preventiva valutazione d’impatto acustico secondo i criteri indicati nelle linee guida ARPAV (BUR 92/2008).”

La struttura competente, ritenuto che gli atti di assenso possano essere accolti senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza e dato atto altresì che la mancata comunicazione da parte della Provincia di Verona e dal Dipartimento Arpav di Verona delle proprie determinazioni, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241 equivale ad assenso, viste le conclusione dell’Istruttoria Tecnica n. 06/2017 del 21.07.2017 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l’intervento, vista l’istruttoria espletata dagli uffici regionali, contenente prescrizioni integrate con la richiesta del Comune di Verona, ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2299 del 9.12.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2.  di rilasciare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, alla ditta CARTIERE SACI S.p.A. con sede legale e stabilimento in via Strada della Ferriera n. 17 a Verona (VR), l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano eventualmente miscelato con una quantità massima di biogas di 140 Nmc/h, conformemente alla documentazione progettuale di cui all’Allegato A e nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni competenti nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 14 della l. 241/1990 di seguito riportate:

  1. In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione:

 

inquinante

Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 5%)

portata gas di scarico umidi con O2 al 9,1%

NOX espressi come NO2

250 mg/Nm3

6.735 Nm3/h

CO

300 mg/Nm3

Polveri

5 mg/Nm3

 

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell’Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

  1. Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore;
  2. Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell’impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell’ARPAV competente per territorio;
  3. I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
  4. Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06);
  5. I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
  6. L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
  7. La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere comunicata alla Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto, all’A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Verona con un anticipo di almeno quindici giorni;
  8. Il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre;
  9. Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune entro 120 giorni dall’entrata a regime del funzionamento dell’impianto una relazione di collaudo acustico presso i recettori sensibili più prossimi, in particolare R5 indicato nella VPIA, nelle condizioni più cautelative di massima emissione sia in periodo diurno che notturno al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici assoluti e del limite di immissione differenziale, verificando l’eventuale presenza di componenti tonali, impulsive o di bassa frequenza.         

    Si ricorda, che qualora fossero apportate eventuali modifiche o integrazioni all’attività o alle sorgenti sonore in uso, dovrà essere presentata una nuova e preventiva valutazione d’impatto acustico secondo i criteri indicati nelle linee guida ARPAV (BUR 92/2008).

  10. I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
  11. Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente;
  12. L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia;
  13. La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile”.

3.  di incaricare l’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;

4.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.  di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta CARTIERE SACI S.p.A., al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

(seguono allegati)

65_AllegatoA_362880.pdf

Torna indietro